Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9647 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.13/04/2017),  n. 9647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12298/2016 proposto da:

ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato

TIZIANO MARIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO

PANNI e ANDREA SIRENA;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. – (OMISSIS), in persona del suo

Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

FRAPPA’ ITALIA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2091/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

l’8/04/2016;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Frappà Italia s.r.l. in liquidazione ha convenuto la Assicuratrice Milanese s.p.a. e la Groupama Assicurazioni s.p.a. dinanzi al Tribunale di Catania per sentirle condannare al pagamento, in proprio favore, delle somme dalle stesse dovute, a titolo di indennità, in esecuzione di un contratto di coassicurazione stipulato tra le parti;

che, costituendosi in giudizio, l’Assicuratrice Milanese s.p.a. tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Catania;

che con sentenza resa in data 8/4/2016, il Tribunale di Catania, dichiarata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla Assicuratrice Milanese s.p.a., ha dichiarato la propria competenza;

che a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha invocato l’efficacia dell’art. 20 c.p.c., là dove, nelle cause aventi a oggetto l’adempimento di obbligazioni, individua il giudice competente in quello del luogo di esecuzione dell’obbligazione;

che, in particolare, trattandosi, nella specie, di obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto la prestazione di una somma di danaro, tale luogo doveva considerarsi quello coincidente con il domicilio del creditore;

che, peraltro, non avendo la società convenuta contestato tale foro, lo stesso doveva ritenersi definitivamente radicato, quale conseguenza del mancato assolvimento, da parte della società convenuta, dell’onere di contestare la competenza del giudice adito in relazione a tutti i diversi concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c.;

che avverso la sentenza del Tribunale di Catania, l’Assicuratrice Milanese s.p.a. ha proposto regolamento facoltativo di competenza ai sensi dell’art. 43 c.p.c., sulla base di un unico motivo di impugnazione;

che la Groupama Assicurazioni s.p.a. si è costituita depositando successiva memoria;

che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso proposto, la Assicuratrice Milanese s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 19, 20 e 38 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., per avere il Tribunale di Catania erroneamente ritenuto liquido il credito azionato dalla società assicurata;

che, al riguardo, del tutto inopponibile, nei confronti dell’Assicuratrice Milanese, doveva ritenersi la transazione conclusa, con la società assicurata, dalla Groupama Assicurazioni s.p.a. (coassicuratrice del medesimo rischio), atteso il mancato ricorso, in capo a quest’ultima, di alcun potere di compiere accertamenti istruttori o composizioni negoziali direttamente vincolanti anche per la Assicuratrice Milanese s.p.a.;

che, peraltro, dalla lettura degli atti difensivi depositati dall’Assicuratrice Milanese era possibile desumere la contestazione complessiva di tutti i criteri di collegamento normativamente previsti ai fini della competenza territoriale, nessuno dei quali idoneo a identificare il Tribunale di Catania quale giudice competente;

che il ricorso è manifestamente infondato;

che, preliminarmente, dev’essere considerata destituita di fondamento la pretesa della società ricorrente di interpretare l’eccezione di incompetenza concretamente sollevata come comprensiva di un’implicita contestazione del forum destinatae solutionis, da un lato

non potendo ravvisarsi, tale implicita contestazione, nelle forme attraverso le quali la Assicuratrice Milanese ha eccepito, costituendosi, l’incompetenza territoriale del giudice adito, dall’altro dovendo escludersi la stessa contestabilità in forma implicita del foro ex adverso adito;

che, ciò posto, vale peraltro evidenziare come l’Assicuratrice Milanese abbia trascurato di estendere la contestazione della competenza del Tribunale di Catania anche in relazione al foro dello stabilimento con rappresentanza delle due società convenute nel luogo adito;

che, in particolare, vertendosi in un caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., la contestazione dell’odierna ricorrente avrebbe necessariamente dovuto coinvolgere anche l’eventuale esclusione del ricorso di eventuali altri fori generali concorrenti concernenti le due società convenute;

che la mancata contestazione di tutti i possibili fori generali delle convenute e del forum destinatae solutionis, vale a radicare la competenza a conoscere dell’odierna controversia in capo all’adito Tribunale di Catania, dovendo nella specie trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 17020 del 04/08/2011, Rv. 619145-01); Sez. 6-3, Ordinanza n. 5456 del 10/03/2014; Rv. 630198-01);

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale di Catania e pronunciata la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara la competenza del Tribunale di Catania e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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