Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9654 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 9913 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura, S.L.

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli

avvocati Vincenzo Stumpo (C.F.: STM VCN 67T20 H490X), Antonietta

Coretti (C.F.: CRT NNT 58D53 L117B) e Vincenzo Triolo (C.F.: TRL VCN

64R26 F158R);

– ricorrente –

nei confronti di:

T.A., (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 431/2016

pubblicata in data 10 febbraio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 marzo 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunziata dal giudice dell’esecuzione in una procedura di espropriazione presso terzi, contestando la decurtazione – nella misura di due terzi – del credito posto in esecuzione, avente ad oggetto l’imposta di registro pagata in riferimento ad una precedente ordinanza di assegnazione emessa in suo favore, quale avvocato distrattario, in una procedura esecutiva promossa in forza di sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia.

Il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione e ha condannato l’INPS a pagare all’opponente la somma oggetto di decurtazione (Euro 213,67), oltre accessori di legge, nonchè le spese di lite, liquidate in Euro 195,00 per esborsi ed Euro 4.600,00 per onorario di avvocato, oltre accessori.

Ricorre l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sulla base di quattro motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso è dedotta nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 93, 409, 617, 618 e 618 bis c.p.c.”.

Il motivo è manifestamente fondato.

Come dedotto dall’istituto ricorrente, il giudizio di merito non è stato instaurato nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione all’esito della fase sommaria.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “il credito azionato “in executivis” dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorchè consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente; conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l’opposizione all’esecuzione dall’art. 618-bis c.p.c.” (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24691 del 06/12/2010, Rv. 615760 – 01, secondo giurisprudenza consolidata a far data da Sez. L, Sentenza n. 17134 del 23/08/2005, Rv. 583401 – 01; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 11804 del 21/05/2007, Rv. 597805 – 01).

L’applicazione del detto principio di diritto al caso di specie comporta che è fondata la censura del ricorrente secondo cui il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si sarebbe dovuto svolgere secondo il rito ordinario, e non secondo il rito del lavoro (e in senso contrario non è possibile argomentare da altri precedenti di questa Corte relativi a controversie analoghe alla presente, nelle quali il rito del lavoro seguito nel grado di merito non era oggetto, come nel presente ricorso, di specifica censura).

Va quindi fatta applicazione del principio di diritto richiamato nel ricorso, secondo cui “a norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2, – nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15 -, l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall’art. 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011, Rv. 615946 – 01).

Avendo l’opponente introdotto il giudizio con ricorso invece che con citazione, per rispettare il termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo.

Ma non avendo proceduto in tal senso (il ricorso risulta depositato entro il termine assegnato, ma la sua notifica è avvenuta in data successiva alla sua scadenza), il Tribunale adito in sede di merito avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 618 c.p.c., dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi per tardiva instaurazione del giudizio di merito.

La sentenza che ha accolto l’opposizione è quindi affetta da nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Gli altri motivi restano assorbiti.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito, dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte qui intimata.

Per le spese del giudizio di merito e per quello del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

La Corte:

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’intimata T.A.;

condanna l’intimata al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 630,00, ed al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.500,00, oltre rimborso del contributo unificato, Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori come per legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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