Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9653 del 13/04/2021
Cassazione civile sez. lav., 13/04/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9653
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12968/2016 proposto da:
NUOVA SPECIAL CAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO N. 31, presso
lo studio dell’avvocato GIANCARLO MATTEI, rappresentata e difesa
dagli avvocati CESARE ROMBI, ROBERTO PALA;
– ricorrente –
contro
L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 63,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARIA FARGIONE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA DEDONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 378/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 17/11/2015 R.G.N. 220/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/10/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità o in
subordine rigetto;
udito l’Avvocato GIANCARLO MATTEI per delega verbale Avvocato ROBERTO
PALA;
udito l’Avvocato VINCENZO MARIA FARGIONE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 17 novembre 2015, la Corte d’Appello di Cagliari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Oristano, accoglieva la domanda proposta da L.R. nei confronti della Nuova Special Car avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al L. per giustificato motivo oggettivo, dato dall’esigenza di riduzione del personale con soppressione del posto di lavoro presso la sede di (OMISSIS) cui era assegnato e redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio presso la sede di (OMISSIS), l’emanazione dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della Società datrice al risarcimento del danno commisurato a tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione, da quantificarsi in separato giudizio.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, l’essere il licenziamento privo dell’invocato giustificato motivo oggettivo mentre, in difformità dal pronunciamento reso in primo grado, essere stato provato che l’unità produttiva di (OMISSIS) era priva di autonomia operativa nell’ambito dell’azienda così che, sussistendo il requisito dimensionale, per essere l’organico della sede di (OMISSIS) superiore ai 15 dipendenti, il regime sanzionatorio applicabile era dato da quello previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il L..
Che il controricorrente ha poi presentato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di non aver considerato la circostanza per cui il L. già all’udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Oristano avrebbe dichiarato, a fronte della specifica domanda rivoltagli dal difensore dell’odierna Società ricorrente, la propria indisponibilità alla ripresa del servizio presso la Società stessa, circostanza da ritenersi, a detta della medesima, tale da riflettere una rinuncia alla reintegrazione ed all’ulteriore tutela risarcitoria ed a legittimare il riconoscimento in favore del lavoratore della “penale” prevista per l’illegittimità dell’intimazione del recesso pari alle cinque mensilità previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.
A riguardo, rigettata l’eccezione di tardività del ricorso proposta dal L. con il controricorso e ribadita in memoria, stante l’inadeguatezza della documentazione depositata nonchè di quella prodotta nel corso dell’udienza ad attestare l’essere l’effettuata notifica per posta certificata effettivamente relativa alla sentenza impugnata e, pertanto, idonea ai fini dell’operatività del termine breve, va rilevata l’inammissibilità del motivo di impugnazione sollevato dalla Società ricorrente, dovendosi nella specie escludere la riconducibilità ad un error in procedendo, ovvero alla mancata considerazione di un mero fatto, quello che semmai, attenendo alla valutazione della valenza di quel fatto, avrebbe dovuto essere considerato un error in iudicando, ma che mai avrebbe potuto esserlo, non potendo ritenersi desumibile da una mera dichiarazione la volontà del lavoratore di rinuncia alla tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18, richiedendo la norma medesima la formalizzazione di quella volontà accompagnata dell’attribuzione di un’opzione alternativa data dalla facoltà di richiedere la relativa indennità sostitutiva.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021