Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9650 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29990-2018 proposto da:

CAMPANELLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO CANGEMI;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 404/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata

il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Campanella srl, in persona del l.r., convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo L.M. per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 3.300,00, quale quota parte del corrispettivo vantato per l’esecuzione di opere commissionategli, giusta contratto di appalto 27-5-2011, nell’ambito di lavori di urbanizzazione primaria.

L.M. si costituì e, preliminarmente, eccepì sia l’operatività della clausola compromissoria prevista dall’art. 32 del regolamento contrattuale (con conseguente devoluzione della controversia al collegio arbitrale) sia l’incompetenza per valore del Giudice adito, in ragione della spiegata riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna della società attrice al pagamento della somma di Euro 34.781,25 a titolo di penale per il ritardo sul termine di completamento dei lavori; nel merito sostenne di non dovere alcuna somma.

Con ordinanza 13-2-2017 l’adito Giudice di Pace, rilevato che la domanda riconvenzionale era sottratta -ex art. 7 c.p.c., comma 1 – alla sua competenza per valore, con conseguente devoluzione al Tribunale civile di Trapani, e che le parti avevano inserito all’art. 32 del contratto di appalto una clausola compromissoria in base alla quale qualsiasi controversia derivante dal contratta era devoluta ad un Collegio arbitrale, ha disposto la separazione della causa riconvenzionale dalla causa principale e dichiarato la propria incompetenza a conoscere della riconvenzionale in favore del Tribunale di Trapani e la competenza arbitrale in ordine alla causa principale, disponendo 60 gg per la rispettiva riassunzione e dichiarando compensate le spese di lite.

Con sentenza 404/2018 dell’11-4-2018 il Tribunale di Trapani, nella contumacia della Campanella srl, in accoglimento del gravame proposto da L.M., ha annullato il capo di detta ordinanza relativo alle spese, condannando la Campanella srl al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio; in particolare il Tribunale, dopo avere evidenziato l’ammissibilità del gravame in quanto relativo alla sola statuizione delle spese, ha rilevato che il Giudice di Pace aveva dichiarato le stesse compensate senza esplicitare alcuna ragione, sicch non sussistendo effettivamente alcun motivo di compensazione tra quelli previsti dall’art. 92 c.p.c. ratione temporis vigente, doveva essere applicato il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., con conseguente condanna della società appellante

Avverso detta sentenza Campanella srl propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

L.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo la ricorrente, denunziando violazione dell’art. 163 bis c.p.c., comma 1, e art. 164 c.p.c., comma 1, sostiene che l’appellante Michele L. non abbia rispettato il disposto di cui all’art. 163 bis c.p.c., comma 1, che impone il rispetto del termine di gg liberi 90 per comparire, compresi tra quello di notifica dell’atto di citazione e quello nominale di comparizione fissato nello stesso atto di citazione.

Il motivo è fondato, non essendo stato rispettato nel giudizio di appello il termine minimo a comparire di 90 gg di cui all’art. 163 bis c.p.c., richiamato per il giudizio di appello dall’art. 359 c.p.c. (atto di appello notificato in data 11-4-2017; citazione a comparire per l’udienza del 77-2017; termine a comparire 86 gg.), con conseguente nullità della citazione (art. 164 c.p.c., comma 1), non rilevata dal Giudice e non sanata, stante la contumacia della parte appellata.; siffatta nullità della citazione si traduce in nullità della sentenza, che pertanto deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Trapani, in persona di diverso magistrato, affinchè disponga la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio, come previsto dall’art. 164 c.p.c., comma 2, e proceda quindi ad un nuovo esame della controversia.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Trapani, in persona di diverso magistrato

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Trapani, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 maggio 2020

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