Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9646 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27449-2018 proposto da:

P.M. nella qualità di legale rappresentante del CALZTURIFICIO

M. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

DI BONAVENTURA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI SPA già FONDIARIA SAI SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso lo

studio dell’avvocato RODOLFO ROMEO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO TURCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 546/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione 22-1-07 il Calzaturificio M. srl convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo la Fondiaria Sai SpA per sentirla condannare alla corresponsione dell’indennizzo assicurativo dovuto a seguito di furto di una partita di merce, avvenuto in data 20-12-2004 durante il trasporto della stessa con autocarro condotto da tal P.G., che aveva immediatamente denunziato l’accaduto ai locali c.c. e telefonicamente alla Fondiaria.

Si costituì la Fondiaria Sai Spa, eccependo la prescrizione e, nel merito, la non indennizzabilità del sinistro.

Con sentenza 8-10/3-11-2011 l’adito Tribunale accolse l’eccezione di prescrizione e rigettò la domanda, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite.

Con sentenza n. 546/2018 del 30-4-2018 la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato il gravame principale proposto dal Calzaturificio M. srl e, in accoglimento di quello incidentale proposto dalla Fondiaria Sai, ha condannato il Calzaturificio al pagamento delle spese anche del primo grado.

Avverso detta sentenza P.M., quale l.r. del Calzaturificio M., propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Unipolsai Assicurazioni SpA (già Fondiaria Sai) resiste con controricorso, con il quale preliminamiente eccepisce anche l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3-violazione ed erronea interpretazione degli artt. 2952, 2943 e 1219 c.c., si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto sussistente alcun anno interruttivo entro l’anno dal sinistro.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 5-omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che P.M. aveva inoltrato denuncia di furto alla propria compagnia di assicurazioni Fondiaria Sai, da ritenere valido atto interruttivo della prescrizione.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata, invero, notificata al Calzaturificio in data 28-5-2018, mentre il ricorso per Cassazione proposto da quest’ultimo è stato notificato solo il 7-9-2018, e quindi oltre il termine perentorio di 60 gg previsto dall’art. 325 c.c., comma 2: esso scadeva il 27-7-2018.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 maggio 2020

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