Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 965 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 20/01/2021), n.965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35124-2019 R.G. proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso lo studio dell’avvocato MAURO TAGLIABUE, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

NORDLINE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 68, presso lo

studio dell’avvocato RAOUL BARSANTI, che la rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MILANO, depositata il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il

ricorso, indicando quale tribunale competente il Tribunale di Roma,

in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il tribunale di Milano con ordinanza del 15.10.2019 aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio sul ricorso proposto da A.M. nei confronti di Nordline srl, diretto all’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con conseguente declaratoria della natura simulata del contratto a tempo parziale stipulato, ed alla condanna della predetta società al pagamento delle richieste differenze retributive. Il giudice aveva ritenuto che, stante la sede legale della società in Roma e la sottoscrizione del contratto nonchè la località dell’impiego nella medesima città, la competenza territoriale fosse da individuarsi nel tribunale di Roma ai sensi del disposto dell’art. 413 c.p.c..

Avverso tale decisione A.M. aveva proposto regolamento di competenza assumendo la competenza del tribunale di Milano. A riguardo deduceva di essere stato addetto, quale autotrasportatore, per l’intera durata del rapporto di lavoro alla sede sita in (OMISSIS) e che la lettera di assunzione, recante la indicazione della sede di (OMISSIS), in realtà era stata sottoscritta presso la sede di (OMISSIS). In ragione di tale due circostanze (sede della dipendenza cui il lavoratore è addetto o luogo di stipulazione del contratto), la competenza era da radicarsi nel tribunale di Milano.

Si costituiva la Nordline srl deducendo che la sede di (OMISSIS) era riferibile alla S.G.T. spa, committente dei lavori, come anche indicato dal ricorrente e che pertanto la stessa non poteva essere considerata dipendenza della Nordline srl, in quanto soggetto giuridico differente. Concludeva per il rigetto del regolamento e la conferma della competenza del tribunale di Roma.

La Procura Generale rilevava che dagli elementi di fatto risultanti dalle stesse allegazioni del ricorrente, risultava che presso la sede di (OMISSIS) non vi fosse nessuna struttura organizzativa appartenente alla Nordline srl poichè solo il carico e scarico merci avveniva in tale contesto, mentre la presa di possesso del mezzo di trasporto avveniva a (OMISSIS) e non presso lo stabilimento di SGT. Quanto al criterio del luogo di sottoscrizione del contratto di assunzione non emergevano elementi diversi da quelli formali presenti nella lettera di assunzione e cioè la sede di stipulazione in Roma e la specificazione che il dipendente poteva essere adibito anche fuori sede. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Parte ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo in primo luogo l’errata valutazione del criterio del luogo della dipendenza dell’azienda, anche richiamando una più ampia interpretazione di tale concetto, ed in via subordinata richiamando il criterio del luogo ove è sorto il rapporto, erroneamente individuato dal provvedimento impugnato nella sede romana della società Nordline srl.

Questa Corte ha chiarito che la competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l’azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (Cass. n. 14449/2019). Il concetto di dipendenza aziendale è stato oggetto di numerose pronunce di questa Corte attente a considerarne gli specifici aspetti concreti che, pur diversi nelle singole fattispecie, fossero accomunati dalla medesima condizione di luogo munito di beni organizzati a disposizione dell’azienda per lo svolgimento dell’esercizio dell’impresa. E’ stato rilevato che condizione minima, ma sufficiente a tal fine, è che l’imprenditore abbia configurato tale organizzazione del lavoro e che l’azienda disponga in quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali, anche se modesto e di esigue dimensioni; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (v. Cass. n. 3154 del 2018 che richiama Cass. n. 4767 del 2017 e Cass. n. 17347 del 2013; in motiv., di recente, anche Cass. n. 13309 del 2019; Cass. n. 23053/20).

Pur facendo riferimento a questa nozione ampia e comprensiva delle molte diverse sfaccettature delle singole fattispecie concrete, deve escludersi che nel caso in esame possa qualificarsi “dipendenza” la sede di (OMISSIS) Si tratta infatti di sede di azienda, quale la S.G.T., come indicato dallo stesso ricorrente, del tutto diversa dalla Nordline srl e, soprattutto, sede in cui non è presente quel “nucleo minimo” di beni organizzati dell’imprenditore, tali da costituire una sua dipendenza aziendale. Dalle stesse allegazioni di parte ricorrente si deduce infatti che presso la sede di (OMISSIS) erano effettuate le operazioni di carico e scarico merci, ma che la presa di possesso del mezzo di trasporto avveniva in altro luogo (Treviglio). Da ciò emerge come la sede di (OMISSIS) non avesse nessuna struttura organizzativa di riferimento della Nordline srl, neppure per il ricovero dei mezzi di trasporto, essendo solo la sede della ditta committente ove il ricorrente si recava per ricevere o consegnare la merce. Ogni censura sul punto deve essere pertanto disattesa.

Altresì infondato il richiamo, in via subordinata, al criterio del luogo ove è sorto il rapporto, tale essendo, come indicato nella lettera di assunzione, la sede romana e non quella di (OMISSIS).

A riguardo occorre precisare che la presenza di una fonte regolativa del rapporto di lavoro, quale la lettera di assunzione, nella quale è indicato il luogo di sottoscrizione (Roma), peraltro coincidente con la sede ufficiale della società datrice di lavoro, costituisce chiaro criterio indicatore per la determinazione del giudice territorialmente competente. Non può, invece, a tal fine richiamarsi “il luogo dove abbia avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa, se questo sia diverso dal luogo di stipulazione del contratto, attesa la natura residuale di tale ultimo criterio di collegamento, utilizzabile solo quando non è possibile, mancando una autonoma fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto” (Cass. n. 23139/2011; si veda anche Cass. n. 25402/2017).

Per le esposte ragioni il ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato e confermata la competenza del tribunale di Roma. Le spese del procedimento seguono la definizione della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, confermando la competenza del tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Spese alla definizione del giudizio.

Spese alla definizione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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