Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9647 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27619-2018 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14,

presso lo studio dell’avvocato MARCO BARBERA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCPA,

CA.EM., I.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4319/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione 17-6-2009 la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, creditrice di C.T. in virtù di fideiussione da quest’ultima rilasciata il 29-11-2005 -in favore della Banca- a garanzia delle obbligazioni della CONSTRA srl connesse all’apertura di credito regolata da c/c, premesso che nei confronti della detta società era stato emesso d.i per Euro 85.397,39 per scoperto di c/c, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma C.T. e I.G. per sentir dichiarare inefficace -ex art. 2901 cc- l’atto 30-72007, con cui la C. aveva donato al figlio minore Ca.Em. (rappresentato dalla nonna materna I.G., quale curatrice speciale) l’unico bene immobile di proprietà della debitrice, sito in (OMISSIS).

Con sentenza n. 4699 del 28-2-2015 l’adito Tribunale accolse la domanda.

Con sentenza 4318 del 21-6-2018 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da C.T.; in particolare la Corte territoriale ha, in primo luogo, confermato la sussistenza del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alle ragioni del creditore, evidenziando che quello donato era l’unico immobile esistente nel patrimonio del debitore e che il ricorso al pignoramento presso terzi (nella specie INPS) del quinto della pensione di Ca.Ed. (altro fideiussore della CONSTRA srl) era dovuto all’impossibilità della Banca (in conseguenza della donazione in questione) di soddisfare il proprio credito nei confronti della C., e non integrava la prova della sufficienza del patrimonio residuo della C. a garantire la creditrice in maniera agevole da rischi di infruttuosità dell’occupazione; la Corte, inoltre, ha confermato anche la sussistenza della consapevolezza del debitore ( C.T.) di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) e la possibilità per lo stesso debitore, sulla base del rapporto fideiussorio instaurato, di conoscere l’esposizione debitoria della società, che la C. peraltro aveva avuto occasione di apprendere nel dettaglio; al riguardo ha, infatti, rilevato che nell’atto di cessione quote della società CONSTRA srl, stipulato dalla C. in data 29-11-06, vi era allegato il dettaglio della situazione patrimoniale della detta società, in cui figuravano passività per Euro 70.000,00 alla voce scoperto di c/c Banca Popolare Puglia e Basilicata

Avverso detta sentenza C.T. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Ca.Em. e I.G. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3-violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 1946 c.c., si duole che la Corte territoriale non abbia valutato se il patrimonio residuo, costituito anche da quello dell’altro fideiussore Ca.Ed., fosse stato sufficiente a garantire la Banca la soddisfazione del suo credito senza difficoltà o incertezza; nella specie, invero, il quinto della pensione mensile del Ca., attesa la certezza del conseguimento delle somme dovute ed i costi assai contenuti della relativa procedura esecutiva rispetto a quella immobiliare, era sufficiente a garantire il creditore da rischi di infruttuosità dell’azione esecutiva.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente il requisito soggettivo della proposta azione, e cioè la consapevolezza del debitore di diminuire la garanzia patrimoniale; al riguardo sostiene che al momento dell’atto di donazione in questione (30-7-2007) essa ricorrente era convinta di non avere più alcun debito nei confronti della Banca (e quindi non poteva nemmeno avere la consapevolezza di sottrarre alcuna garanzia), posto che nell’atto di cessione quote del 29-11-06 gli acquirenti si erano impegnati a risanare tutta la situazione patrimoniale debitoria, generando nella ricorrente medesima la legittima convinzione di non essere più debitrice.

I motivi sono inammissibili, in primo luogo in quanto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non riproducono -nè direttamente nè indirettamente- nè localizzano i documenti e gli atti cui si riferiscono nelle censure; in secondo luogo in quanto risolveno in una critica, non consentita in sede di legittimità, sull’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, sulla base dell’esame delle risultanze istruttorie, in ordine alla sussistenza dei presupposti della proposta azione revocatoria; in particolare, in ogni modo, il primo motivo è, comunque, anche infondato, atteso che, come già affermato da questa S.C. “qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c. ricorrendone i presupposti – nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento” (Cass. 8315/2017).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 maggio 2020

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