Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9653 del 13/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5284 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

B.M., ((OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura

in calce al ricorso, dall’avvocato Massimiliano Cappa (C.F.: CPP MSM

66T04 H501T);

– ricorrente –

nei confronti di:

– FINANZIARIA SAN GIACOMO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– FINAX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– REALE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 17245/2015,

pubblicata in data 24 agosto 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 marzo 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.M. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel corso di una procedura di esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti davanti al Tribunale di Roma.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

Ricorre il B., sulla base di sette motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorrente ha depositato istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite nonchè memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Non sussistono i presupposti per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite di questa Corte, come richiesto dal ricorrente, in quanto – a prescindere da ogni altra considerazione – la questione di diritto in relazione alla quale lo stesso ricorrente sostiene sussistere contrasto, non è in realtà rilevante ai fini della decisione, per quanto si vedrà oltre (cfr., in particolare, il paragrafo 2).

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità del giudicato che si è formato sul Decreto Ingiuntivo n. 2452/2005”.

Con il secondo motivo si denunzia “nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della formula esecutiva apposta ex art. 647 c.p.c. sul Decreto Ingiuntivo n. 2452/2005 mai notificato ad entrambi gli ingiunti coobbligati in solido”.

Con il terzo motivo si denunzia “omesso esame di documenti agli atti o di fatti (principali e storici) la cui esistenza risulti dagli atti processuali che sono stati oggetto di discussione tra le parti ed hanno carattere decisivo ma che non sono stati presi in considerazione dal Giudice in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il quarto motivo si denunzia “error in procedendo (e conseguentemente in iudicando) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per quanto sancito nella sentenza impugnata”.

Con il quinto motivo si denunzia “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

I primi cinque motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi.

Essi sono inammissibili, per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Dalla sentenza impugnata si evince che l’oggetto dell’opposizione proposta dal B. ai sensi dell’art. 617 c.p.c. era costituito esclusivamente dalla contestazione della legittimità del verbale dell’udienza tenuta dal giudice dell’esecuzione in data 21 ottobre 2013, e precisamente del “provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso nella stessa e contenuto e documentato in tale verbale”, con il quale era stato disposto che il consulente tecnico nominato per la stima dei beni pignorati provvedesse a redigere un nuovo elaborato ed il processo era stato rinviato a data successiva per l’eventuale emissione dell’ordinanza di vendita.

Le contestazioni cui fa riferimento il ricorrente con i motivi di ricorso in esame hanno invece un oggetto completamente differente, trattandosi di contestazioni attinenti al diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto di titolo esecutivo, e precisamente per l’omessa notificazione di un decreto ingiuntivo. Ma le suddette contestazioni non risultano affatto proposte con l’opposizione e conseguentemente non sono prese in considerazione nella pronunzia impugnata.

Il ricorrente non precisa nel ricorso quale dei creditori (procedenti e/o intervenuti) avrebbe esercitato l’azione esecutiva sulla base del decreto ingiuntivo che assume non notificato, nè richiama specificamente il contenuto dell’atto introduttivo in cui avrebbe sollevato siffatte specifiche contestazioni.

E certamente non potrebbe ritenersi sufficiente in tal senso la semplice indicazione, nelle conclusioni del ricorso, della richiesta, del tutto generica, di dichiarare “l’inopportunità della prosecuzione dell’esecuzione”, “l’inesistenza e/o la nullità e/o l’annullabilità e/o l’inefficacia e/o l’illegittimità degli atti presupposti all’atto impugnato” e “la violazione e/o falsa applicazione delle norme che regolano il processo esecutivo”, senza l’esplicitazione dello specifico riferimento al titolo e all’oggetto di tali richieste.

Le censure di cui ai primi cinque motivi di ricorso hanno riguardo a questioni del tutto nuove rispetto all’oggetto del giudizio di merito e difettano della necessaria specificità, il che impedisce alla Corte di procedere al loro esame nel merito.

In proposito è poi appena il caso di osservare – ad abundantiam – che, non essendosi assolutamente pronunziato il giudice del merito in ordine alle contestazioni oggetto dei motivi di ricorso in esame, i quali certamente costituiscono opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., lo stesso ricorso straordinario per cassazione, anche al fine di dedurre l’eventuale omessa pronunzia (censura che potrebbe forse ravvisarsi nel quinto motivo), sarebbe inammissibile, in quanto la sentenza sul punto avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 – 01: “in tema di esecuzione forzata, in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e dell’art. 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denunzia di omessa pronunzia sugli altri motivi, integranti opposizione all’esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione”).

3. Con il sesto motivo del ricorso si denunzia “error in procedendo (e conseguentemente in iudicando) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per quanto sancito nella sentenza impugnata”. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

E’ infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per non avere accolto la richiesta di revoca delle ordinanze di vendita fondate sulla originaria relazione di stima dei beni pignorati, che lo stesso giudice dell’esecuzione aveva ritenuto opportuno rinnovare.

Correttamente infatti il tribunale ha rilevato sul punto che gli immobili non erano stati aggiudicati ed il giudice dell’esecuzione aveva disposto la rinnovazione della loro stima con fissazione di una udienza, all’esito, per l’eventuale emissione di una nuova ordinanza di vendita, onde le precedenti ordinanze avevano perduto ogni effetto e non era necessaria la loro revoca.

Il motivo è poi chiaramente inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui il ricorrente assume – senza però il necessario specifico richiamo agli atti della procedura che lo dimostrerebbero – che nonostante la programmata emissione di una nuova ordinanza di vendita sulla base della stima rinnovata dei beni pignorati, il prezzo degli stessi sarebbe stato determinato in base ai ribassi degli incanti precedenti.

4. Con il settimo motivo del ricorso si denunzia infine “violazione dell’art. 91 e/o 92 e/o 96 e/o 112 c.p.c. nonchè violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Anche questo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Nell’esposizione (invero non chiarissima) il ricorrente ripropone parte delle censure di cui al sesto motivo di ricorso, per il cui esame può farsi peraltro rinvio al paragrafo precedente.

Sembra poi voler contestare la pronunzia impugnata nella parte in cui non ha accolto la sua richiesta di dichiarare illegittimi e porre a carico dei creditori (procedente ed intervenuti) i costi delle consulenze di stima che assume viziate. Per questo aspetto la censura è certamente inammissibile, in quanto non contiene una specifica critica alla ragione della decisione, consistente nel rilievo che il giudice dell’esecuzione non aveva affatto preso in considerazione i costi in questione.

Censura infine la statuizione sulle spese del giudizio di merito e la propria condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, assumendo che le proprie domande avrebbero dovuto essere accolte e che comunque le difese (di cui peraltro non richiama specificamente il contenuto) di una delle società opposte erano in realtà riferite ad una diversa controversia.

Per tali profili il motivo di ricorso è infondato.

Il rigetto delle domande di merito proposte dal B. resta confermato, e risultano quindi giustificate (e comunque non oggetto di adeguata e specifica censura) tanto la sua condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto parte soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., quanto la sua condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, (che non richiede i medesimi presupposti di cui alla diversa fattispecie prevista dal primo comma della disposizione, ma il mero oggettivo abuso dello strumento processuale, e che è comunque certamente legittima in un caso come quello in esame, in cui il tribunale ha ravvisato addirittura la temerarietà dell’opposizione, perchè condotta contro un atto legittimo e non pregiudizievole per l’opponente, sulla base di argomenti privi di fondamento e avulsi dalla fattispecie).

5. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA