Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9647 del 19/04/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 9647 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BERTUZZI MARIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Asdrubali Massimo, rappresentato e difeso da se medesimo e per procura in
calce al ricorso dall’Avvocato Gino Bazzani, elettivamente domiciliato presso
lo studio di quest’ultimo in Roma, via Monte Acero n. 2/a.

Ricorrente
contro
Comune di Bergamo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
per procura a margine del controricorso, rappresentato e difeso per procura a
margine del controricorso dagli Avvocati Vito Gritti e Gabriele Pafundi,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio
Cesare n. 14.

Controricorrente
avverso la sentenza n. 505 della Corte di appello di Brescia, depositata 1’11
luglio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2013
dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le difese svolte dall’Avv. Alessia Ciprotti, per delega dell’Avv Gabriele
Pafundi, per i Comune resistente;

02/0

Data pubblicazione: 19/04/2013

R.G. N. 23115/08.
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Costantino Fucci, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

La Corte,
letto il ricorso proposto da Asdrubali Massimo per la cassazione della sentenza
della Corte di appello di Brescia n. 505 dell’ l l luglio 2007, che aveva respinto

la sua domanda volta a far accertare la nullità delle notifiche dei verbali di
contestazioni di violazioni del codice della strada elevate nei suoi confronti dal
Comune di Bergamo nel 1977 e 1998 e ad ottenere la condanna di quest’ultimo
alla restituzione di quanto pagato;
letto il controricorso del Comune di Bergamo;
rilevato che il ricorrente, in data 8 marzo 2013, ha depositato atto di rinunzia al
ricorso, sottoscritto personalmente e dal proprio difensore, nonché, per
accettazione, dal difensore del Comune resistente e dal sindaco;
che, essendo stata la rinunzia accettata, non deve farsi luogo alla pronuncia
sulle spese;
visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P. T. M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Roma, 12 marzo 2013.

il suo appello avverso la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato

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