Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9647 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – President – –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consiglie – –

Dott. DI BLASI Antonino – Consiglie – –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consiglie – –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 51/8/08 della Commissione tributaria regionale

di Genova, emessa il 16 aprile 2008, depositata il 12 maggio 2008,

R.G. 932/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Leccisi Giampaolo;

rilevato che in data 3 dicembre 2009 e’ stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’atto di accertamento e irrogazione sanzioni del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 11, comma 5 per violazione dell’obbligo previsto dalla L. n. 18 del 1983, art. 1. Il contribuente contesta la sua soggezione all’imposizione in quanto rientrante nella categoria dei venditori ambulanti non muniti di attrezzature motorizzate rispetto ai quali il D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, comma 11 prevede l’esonero dall’obbligo del misuratore fiscale;

2. La C.T.P. di Genova ha accolto il ricorso. La C.T.R. ha respinto l’appello dell’amministrazione finanziaria;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo difetto di motivazione relativamente alla prova che il P. operava con una attrezzatura tale da comportare l’assoggettamento all’obbligo di misuratore fiscale. In particolare l’Agenzia ricorrente fa rilevare di aver evidenziato alla CTR quanto emergeva dalla lettura coordinata dei vari p.v.c. della Guardia di Finanza e cioe’ che per svolgere la sua attivita’ il P. utilizza un furgone daily, un banco per la vendita di 28 mq., due ombrelloni, un generatore di energia elettrica, lampadine per l’illuminazione del banco e della parte retrostante, attrezzatura per la preparazione di croccante e torrone.

Ritiene che:

1. a differenza di altri ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate, con i quali ha dedotto una violazione di legge nell’interpretazione della norma che esonera dalla utilizzazione del misuratore fiscale (violazione che con altre relazioni e’ stata ritenuta inesistente), questo ricorso deduce una chiara e puntuale carenza motivazionale cui fa riscontro la motivazione del tutto apparente della CTR;

2. il ricorso sia pertanto palesemente fondato (cosi’ corretto l’errore materiale della relazione dove si legge infondato in evidente contrasto logico con il contenuto della relazione);

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione deve essere condivisa in quanto e’ incontestabile che la CTR non abbia considerato approfonditamente il motivo di appello nel quale si evidenziava che sussisteva la prova che il ricorrente operava con attrezzatura idonea a costituire presupposto per l’emissione dello scontrino fiscale;

inoltre conformemente a quanto rilevato in altre cause vertenti tra le stesse parti l’esenzione (di cui al D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, punto 11) dall’obbligo di documentazione (scontrino fiscale) previsto dalla L. n. 413 del 1991, art. 12, comma 1, si riferisce ad ogni ipotesi di utilizzazione di mezzi motorizzati che consenta lo spostamento dei banchi di vendita e non soltanto all’ipotesi di mezzi motorizzati che possano essere direttamente utilizzati anche come banchi vendita;

ritenuto che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria che si atterra’ al criterio interpretativo sopra enunciato nel riesaminare il motivo di appello concernente l’attrezzatura utilizzata dal contribuente e giudichera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della CTR della Liguria anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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