Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9649 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29875-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2,

presso lo studio dell’avvocato LAURA NISSOLINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO PALISI;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA TERESA 23,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO TAURINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO HAZAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 571/2018 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata

il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione 30-5-2014 S.L. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Padova la Vittoria Assicurazioni SpA per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad incidente stradale verificatosi in Padova il 4-12-2011.

A sostegno della domanda espose che nella predetta data si trovava, quale passeggera, a bordo dell’autovettura Ford Focus, di proprietà del conducente G.G. ed assicurata per la rca con la menzionata Compagnia, allorquando detta autovettura era entrata in collisione con altra autovettura (Porche 911, assicurata con Allianz SpA e condotta da T.V.), causandole lesioni (colpo di frusta).

Si costituì la Vittoria Assicurazioni SpA contestando solo il richiesto “quantum”.

Con sentenza 339/2015 del 27-2-2015 l’adito Giudice di Pace condannò la Vittoria Assicurazioni SpA al pagamento della somma di Euro 8.559,92, oltre interessi.

Con sentenza 571/2018 del 13-3-2018 il Tribunale di Padova, espletata CTU, in accoglimento dell’appello proposto dalla Compagnia assicuratrice, ha rigettato la domanda dell’attrice; in particolare il Tribunale, dopo avere dichiarato la nullità della sentenza del Giudice di Pace per assoluta mancanza di motivazione, ha ritenuto insussistente la prova del nesso causale tra il sinistro in questione e le lamentate lesioni; in particolare il Tribunale, ha innanzitutto evidenziato, sulla base dell’esame della documentazione fotografica in atti, che il sinistro stradale era consistito in una collisione laterale di minima entità, in conseguenza della quale si era fessurato il solo paraurti anteriore lato sinistro (lato opposto rispetto a quello sul quale viaggiava l’attrice), sicchè l’attrice non era stata coinvolta in un incidente stradale frontale, che solo avrebbe potuto determinare il lamentato “colpo di frusta”; ha, poi, rilevato che la documentazione medica prodotta si basava tutta su affermazioni (non verificabili) della stessa S.; a quest’ultima, peraltro, due anni prima dell’incidente in questione, erano stati riconosciuti postumi di invalidità permanente per distorsione del rachide cervicale, sicchè le lamentate lesioni ben potevano essere state conseguenza di detta distorsione.

Avverso detta sentenza S.L. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

La Vittoria Assicurazioni SpA resiste con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente, denunzia -ex art. 360 c.p.c., n. 4-nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine al (mancato) riconoscimento dell’aspetto biologico (in senso permanente) del danno non patrimoniale, nonchè -ex art. 360 c.p.c., n. 5- omesso esame dei contenuti della cr U medico-legale espletata e difetto di motivazione. Con il secondo motivo la ricorrente, denunzia -ex art. 360 c.p.c., n. 4-nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine al (mancato) riconoscimento sia dell’aspetto biologico (inabilità temporanea) e degli altri aspetti non biologici del danno non patrimoniale sia del mancato rimborso delle spese mediche e delle spese di assistenza stragiudiziale, nonchè -ex art. 360 c.p.c., n. 5- omesso esame dei contenuti della CTU medico-legale espletata e difetto di motivazione.

Il primo motivo è inammissibile, con conseguente assorbimento del secondo.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite 8053/2014); nella specie la Corte di appello ha espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili; in particolare, invero, ha ritenuto insussistente il nesso di causalità tra l’incidente in questione e le lamentate lesioni ponendo in evidenza sia le accertate modalità del sinistro (lieve urto laterale tra i due veicoli coinvolti) di per sè non compatibili con il lamentato “colpo di frusta”, sia il mancato oggettivo riscontro di dette lesioni nella certificazione sanitaria in atti, nelle quali erano indicate solo circostanze riferite dalla stessa attrice, sia infine la pregressa distorsione del rachide cervicale, già diagnosticata a carico dell’attrice due anni prima l’incidente in questione; siffatta valutazione discrezionale, operata dal Giudice del merito quale “peritus peritorum” in motivato (come detto) dissenso dalle conclusioni del CTU, è insindacabile in sede di legittimità.

Con riferimento, poi, al vizio motivazionale, la censura non è in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe detettirinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014; nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato), limitandosi a sostenere il mancato esame dei contenuti della CTU medico-legale, senza peraltro riportare in ricorso, in ossequio a quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, quali specifici contenuti non siano stati presi in considerazione dal Tribunale.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 maggio 2020

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