Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9652 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22857/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

INIPRESS SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

CASTELLANI GLAUCO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA, del 17/4/08, depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

è presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 29/5/2008 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva il gravame interposto dalla contribuente società Inipress s.p.a. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso di reiezione dell’opposizione proposta in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di I.R.P.E.G. ed IRAP per l’anno d’imposta 2003.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia difetto di motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso la società Inipress s.p.a..

Il ricorso dovrà essere ritenuto in parte inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e in parte infondato, per violazione del principio autosufficienza.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che, in caso di denunzia di vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il ricorso non reca invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati- delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., gli atti di causa, l’atto di costituzione nel giudizio di appello, pag. 6, secondo – comma 4 dell’atto, le difese dell’Ufficio) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, sostanziantesi nella dedotta irrilevanza della chiara indicazione del fatto controverso là dove si lamenta vizio di motivazione e nella idoneità del formulato motivo, nonchè nella critica dell’interpretazione formalistica della disciplina dettata dagli artt. 366 bis e seg. c.p.c.;

considerato ulteriormente che nel censurare la considerazione dell’attività prestata dal consulente destinatario del corrispettivo portato in deduzione, ai fin della relativa qualificazione in termini di strumentalità o meno con la propria attività, viene dalla società contribuente odierna ricorrente proposta in realtà una questione di diritto, senza che il motivo rechi invero il prescritto corrispondente quesito di diritto;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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