Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9650 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25539/2018 proposto da:

D.R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEULADA 55,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FORCINITI, (Studio Neroni

Mercati), rappresentata e difesa dall’avvocato REMO BIAMONTE;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso

lo studio dell’Avvocato ROSSANA CLAVELLI della FUNZIONE LEGALE

TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANITA CORIGLIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 349/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/03/2018 R.G.N. 1240/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per accoglimento o in subordine

rimessione alle Sezioni Unite Civili.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 2 marzo 2018, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da D.R.E. nei confronti di Poste Italiane Spa, volto alla declaratoria della nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti dal 10 novembre 2010 al 31 gennaio 2011, per inefficacia della impugnativa stragiudiziale sottoscritta soltanto dai legali della lavoratrice.

2. La Corte ha rilevato che nell’impugnativa i legali avevano dichiarato “di scrivere l’atto in questione, in nome, per conto e nell’interesse della Sig.ra D.R. e di intervenire nella vicenda in forza di mandato all’uopo conferito loro”; tuttavia ha ritenuto che “tale formulazione non è sufficiente a conferire efficacia all’atto, in mancanza di una comunicazione contestuale – o entro i termini decadenziali previsti per l’impugnativa – dell’atto dal quale emerga una ratifica dell’operato del rappresentante”; a sostegno ha richiamato l’ordinanza n. 25118 del 2017 di questa Corte in base alla quale la ratifica di una impugnativa L. n. 604 del 1966, ex art. 6, comma 1, deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni; la sentenza ha concluso che “nessuna prova di tale tempestiva informativa al datore di lavoro è stata allegata o documentata dal lavoratore”, rigettando il gravame.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.R.E. con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso Poste Italiane Spa.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 32733 del 2019 la Sesta sezione civile di questa Corte, ravvisando diversi orientamenti in ordine alla questione giuridica posta dal motivo di impugnazione, ha rimesso la causa alla Quarta sezione per la trattazione in udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto – “L. n. 604 del 1966, art. 6,artt. 1399 e 1324 c.c., artt. 421 e 182 c.p.c.” – affermando che chi agisce nel nome e nell’interesse del lavoratore non ha l’onere di comunicare o di documentare la procura, salvo che il datore di lavoro gliene faccia richiesta ai sensi dell’art. 1399 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c., richiesta nella specie mai avanzata.

Si invoca in ogni caso l’operatività degli artt. 421 e 182 c.p.c., quest’ultimo esteso anche alle ipotesi di inesistenza o di mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo; si argomenta che i legali avevano agito nell’impugnazione stragiudiziale “in nome, per conto e nell’interesse della Sig.ra D.R.E…. che all’uopo conferisce espresso mandato”, il che presuppone “l’esistenza di un conferimento di incarico, autenticato ed avente data certa anteriore all’impugnazione stragiudiziale di che trattasi, prodotto nel fascicolo di parte e di cui il giudice di secondo grado, inopinatamente ed incomprensibilmente, non tiene conto”.

2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società per difetto di “autosufficienza”, atteso che la questione posta dal motivo in esame, concernente l’efficacia dell’impugnativa stragiudiziale proposta ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, da soggetto terzo diverso dal lavoratore, è di mero diritto.

3. Nel merito la censura è fondata per le ragioni espresse dalla motivazione che segue, ritenendo il Collegio convocato in pubblica udienza – all’uopo sollecitato dall’ordinanza interlocutoria della Sesta sezione – di dare continuità a quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 16416 del 2019.

3.1. Secondo la L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, come sostituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.

La disposizione di cui all’art. 6 citato, come modificata, è applicabile anche alle ipotesi previste della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 3 e 4, tra cui l’impugnativa del contratto di lavoro a termine oggetto del presente contenzioso.

3.2. Ne deriva che occorre confrontarsi con gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in tema di impugnativa stragiudiziale del licenziamento, a partire dagli enunciati espressi dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 2179 del 1987 e ricavabili dalla massima:

a) l’impugnativa di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, costituisce un atto negoziale dispositivo e formale, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam;

b) l’impugnativa può essere posta in essere dal lavoratore o dall’associazione sindacale, cui quest’ultimo aderisca, in forza del potere di rappresentanza previsto ex lege dall’art. 6 citato, ovvero da un terzo rappresentante del lavoratore munito di specifica procura scritta;

c) il terzo, ancorchè avvocato o procuratore legale, può anche essere sprovvisto di procura ma, in tale caso, il suo operato deve essere successivamente ratificato dal lavoratore e sempre che tale ratifica rivesta la forma scritta e – come l’impugnativa – sia comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del termine di decadenza;

d) ove l’impugnativa sia proposta dal legale del lavoratore senza il rilascio da parte di quest’ultimo di specifica procura scritta, il successivo ricorso giudiziario contenendo, con la relativa procura al difensore stesso che abbia già posto in essere il detto atto, la ratifica scritta del suo operato, deve essere notificato o comunicato al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni.

Dalla descritta articolazione di regole emerge come occorra tenere concettualmente e giuridicamente distinte le ipotesi in cui – per quanto qui interessa – il difensore impugna stragiudizialmente l’atto datoriale per conto del lavoratore quando è già in possesso di una specifica procura scritta dalle ipotesi in cui il difensore impugni senza essere provvisto di idonea procura ed il suo operato necessiti di ratifica.

Necessario distinguere perchè dalla diversità dei fatti discende la differenza di disciplina applicabile.

3.3. Dalla qualificazione giuridica dell’impugnazione L. n. 604 del 1966, ex art. 6, come atto negoziale se ne è tratta la conseguenza che alla stessa si applica, in forza del rinvio contenuto nell’art. 1324 c.c., la disciplina dettata dagli artt. 1387 c.c. e segg., in tema di rappresentanza.

Innanzitutto vige l’art. 1392 c.c., per il quale “la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”, sicchè è pacifico che la procura per impugnare L. n. 604 del 1966, ex art. 6, debba rivestire la forma scritta (tra molte: Cass. n. 8412 del 2000; Cass. n. 15888 del 2012; Cass. n. 9182 del 2014).

Pertanto il difensore, come ogni altro terzo, nel momento in cui impugna con qualsiasi atto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore che rappresenta, deve essere munito di specifica procura scritta di data antecedente al compimento dell’atto stesso (cfr., fra le recenti, Cass. n. 25118 del 2017; Cass. n. 23603 del 2018; Cass. n. 1444 del 2019); altrimenti il suo operato, per rendere efficace l’impugnativa effettuata senza idonea procura, dovrà essere assoggettato al diverso regime della ratifica.

3.4. In questo secondo caso opera l’art. 1399 c.c., in base al quale colui che abbia negoziato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (cfr. art. 1398 c.c.) potrà vedere ratificato il negozio dall’interessato “con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso”.

Tuttavia già nel 1987 le Sezioni unite prima ricordate hanno sancito che tale ratifica deve essere comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del termine di decadenza e che, ove l’impugnativa sia proposta dal legale del lavoratore senza il rilascio da parte di quest’ultimo di specifica procura scritta, il successivo ricorso giudiziario, con la relativa procura al difensore stesso che abbia già posto in essere il detto atto, contenente la ratifica scritta del suo operato, deve essere notificato o comunicato al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni.

Infatti l’art. 1399 c.c., deve essere applicato nelle sole parti compatibili con la funzione che l’ordinamento assegna agli atti unilaterali da compiersi entro un termine perentorio, sicchè si è esclusa la retroattività della ratifica prevista dal comma 2 della norma richiamata e si è affermato che la ratifica stessa può spiegare effetti solo qualora intervenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, posto che “le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con l’instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell’esclusiva disponibilità del dominus” (Cass. n. 8262 del 1997 e negli stessi termini, fra altre, Cass. n. 2374 del 1998, Cass. n. 15888 del 2012, Cass. n. 9182 del 2014).

3.5. Tale ipotesi della ratifica, che deve essere comunicata o notificata al datore di lavoro entro il termine di decadenza di sessanta giorni, va tenuta distinta dall’ipotesi in cui il difensore che impugna è già munito di idonea procura del lavoratore.

In tale evenienza, concettualmente e giuridicamente differente dalla prima perchè in questo caso il rappresentante spende un potere di cui è dotato, si pone questione del se il difensore debba comunque portare a conoscenza del datore di lavoro la procura scritta nel termine di sessanta giorni, affinchè l’impugnativa possa produrre l’effetto di impedire la decadenza.

Va qui ribadito il principio secondo cui l’impugnativa stragiudiziale L. n. 604 del 1966, ex art. 6, comma 1, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perchè, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato (in termini: Cass. n. 16416 del 2019; in tale aspetto conformi anche Cass. n. 3634 del 2017 e Cass. n. 1444 del 2019).

Infatti si è rilevato, in generale, che il rappresentante non è tenuto ad indicare, nel negozio che pone in essere, la fonte del potere rappresentativo di cui è investito, essendo sufficiente che egli manifesti di agire in nome e per conto altrui e non in proprio (cfr. Cass. n. 3449 del 1968; Cass. n. 1130 del 1981). Se il rappresentante “non è tenuto, nel momento in cui compie l’atto, ad indicare la fonte del potere di rappresentanza già preventivamente conferitogli, a maggior ragione non è obbligato a farlo in un secondo momento”, perchè, “ove non si versi in tema di ratifica, viene meno qualsiasi aggancio normativo, teleologico o sistematico, per gravare il procuratore del lavoratore (e si noti soltanto costui rispetto alla generalità delle possibili ipotesi di rappresentanza nel diritto privato) dell’onere di dare esplicita contezza, senza che alcuno gliene abbia fatto richiesta, della fonte del potere conferitogli” (così Cass. n. 3634 del 2017 e Cass. n. 7866 del 2012).

Non è possibile, cioè, “configurare in capo al rappresentante un obbligo, non previsto dalla legge, di comunicazione della fonte costitutiva del potere, perchè l’esigenza di certezza sottesa alla fissazione di un termine di decadenza è già assicurata dalla dichiarazione del difensore di agire in nome e per conto del proprio assistito ed in forza di procura dallo stesso conferita” (Cass. n. 16416/2019 cit.).

Non contrastano efficacemente la conclusione qui condivisa alcuni precedenti di legittimità, anche richiamati dall’ordinanza interlocutoria della Sesta sezione, in quanto dall’esame delle fattispecie concrete emerge che al vaglio di questa Corte, in quei casi, vi erano ipotesi di ratifica, per le quali non è dubbio che l’atto che la contiene debba essere comunicato o notificato al datore di lavoro entro la scadenza del termine decadenziale (Cass. n. 15888 del 2012; Cass. n. 25118 del 2017).

Mentre non appare persuasiva Cass. n, 9182 del 2014, la quale esplicitamente ribadisce come anche la procura debba essere comunicata al datore di lavoro entro i sessanta giorni previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, argomentando dalla inapplicabilità dell’art. 1393 c.c. che riguarderebbe l’ipotesi del “terzo che contratta col rappresentante”, mentre “tale non può certo ritenersi il datore di lavoro che è privo di un potere negoziale a fronte dell’impugnativa del licenziamento”.

Infatti la tesi è sostenuta sull’assunto che detta impugnativa “costituisce un atto giuridico (non negoziale) unilaterale tra vivi a carattere patrimoniale” (sulla scorta di Cass. n. 2374 del 1998), in contrasto con quanto già sancito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2179 del 1987, secondo cui l’impugnativa L. n. 604 del 1966, ex art. 6, costituisce una manifestazione di volontà negoziale, riconducibile allo schema proprio del negozio giuridico, in quanto “manifestazione di volontà diretta ad uno scopo pratico tutelato dal diritto, od anche manifestazione di volontà le cui conseguenze giuridiche sono dirette ad attuare il fine pratico voluto e tutelato dalla legge”.

Inoltre non vi è ragione plausibile per negare al datore di lavoro, terzo destinatario di una impugnativa di licenziamento sottoscritta da soggetto che non è proprio dipendente ma che si dichiara rappresentante di questi, la facoltà di avvalersi dell’art. 1393 c.c., per chiedere a chi spende il nome altrui diò giustificare i suoi poteri, atteso che il termine “contratta” ben può riferirsi alla relazione bilaterale che lega le due parti del rapporto di lavoro.

Infine detta disposizione opera sul livello della giustificazione dei poteri del rappresentante ma non può spiegare rilievo dirimente sul diverso piano della validità della impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal terzo, che verrebbe meno sol perchè la procura preesistente non sarebbe portata a conoscenza della controparte entro uno stretto termine di decadenza, così omologando indebitamente il caso in cui chi impugna è dotato del potere col caso in cui chi impugna ne è sprovvisto ed il suo atto deve essere ratificato.

Da un punto di vista sistematico non appare superfluo evidenziare che, di recente, la Corte costituzionale (sent. n. 212 del 2020) ha considerato che “le norme contenute nella L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2, sono disposizioni di natura eccezionale ex art. 14 preleggi – e quindi di stretta interpretazione – in quanto derogatorie della disciplina generale delle impugnative negoziali, nella misura in cui l’azione di nullità e quella di annullamento risultano entrambe condizionate dalla previa proposizione di una tempestiva impugnativa stragiudiziale, poi coltivata nella sede giudiziaria (o analoga) entro un termine di decadenza”; di modo che vanno disattese interpretazioni che amplino, senza ragionevole giustificazione, l’area di operatività della decadenza in esame.

3.6. Posto che l’impugnativa del difensore munito di procura è atto idoneo ad impedire la decadenza L. n. 604 del 1966, ex art. 6, anche se detta procura non viene comunicata o notificata alla controparte nel termine di sessanta giorni, resta da verificare la posizione del datore di lavoro.

In via stragiudiziale, il datore destinatario di una impugnativa scritta di un difensore, che dichiari di agire in nome e per conto del lavoratore, può avvalersi – come detto – del potere conferito dall’art. 1393 c.c., secondo cui il terzo “può sempre esigere che (il rappresentante) giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”.

In tale contesto deve essere precisata l’affermazione contenuta in taluni precedenti di questa Corte che sembrano imporre l’obbligo al datore di lavoro di richiedere la giustificazione del potere di rappresentanza del difensore ex art. 1393 c.c., “prima della scadenza del termine di sessanta giorni e comunque prima che il lavoratore si rivolga al giudice” (Cass. n. 7866/12 cit.; Cass. n. 3634/17 cit.; Cass. n. 1444/19 cit.), come se la mancata richiesta precludesse al datore di lavoro di sollevare la questione in giudizio.

In realtà non vi è disposizione che impedisca al datore di lavoro di contestare l’efficacia dell’impugnativa sottoscritta dal terzo una volta convenuto in iure, anche se non abbia richiesto in precedenza al rappresentante di giustificare i suoi poteri.

Si è infatti condivisibilmente chiarito che, “poichè l’art. 1393 c.c., non pone a carico del terzo un obbligo ma gli conferisce solo una facoltà, il mancato immediato esercizio del potere non impedisce che successivamente il datore possa contestare l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale” (così Cass. n. 16416/19 cit.; sul fatto che l’art. 1393 c.c. costituisca una facoltà e non un obbligo v., in precedenza, Cass. n. 9289 del 2001; Cass. n. 15743 del 2004).

Invero, in sede giudiziale, il datore di lavoro convenuto potrà ancora eccepire la, decadenza L. n. 604 del 1966, ex art. 6, con la memoria di costituzione, trattandosi di una eccezione in senso stretto che non può essere rilevata d’ufficio, attenendo a diritti disponibili (Cass. n. 19406 del 2011; Cass. n. 1035 del 1991; Cass. n. 10644 del 1990; più di recente, anche con riferimento alla L. n. 183 del 2010, art. 32, v. Cass. n. 8843 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata).

In tal caso, anche se il datore di lavoro, prima del giudizio, non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall’art. 1393 c.c., potrà contestare l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore e sarà onere del lavoratore dimostrare la validità dell’atto compiuto dal rappresentante, offrendo la prova dell’anteriorità della procura scritta (cfr. Cass. n. 16416/19 cit.), che può essere fornita con ogni mezzo (Cass. n. 7866/12 cit.; Cass. n. 3634/17 cit.).

4. Alla stregua delle considerazioni esposte, la Corte territoriale ha errato nel ritenere la decadenza dell’impugnante sull’assunto che avrebbe dovuto portare a conoscenza del datore di lavoro una “ratifica” nel termine di sessanta giorni, atteso che, una volta rilevato che l’impugnazione era stata proposta dai legali della D.R. spendendo l’esistenza di un preventivo mandato, si versava nella differente ipotesi in cui occorreva accertare se una procura scritta anteriore vi fosse, perchè in tal caso gli effetti nella sfera giuridica del rappresentato si producono anche laddove non sia stato comunicato al datore di lavoro, prima del giudizio, l’atto attributivo del potere di rappresentanza.

Pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà al seguente principio di diritto:

“L’impugnativa stragiudiziale L. n. 604 del 1966, ex art. 6, comma 1, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura scritta, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perchè, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall’art. 1393 c.c.”.

La Corte territoriale, in applicazione del principio enunciato, procederà a nuovo esame, accertando conseguentemente se sia stata ritualmente acquisita al giudizio la prova di una procura scritta rilasciata da D.R.E. ai difensori che hanno impugnato L. n. 604 del 1966, ex art. 6, in data anteriore all’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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