Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 965 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. un., 17/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.17/01/2017),  n. 965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22755-2015 proposto da:

INMET STAHL GMBH & CO. KG, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 8,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROSI, che la rappresenta e

difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

OLIMPIA 80 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo

studio dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIAMPIERO BERTI e RUGGIERO CAFARI

PANICO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione relativo al giudizio R.g. 154/2013

pendente al TRIBUNALE di PAVIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

uditi gli Avvocati FRANCESCO ROSI e FRANCA MORTARI (per delega orale

dell’Avvocato GIAMPIERO BERTI);

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che chiede alla Corte di dichiarare che la

giurisdizione appartiene alla AG tedesca.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Olimpia 80 srl ha convenuto la Inmet Stahl GMBH davanti al Tribunale di Vigevano (ora Tribunale di Pavia) al fine di sentir condannare la società tedesca al pagamento di oltre 300.000,00 Euro a fronte dell’inadempimento di un contratto stipulato fra le parti il (OMISSIS), avente ad oggetto la fornitura di un impianto per produzione di tubi quadri e rettangolari in acciaio.

Il contratto prevedeva il rifacimento ad opera della società italiana di un macchinario per la produzione di tubi, già esistente presso lo stabilimento della società tedesca in Bochum.

La consegna dei componenti e la loro installazione era avvenuta sempre presso detto stabilimento ed anche tale circostanza non veniva sostanzialmente contestata dalla convenuta, salva la diversa qualificazione giuridicamente rilevante da dare a tale attività secondo la resistente.

La Inmet, peraltro, nel costituirsi in giudizio ha sollevato nella sua prima difesa questione di giurisdizione sostenendo: 1) che nelle condizioni generali di contratto accettate dalla società Olimpia vi sarebbe una clausola di deroga alla giurisdizione; 2) che comunque il foro generale del convenuto di cui all’art. 2 del regolamento n. 44/2001 non poteva che essere quello tedesco, ma anche seguendo i criteri di cui all’art. 5 del reg. cit., il luogo di esecuzione della obbligazione contrattuale sarebbe comunque identificabile in Germania, nello stabilimento della Inmet. Conseguentemente ha proposto regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c..

La società Olimpia contesta le argomentazioni avversarie, chiedendo alle SS.UU. di affermare la giurisdizione italiana ed in via subordinata di sottoporre domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritengono queste Sezioni Unite che carattere pregiudiziale riveste l’esame del secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente, al fine della dichiarazione della competenza giurisdizionale delle corti tedesche, invoca sia l’art. 2 che l’art. 5 del reg. comunitario n. 44 del 2011.

L’art. 2, comma 1, del citato regolamento stabilisce il principio generale del foro del convenuto secondo cui “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro”.

Ai sensi del detto articolo dunque la giurisdizione sarebbe del giudice tedesco.

Va però tenuto conto del fatto che l’art. 5 del regolamento in esame prescrive la possibilità di fori facoltativi. In particolare l’articolo in questione nella parte che qui viene in rilievo dispone: “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro.

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) i fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lett. a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lett. b)”.

Va premesso che entrambe le parti concordano nel ritenere che il contratto per cui è causa aveva ad oggetto la prestazione di servizi e doveva in particolare ritenersi un contratto internazionale di appalto (vedi controricorso pg 19).

Tale circostanza, sulla quale concorda anche il Procuratore generale nella sua requisitoria, può quindi considerarsi pacifica in causa.

Occorre dunque verificare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) del regolamento 44/01, quale sia il luogo, situato in uno dei due Stati membri, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Ritengono queste Sezioni unite che, conformemente all’opinione espressa dal procuratore generale, la finalità del contratto era l’installazione nello stabilimento della Inmet di un impianto per la produzione di tubi, per cui il luogo di esecuzione del contratto, inteso come il luogo ove andava ed è stata eseguita la prestazione caratteristica, secondo la funzione economico-sociale dell’accordo, deve necessariamente ritenersi essere il predetto stabilimento in (OMISSIS).

In tal senso depongono le clausole contrattuali riportate sia nell’atto di citazione che nel ricorso avversario secondo cui: la consegna dell’impianto doveva avvenire entro la fine del mese di novembre del 2009; la relativa installazione doveva completarsi entro il 23 dicembre 2009; la messa in opera del macchinario doveva avvenire nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2009 e il successivo 15 gennaio 2010.

Il prezzo della citata fornitura veniva inoltre convenuto in Euro 2.021.000, importo che Inmet avrebbe dovuto corrispondere con precise scadenze temporali in ordine all’avanzamento dei lavori con le ultime rate da corrispondere dopo l’installazione e dopo il collaudo.

A ciò aggiungasi: la messa a disposizione, da parte del committente (Inmet), di parte dei materiali utilizzati per il rifacimento del macchinario; la gestione a rischio dell’appaltatore (Olimpia) dei lavori commissionati con apposita garanzia di funzionamento ed integrità “comprensivo delle componenti meccaniche ed elettriche e il funzionamento dell’impianto senza limitazioni”: l’organizzazione del servizio da parte dell’appaltatore, Olimpia, essendosi quest’ultima obbligata a porre in essere, con i propri mezzi e le proprie risorse sia l’installazione che il montaggio e la messa in funzione dell’impianto.

In base a tali elementi deve ritenersi che, contrariamente a quanto asserito dalla società Olimpia, il luogo di adempimento della prestazione fosse necessariamente quello in cui doveva fornirsi ed installarsi l’impianto essendo stato effettuato l’assemblaggio di quest’ultimo presso la controricorrente al mero fine della successiva installazione presso la società tedesca costituente il luogo di adempimento. In tal senso deve disattendersi la tesi della resistente secondo cui l’aspetto qualificante del rapporto sarebbe costituito dalla progettazione e realizzazione dell’impianto presso il proprio stabilimento in (OMISSIS).

Deve dunque ritenersi che, non solo ai sensi dell’art. 2, ma anche dell’art. 5 del regolamento europeo 44/01, sussista la giurisdizione del giudice tedesco.

Il primo motivo di ricorso resta assorbito.

Non ricorrono gli estremi per una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia risultando con tutta evidenza dalle risultanze processuali e dalle disposizioni contrattuali che il luogo dove la prestazione doveva essere effettuata era la sede della società tedesca e non già quella della società italiana in cui l’assemblaggio dei tubi ha avuto una funzione meramente preparatoria della successiva installazione e quindi dell’effettivo adempimento della prestazione. Va quindi dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice italiano. La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Decidendo sul ricorso, dichiara la carenza di giurisdizione del giudice italiano; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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