Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9646 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – President – –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consiglie – –

Dott. DI BLASI Antonino – Consiglie – –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consiglie – –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 120/6/07 della Commissione tributaria

regionale di Genova, emessa il 19 ottobre 2007, depositata il 23

aprile 2008, R.G. 31/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Leccisi Giampaolo;

rilevato che in data 3 dicembre 2009 e’ stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’atto di accertamento e irrogazione sanzioni D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 1, comma 5 per violazione dell’obbligo previsto dalla L. n. 18 del 1983, art. 1. Il contribuente contesta la sua soggezione all’imposizione in quanto rientrante nella categoria dei venditori ambulanti non muniti di attrezzature motorizzate rispetto ai quali il D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, comma 11 prevede l’esonero dall’obbligo del misuratore fiscale;

2. La C.T.P. di Genova ha accolto il ricorso. La C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare della L. n. 413 del 1991, art. 12, della L. n. 18 del 1983, art. 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11, del D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, punto 11;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente infondato in quanto la dizione della norma e’ chiara nel riferire l’aggettivo motorizzato al mezzo di trasporto che rende possibile lo spostamento del venditore ambulante e nello stesso tempo l’utilizzazione di tale mezzo come banco vendita;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione non puo’ essere condivisa in quanto deve ritenersi che l’esenzione (di cui al D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, punto 11) dall’obbligo di documentazione (scontrino fiscale) previsto dalla L. n. 413 del 1991, art. 12, comma 1, si riferisce ad ogni ipotesi di utilizzazione di mezzi motorizzati che consenta lo spostamento dei banchi di vendita e non soltanto all’ipotesi di mezzi motorizzati che possano essere direttamente utilizzati anche come banchi vendita;

ritenuto che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria che si atterra’ al criterio interpretativo sopra enunciato e giudichera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della CTR della Liguria anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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