Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9651 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36209-2018 proposto da:

COSTRUZIONI C. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO TACCHINI 7,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PICCIOLI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ROBERTA CONFORTINI, CARLO PERETTI;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONIZZETTI 20, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da

se medesimo;

– controricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 856/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. S.R., di professione avvocato, asserendo di essere stato diffamato e calunniato da una scrittura (“denuncia-querela”) che C.F. aveva depositato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed indirizzato anche alla Procura della Repubblica ed alla Guardia di Finanza (con la quale si accusava lo S. di essere stato professionalmente infedele e di avere estorto somme non dovute al C. ed alla sua società), agì nei confronti sia di C.F. sia della C. Costruzioni srl (società rappresentata dallo stesso C.F.) per ottenere il risarcimento del danno morale subito.

L’adito Tribunale di Avezzano condannò C.F. al pagamento della somma di Euro 35.000,00 ed alle spese di lite, e rigettò la domanda avanzata nei confronti della società; in particolare il Tribunale ritenne che l’illecito fosse da riferirsi solo al C. persona fisica e non al medesimo C. quale L.R. della Costruzioni C. srl, non contenendo la querela proposta dal L.R. della persona giuridica l’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

Con sentenza 856/2018 dell’11-5-2018 la Corte d’Appello dell’Aquila, nella contumacia della Costruzioni C. srl, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da C.F., ha ridotto l’ammontare delle spese legali del primo grado a suo carico; in accoglimento dell’appello incidentale proposto da Rosario S., ha condannato anche la Costruzioni C. srl, in solido con il C., al pagamento della detta somma di Euro 35.000,00

Avverso detta sentenza Costruzioni C. srl propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo.

S.R. resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 4-nullità della sentenza e del procedimento nonchè violazione degli artt. 343 e 292 c.p.c., premesso di essere rimasta contumace nel giudizio di appello proposto da C.F., si duole che l’appello incidentale proposto da S.R., pur rivolto nei suoi confronti, non le sia stato invece notificato, con conseguente nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

Il motivo è fondato.

Come già precisato da questa S.C. “l’appello incidentale, ai sensi dell’art. 343, comma 1 c.p.c., si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all’art. 166 c.p.c., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell’atto che lo contiene all’appellante principale o ad altra parte già costituita, dovendosi, invece, provvedere solo nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado” (Cass. 19754/2014).

Nella specie l’appello incidentale di S.R. nei confronti della Costruzioni C. srl, accolto dalla Corte territoriale, non risulta essere stato notificato alla detta Costruzioni C. srl, appellata contumace; resta, invece, irrilevante che l’appellante principale C.F., persona fisica (come tale distinta dalla società, di cui era legale rappresentante), era in condizione di conoscere il gravame incidentale proposto da S.R..

In conclusione, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione alla statuizione censurata e rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza in relazione alla statuizione censurata, e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 maggio 2020

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