Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9648 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 94 del ruolo generale dell’anno 2016,

proposto da:

P.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Maurizio Morini (C.F.:

MRN MRZ 51D19 A271Z);

– ricorrente –

nei confronti di:

LA MARINA DORICA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore,

Moreno Clementi rappresentato e difeso, giusta procura a margine del

controricorso, dall’avvocato Antonio Squillace (C.F.: SQL NTN 52H18

C352N);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza Corte di Appello di Ancona n.

1064/2015, pubblicata in data 23 ottobre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 marzo 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G. ha agito in giudizio nei confronti della società La Marina Dorica S.p.A., ente gestore del porto turistico di Ancona, per ottenere il risarcimento dei danni subiti da una propria imbarcazione ivi ormeggiata, che era stata colpita da un pontile galleggiante in occasione di un fortunale verificatosi nel (OMISSIS).

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Ancona.

La Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il P., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso La Marina Dorica S.p.A..

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia “erroneità della sentenza impugnata in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. per non avere la corte territoriale riconosciuto l’esistenza della ipotesi risarcitoria e aver, viceversa, ritenuto sussistente, nella fattispecie l’esimente del caso fortuito, dichiarando come evento eccezionale e imprevedibile il fortunale abbattutosi nel settembre (OMISSIS) sulla costa marchigiana (pag. 8 sentenza impugnata) erroneità della sentenza impugnata in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per insufficiente, carente e contraddittoria motivazione in relazione alla qualificazione dell’evento dannoso – mancato assolvimento dell’onere probatorio incombente sul custode”.

Con il secondo motivo si denunzia “erroneità della sentenza impugnata in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) per violazione degli artt. 115, 116 e 191 – 201 c.p.c. in riferimento agli artt. 2043 e 2051 c.c. – erroneità della sentenza per aver ritenuto sussistente il caso fortuito – erroneità nella interpretazione delle risultanze istruttorie – illogicità, insufficienza, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta della motivazione”.

I due motivi del ricorso sono connessi – in quanto entrambi attinenti alla questione della sussistenza del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. – e possono essere quindi esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

E’ senz’altro inammissibile la deduzione di vizi di motivazione, formulata in base alla abrogata previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Per quanto attiene agli altri profili di censura, è sufficiente osservare che la corte di appello ha correttamente qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ed ha altrettanto correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte in materia (e di fatto neanche contestati dal ricorrente), secondo i quali “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poichè il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità” (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008, Rv. 603077; in senso sostanzialmente conforme, ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 24083 del 17/11/2011, Rv. 619574; Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010, Rv. 611742; Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011, Rv. 618175; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20619 del 30/09/2014, Rv. 632968; Sez. 3, Sentenza n. 26545 del 17/12/2014, Rv. 633917; Sez. 3, Sentenza n. 18877 del 24/09/2015, Rv. 636903; Sez. 3, Sentenza n. 5877 del 24/03/2016, Rv. 639389).

Ha poi in fatto ritenuto, valutando tutti gli elementi istruttori acquisiti – ed in ciò discostandosi motivatamente dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio – che la società convenuta avesse fornito la prova del caso fortuito, secondo la nozione sopra delineata, ravvisando la causa esclusiva del danneggiamento dell’imbarcazione del P. negli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sulla costa marchigiana nel settembre (OMISSIS) (che avevano addirittura dato luogo alla dichiarazione di stato di emergenza da parte delle autorità competenti), quale fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, estraneo alla sfera soggettiva del custode, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo.

Si tratta di una valutazione di fatto sostenuta da motivazione non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e come tale non sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorrente dunque, pur denunziando violazione di norme di diritto, pretende nella sostanza una inammissibile revisione degli accertamenti di fatto incensurabilmente operati dai giudici di merito, attraverso una nuova e diversa valutazione delle prove.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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