Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9649 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23880/2014 proposto da:

AUTORITA’ PORTUALE DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro temoore, rappresentata e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI

12;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSIO VIANELLO,

ANDREA BORTOLUZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/10/2013 R.G.N. 804/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GUIDO ROSSI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 5 ottobre 2013, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione del locale Tribunale con cui era stata rigettata la domanda dell’Autorità Portuale di (OMISSIS) volta ad ottenere la restituzione della somma pari ad Euro 81.425,15, asseritamente versata in eccesso in favore di B.C., che aveva rivestito la carica di Presidente dell’ente dal 1995 al 2004.

2. La Corte di Appello, esaminato del D.M. Trasporti e della Navigazione 10 luglio 1997, art. 1, a norma del quale, a decorrere dalla data del decreto stesso, a ciascun Presidente di Autorità Portuale doveva essere corrisposta “in via provvisoria e salvo conguaglio, una indennità lorda rapportata all’importo equipollente al trattamento economico del rispettivo segretario generale maggiorato del 30%”, ha interpretato la disposizione nel senso che la nozione di “trattamento economico del Segretario Generale” da prendere come base per la determinazione dell’indennità fosse comprensiva del trattamento di fine rapporto.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Autorità Portuale di (OMISSIS), con unico motivo; ha resistito con controricorso B.C., illustrato anche da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione del D.M. 10 luglio 1997, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, relativamente al “significato giuridico” da assegnare all’inciso “trattamento economico” ivi contenuto.

Con varie argomentazioni si sostiene che la contrattazione collettiva di settore offrirebbe una indicazione delle voci che integrano il trattamento economico del personale dipendente del comparto Ministeri senza comprendervi il t.f.r. e che le somme spettanti al Segretario Generale a titolo di accantonamento per t.f.r. non potrebbero essere assegnate per il medesimo titolo al Presidente dell’Autorità Portuale, perchè questi “non è legato all’ente da un rapporto di lavoro subordinato”.

2. In conformità con quanto già statuito da questa Corte in analoga controversia con altra Autorità portuale (v. Cass. n. 1389 del 2018), il motivo che denuncia la violazione e la falsa applicazione del decreto ministeriale in contesa è inammissibile.

Invero, la “norma di diritto” di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere contenuta in un atto che abbia natura normativa, sia cioè fonte di diritto oggettivo ai sensi dell’art. 1 disp. gen. (cfr. Cass. n. 8610 del 1996).

Invece la violazione di atti amministrativi privi di carattere normativo non è deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma, come per gli atti negoziali, è denunciabile la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale nella loro interpretazione ovvero il vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 8057 del 1992; Cass. n. 8797 del 1991; Cass. n. 2214 del 1988).

Cass. n. 1389/2018 cit. ha escluso la “natura regolamentare tale da attribuirgli rilevanza esterna” al D.M. Trasporti e della Navigazione 10 luglio 1997, rammentando (cfr. Cass. n. 5062 del 2007) che i caratteri che, sul piano del contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati in ciò: quest’ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili; i regolamenti, invece, sono espressione di una potestà normativa attribuita all’Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità e dell’astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell’applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono. Inoltre, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, l’esercizio della potestà normativa attribuita all’esecutivo, quando sia necessario e consentito, deve svolgersi con l’osservanza di un particolare modello procedimentale, secondo cui, per i regolamenti di competenza ministeriale, sono richiesti il parere del Consiglio di Stato, la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, il visto e la pubblicazione nella G.U. (Cass. SS.UU. n. 10124 del 1994).

Ne consegue che l’interpretazione dell’atto amministrativo è riservata al giudice di merito (Cass., n. 10271 del 2016), il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione ove illogica od incongrua, sì da non consentire il controllo del procedimento logico adottato, senza che, peraltro, l’interpretazione fornita debba essere l’unica o quella astrattamente migliore, ferma la necessità che la parte specifichi, nelle sue censure, i canoni esegetici in concreto violati e in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato.

E’ noto che, nel prospettare la doglianza che attiene alla violazione dei canoni interpretativi, il ricorrente non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonchè il punto ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prcispettazione di una diversa e più favorevole interpretazione (Cass. n. 18661 del 2006).

Discende coerente come siano inammissibili le doglianze di parte ricorrente che, richiamando il complessivo quadro normativo e contrattuale, impugnano il criterio di determinazione dell’indennità affermato dalla Corte d’Appello, senza articolare alcuna specifica censura sul canone ermeneutico infranto ovvero senza dimostrare la non plausibilità del prodotto dell’interpretazione al quale sono pervenuti i giudici del merito.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

 

 

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