Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9651 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18298/2014 proposto da:

D.A., titolare della ditta individuale “OSTERIA DI SAN CESARIO

DI A.D.”, nonchè della Società A.P. S.R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA, 33, presso lo studio dell’avvocato

ANNA SCIFONI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI SETTE METRI

11/E, presso lo studio dell’avvocato MARCO CHIERICHINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GALEANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1797/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2014 r.g.n. 9559/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 27 marzo 2014, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Tivoli, che, in accoglimento della domanda proposta da P.I. nei confronti di D.A. e della A.P. S.r.l., alle dipendenze delle quali la P. aveva svolto la propria attività lavorativa quale cuoca presso il ristorante “Osteria San Cesareo” la cui gestione faceva capo ai soggetti convenuti, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall’1.9.2003 al 13.9.2005, condannava le convenute al pagamento in solido della somma di Euro 29.901,76 e la Società al pagamento di una ulteriore somma a titolo di differenze retributive ed, altresì, dichiarava l’inefficacia del licenziamento con condanna della Società al risarcimento del danno in favore della P. commisurato alla retribuzione mensile per 14 mensilità annuali per il periodo dal settembre 2005 all’agosto 2008, in parziale riforma della predetta decisione, ferma nel resto, rigettava la domanda relativa all’illegittimità del licenziamento per essere stato intimato verbalmente.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato l’essere tra le parti intercorso un rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento da parte della P. di mansioni di cuoca con l’inquadramento riconosciuto dal primo giudice e secondo l’orario, anche straordinario, riconosciuto ma, di contro, non assolto dalla P. l’onere della prova dell’estromissione dal rapporto sulla stessa gravante, alla stregua dell’orientamento invalso presso la giurisprudenza di questa Corte con riferimento a controversia in cui alla deduzione del lavoratore circa l’intimazione nei suoi confronti di un licenziamento orale la parte datrice contrapponga l’eccezione relativa all’aver il lavoratore comunicato le proprie dimissioni.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono sia la D. che la Società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità dell’impugnata sentenza imputando alla Corte territoriale di non essersi pronunziata su uno specifico motivo d’appello proposto sotto la seguente rubrica “Omessa prova sulla natura subordinata del rapporto – Violazione art. 116 c.p.c. – Errata valutazione prove testimoniali – Risultanze inattendibili Violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c.”.

Con il secondo motivo, denunciando il vizio di illogica e incongrua motivazione, le ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale l’inidoneità della motivazione a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito con riguardo al giudizio in ordine alla ricorrenza nella specie della subordinazione.

Con il terzo motivo, le ricorrenti nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 414,164, c.p.c., artt. 2697,2099 c.c. e art. 36 Cost., nonchè delle norme del CCNL in una con il vizio di motivazione, imputa alla Corte territoriale la ritenuta congruità delle allegazioni circa le mansioni svolte dalla P. ed il relativo inquadramento.

Con il quarto motivo, così rubricato “Qualifica. Omessa motivazione. Illogica ed incongrua motivazione per omessa ed errata valutazione delle prove testimoniali circa fatti controversi e decisivi per il giudizio” le ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale ancora una volta l’inidoneità della motivazione a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito nel valutare la ricorrenza nella specie del contenuto professionale caratterizzante l’inquadramento rivendicato, dato dall’autonomia esecutiva, omettendo con riguardo al medesimo elemento la valutazione delle risultanze istruttorie.

Nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2099 c.c., artt. 116 e 432 c.p.c., in una con il vizio di motivazione è prospettata con riguardo al convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’assolvimento da parte della P. del rigoroso onere della prova che alla stessa incombeva circa l’espletamento del dedotto lavoro straordinario.

Venendo all’esame dei cinque motivi suesposti, da trattarsi congiuntamente, in quanto tutti intesi a censurare il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro che, una volta esclusa la tesi difensiva prospettata dalle ricorrenti circa l’occasionalità e saltuarietà delle prestazioni, doveva qualificarsi subordinato e connotato dall’oggetto e dalle modalità dedotte, rilevata l’infondatezza del primo, per la ragione cui fanno riferimento le stesse ricorrenti allorchè si volgono ad esporre gli ulteriori motivi, data dal fatto che la Corte territoriale, lungi dall’essere incorsa nel denunciato vizio di omessa pronunzia sul motivo di gravame inteso a denunciare l’aver il primo giudice deciso in carenza di prova sulla subordinazione, si è limitata, avendo maturato il convincimento opposto, al rigetto implicito del motivo d’appello, si deve ritenere l’inammissibilità degli altri quattro, intesi a confutare lo stesso convincimento della Corte territoriale circa la fondatezza di quanto prospettato dalla lavoratrice in ordine alla natura del rapporto, alle mansioni affidate, all’inquadramento spettante ed all’orario svolto semplicemente opponendovi una ricostruzione del rapporto tra le parti essenzialmente fondata sul riferimento alla dichiarazione di un teste indotto dalle ricorrenti, fatta oggetto da parte della Corte medesima di una valutazione di inattendibilità che le stesse ricorrenti non hanno neppure provato ad impugnare e sulla mera confutazione dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni testimoniali di segno contrario.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

 

 

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