Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9652 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1456/2015 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO SCEVOLA

60, presso lo studio dell’avvocato ARTURO DE AMICIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANIELLO ANTONIO BOCCIA;

– ricorrente principale –

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPONIO LETO, 2,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STRONATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO MANZO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3691/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2014 R.G.N. 9472/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento ricorso incidentale condizionato.

udito l’Avvocato ANTONIO BOCCIA ANIELLO;

udito l’Avvocato FRANCESCO MANZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 30 giugno 2014, la Corte d’Appello di Napoli, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata di rigetto della domanda proposta da R.C. nei confronti del reverendo I.A., avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro domestico, intercorso dal 1995 al 2006, comprendendo anche l’accudimento della madre e della sorella del sacerdote ammalate e non autonome, fino al (OMISSIS), anno del decesso di entrambe ed articolandosi su una prestazione resa fino al 1996 a tempo parziale, con corrispettivo di Lire 400.000, e poi a tempo pieno ma senza corrispettivo alcuno per essere stato concordato tra le parti, quale compenso futuro, il trasferimento in proprietà dell’appartamento nel frattempo occupato a titolo gratuito dalla R. per lo svolgimento della prestazione, accolto l’appello incidentale spiegato dal reverendo I. con riferimento all’eccepita prescrizione quinquennale del credito preteso in sede di gravame dalla R., la quale aveva abbandonato la domanda di trasferimento dell’immobile, credito dato, dunque, dalla differenza tra il valore della proprietà dell’immobile ed il favore del godimento gratuito dello stesso, confermava la decisione di rigetto della domanda della R..

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in ragione della mancata riproposizione in sede di gravame da parte della R. della domanda di trasferimento dell’immobile concessole in godimento dal reverendo Ri. a fronte delle prestazioni di lavoro domestico concordate a partire dal (OMISSIS), ridefinito l’oggetto del giudizio in termini tali per cui la domanda avanzata atteneva al pagamento del compenso della prestazione commisurato alla differenza tra il valore della propietà dell’immobile e il favore del godimento dello stesso, quantificata in Euro 160.779,83, non provato il punto centrale della controversia rappresentato dall’orario di lavoro, essendo al contrario risultato attendibile l’orario ammesso dal reverendo I., decisamente più ridotto di quello pieno di otto ore dedotto dalla R. ed implicante una retribuzione che, tenuto conto dell’accolta eccezione di prescrizione, implicante l’estinzione del diritto a fare data dal 10.4.2003, dovendosi individuare il primo atto interruttivo nel ricorso del 10.4.2008 per la quale, risultava ampiamente compensata dal valore delle utilità assicurate dallo stesso datore, il godimento dell’immobile ed il pagamento delle utenze.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la R., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il reverendo I., che, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, in relazione al quale la R. non ha svolto alcuna attività difensiva.

Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità dell’impugnata sentenza imputando alla Corte territoriale di non essersi pronunziata su uno specifico motivo d’appello inteso a censurare il convincimento espresso dal giudice di primo grado, con riferimento al contenuto dell’accordo intervenuto tra la ricorrente ed il reverendo I., accordo che, a detta della ricorrente, “consisteva nel cedere provvisoriamente l’appartamento in comodato gratuito per rendere la prestazione lavorativa più comoda e funzionale”, prestazione che invece “sarebbe stata ricompensata con il trasferimento definitivo dell’immobile” in proprietà.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803,2697 c.c. e art. 116 c.p.c., la ricorrente principale lamenta la non conformità a diritto dell’ammessa compensazione del credito da lavoro con il valore locativo dell’immobile viceversa, come la ricorrente sostiene di aver dimostrato, concesso in comodato gratuito.

Dal canto suo il ricorrente incidentale, con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’aver ritenuto ammissibile la prova offerta dalla R. con riguardo a fatti non specificamente allegati, dalla quale viceversa, la stessa doveva dichiararsi decaduta.

Venendo all’esame dei formulati motivi, si deve rilevare l’infondatezza del primo di essi, avendo la stessa ricorrente riconosciuto di aver abbandonato la domanda relativa al trasferimento dell’immobile, evenienza che rende ragione dell’impostazione seguita dalla Corte territoriale, legittimando la scelta della Corte medesima di prescindere, nell’assecondare comunque l’opzione della stessa ricorrente di modificare la domanda giudiziale, incentrandola sulla quantificazione del compenso spettante, dal riferimento al valore dell’immobile operato dalla ricorrente per pervenire a quella quantificazione, accertando altrimenti l’an ed il quantum del compenso medesimo. Parimenti infondato si rivela il secondo motivo inteso, come detto, a censurare come illegittima la compensazione impropria operata dalla Corte territoriale tra il valore della prestazione lavorativa ed il valore del godimento dell’immobile concesso in comodato gratuito, risultando tale operazione, intesa a determinare l’importo monetario spettante alla ricorrente quale residuo compenso della prestazione resa nel differenziale tra il valore complessivo della prestazione ed il valore delle utilità dalla stessa fruite nel tempo, da individuarsi nella gratuità dell’immobile in godimento e delle utenze relative, pienamente coerente con la domanda giudiziale come riformulata dalla ricorrente in sede di gravame, che in effetti chiedeva quantificarsi il compenso residuo spettante in relazione alla prestazione svolta come risultato di una differenza in cui il sottraendo era dato dal valore del godimento dell’immobile fruito medio tempore.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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