Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9651 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – President – –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consiglie – –

Dott. DI IASI Camilla – Consiglie – –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consiglie – –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21593-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI, del 24/5/07, depositata il 13/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 13/7/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia dichiarava inammissibile il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Gioia del Colle nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accoglimento della domanda proposta dal contribuente sig. L.P.A. in relazione dell’avviso di accertamento emesso a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1997.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

Il motivo dovra’ essere ritenuto fondato, nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha gia’ avuto piu’ volte modo di precisare, ai sensi dell’art. 16, comma 6, secondo periodo (che, per quanto riguarda la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, riproduce, meglio esplicitandoli, i contenuti dell’abrogato comma 7), L. n. 289 del 2002, i termini per la proposizione del ricorso per cassazione, concernenti liti che possono essere definite ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3, medesima disposizione, sono sospesi a decorrere dal 1 gennaio 2003 (data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002) fino al 1 giugno 2004. Il computo del termine e’ eseguito secondo la regola ordinaria stabilita, per le diverse ipotesi, dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (e, analogamente, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51 e art. 38, comma 3), integrati dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, recuperando, a decorrere dal 2 giugno 2004, lo spazio temporale decorso tra il 1 gennaio 2003 e l’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso per cassazione, determinato secondo la regola processuale emergente dal combinato disposto dell’art. 325 c.p.c. o art. 327 c.p.c. (e, analogamente, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e art. 38, comma 3) e della L. n. 742 del 1969, art. 1. Se, per effetto di tale recupero, il termine effettivo d’impugnazione (tenuto conto della sospensione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16) scade nel periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2004 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere spostata di tanti giorni quanti sono necessari per completarne il computo. Qualora, inoltre, in pendenza del termine per proporre l’impugnazione, determinato secondo gl’indicati criteri, il contribuente presenti domanda per la definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, l’ultimo giorno utile di detto termine e’ spostato ope legis, ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dello stesso art. 16, al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’eventuale provvedimento di diniego del condono (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2005, n. 22891).

Orbene, nel pronunziare la declaratoria, d’ufficio di inammissibilita’ dell’atto di appello proposto il 27/6/2005 e quindi oltre il termine annuale avverso pronunzia del 14 ottobre 20 03, il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio, in applicazione del quale la scadenza del termine ex art. 327 c.p.c. e’ da indicarsi al 18 luglio 2005, posteriormente quindi all’indicata proposizione del gravame di merito in questione”.

atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che deve essere pertanto accolto il ricorso, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, facendo applicazione del principio richiamato nella relazione, procedera’ a nuovo esame, e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA