Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9652 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36592-2018 proposto da:

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3059/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione 26-11-2004 l’AGEA -Agenzia per le erogazioni in agricoltura- propose opposizione a decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della distilleria (OMISSIS) SpA, della somma di Euro 608.437,45 per compensi di magazzinaggio di alcool per la gestione comunitaria e nazionale relativi agli anni 1994-2003, non corrisposti dall’AIMA, cui l’Agenzia era subentrata.

A sostegno dell’opposizione dedusse l’inidoneità delle fatture a provare la pretesa creditoria ed eccepì in compensazione alcuni suoi crediti; in particolare:

il proprio credito alla restituzione della somma di Euro 158.344,05, pari al valore della quantità di alcool depositato, giusta contratto di assuntoria 17-9-1999, presso un magazzino della (OMISSIS), che non era stato possibile vendere perchè inquinato da ferro; gli importi di Euro 31.668,81 per IVA ed Euro 22.233,34 per interessi maturati; il credito per il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento della (OMISSIS) al detto contratto.

Si costituì la (OMISSIS) SpA, e, in seguito al suo fallimento, il processo fu riassunto nei confronti della Curatela.

Con sentenza 10813/12 del 25-5-2012 il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione; in particolare il Tribunale ritenne che non ricorressero i presupposti richiesti dall’art. 1243 c.c. per la compensazione, atteso che il controcredito opposto era incerto e non liquido nè di facile e pronta liquidazione.

Con sentenza 3059/2018 del 10-5-2018 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’AGEA, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato l’AGEA al pagamento, in favore del Fallimento (OMISSIS) SpA, della somma di Euro 450.093,40, oltre interessi; in particolare la Corte territoriale ha evidenziato che i limiti alla compensabilità di cui all’art. 1241 c.c. riguardano solo la compensazione “propria” (ove le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici) e non quella “impropria” (ove, come nel caso di specie, le suddette ragioni derivano da un unico rapporto e l’accertamento contabile del saldo finale richiede solo la certezza del controcredito fatto valere; certezza sussistente nel caso in questione); di conseguenza, dall’importo dovuto alla (OMISSIS) per compensi di magazzinaggio, andava detratta la somma di Euro 158.344,05; a giudizio della Corte, infine, nessuna prova era stata fornita in ordine al risarcimento del danno.

Avverso detta sentenza l’AGEA propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

Fallimento (OMISSIS) SpA non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 4-violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., si duole che la Corte territoriale non abbia esaminato l’eccezione di compensazione in ordine alle somme di Euro 31.668,81 per IVA ed Euro 22.233,34 per interessi maturati.

Il motivo è fondato, non avendo in effetti la Corte territoriale per nulla esaminato la espressamente proposta eccezione di compensazione relativa alla somma di Euro 31.688,81 per IVA ed Euro 22.233,24 per interessi legali.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione, in relazione al motivo accolto, dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Roma, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 maggio 2020

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