Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9646 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.13/04/2017),  n. 9646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11287-2016 proposto da:

G.G., M.A., G.D., GA.GI.,

G.L., G.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO RODOLFI;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP. A R.L., P.I. (OMISSIS), in

persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA MENDOLA 198, presso lo studio dell’avvocato MARIO

MATTICOLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

B.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 612/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 26/3/2015, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da G.G. e M.A., anche nella qualità di genitori del minore G.D., nonchè da Ga.Gi., G.L. G.P. e G.V., per la condanna di B.F. (deceduto nel corso del giudizio), nonchè della compagnia Cattolica di Assicurazione soc. coop a r.l. al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, in conseguenza del quale il minore G.D.a.s.i.d.a.p.

A.s.d.d.a.l.c.t.h.r.c.s.b.d.e.i.c.a.f.r.c.l.c.d.r.d.m.Gavioli Demetrio ,.n.c.d.s.o.d.l.

2.A.l.s.d.h.p.r.p.c. G.G., M.A., G.D., G.G., G.L. e G.V., sulla base di tre motivi d’impugnazione.

3. Resiste con controricorso la società Cattolica di Assicurazione cooperativa a r.l. che ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. A seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115, 116, 194, 195 e 196 c.p.c., nonchè degli artt. 141 e 142 C.d.S. e dell’art. 2054 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere la corte territoriale erroneamente valutato gli elementi di prova complessivamente acquisiti nel corso dell’istruzione del processo, e per aver trascurato di rilevare le circostanze di fatto costituite dalle tracce di frenata e dalla velocità eccessiva tenuta dal B. in occasione del sinistro stradale oggetto di giudizio.

6. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115, 116, 194, 195 e 196 c.p.c., nonchè degli artt. 141 e 142 C.d.S. e dell’art. 2054 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere la corte territoriale erroneamente valutato gli elementi di prova complessivamente acquisiti nel corso dell’istruzione del processo, e per aver trascurato di rilevare che la bicicletta del minore, Ga.Gi., al momento dell’impatto con l’autovettura antagonista, era ferma e non in movimento.

7. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Osserva il collegio come, attraverso le censure indicate (sotto tutti i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione.

In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente i ricorrenti nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Quanto alle censure prospettate in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data dell’11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la torte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità delle censure in esame, avendo i ricorrenti propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia.

Appare di immediato rilievo, pertanto, come, attraverso le odierne censure, i ricorrenti altro non prospettino se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità.

8. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 140 e 141 C.d.S. e degli artt. 2729 e 2054 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la necessità di interpretare le norme di legge richiamate (con particolare riguardo all’obbligo di regolare la velocità in dipendenza delle condizioni e delle caratteristiche dei luoghi) sulla base di un parametro oggettivo e non soggettivo di valutazione, e per aver erroneamente interpretato gli elementi di prova complessivamente acquisiti nel corso dell’istruzione del processo in relazione alla circostanza dell’effettivo conseguimento della prova liberatoria relativa alla responsabilità del conducente dell’autovettura.

9. Ritiene il Collegio – in diverso avviso, rispetto alle preliminari indicazioni della proposta del relatore – che il motivo sia manifestamente fondato.

Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia manifestamente errato nell’interpretazione degli artt. 140 e 141 C.d.S., là dove ha affermato la necessità di specificarne il significato in forza di un parametro di valutazione di natura oggettiva (e non soggettiva), anche in ragione dell’esigenza di non incorrere in possibili discriminazioni tra eventuali responsabili.

In particolare, nel caso di specie, la corte ha ritenuto che la considerazione delle condizioni e dello stato dei luoghi, al fine di regolare la velocità del veicolo condotto (in modo da ridurne al minimo le potenzialità di pericolo) (artt. 140 e 141 C.d.S.), debba necessariamente predicarsi con riferimento a un modello oggettivo (e dunque astratto) di agente, non potendo attribuirsi alcun rilievo alle eventuali diverse e particolari conoscenze dello stesso, pena la consumazione di possibili (e, si suppone, ingiustificabili) discriminazioni.

L’interpretazione così orientata dal giudice a quo (qui sinteticamente compendiata) deve ritenersi radicalmente in contrasto con i principi che presiedono alla valutazione dell’elemento soggettivo della colpa nel sistema della responsabilità aquiliana, dovendo ritenersi che il rimprovero colposo elevato nei confronti dell’agente non possa prescindere dalla considerazione delle relative superiori cognizioni (nella specie, riferite alla condizione e allo stato dei luoghi percorsi), diversamente giungendosi a sottrarre, alla soglia della responsabilità per la violazione di situazioni soggettive altrui (sovente legate alle più rilevanti e significative prerogative della persona), comportamenti stradali ragionevolmente inescusabili per la specifica misura di negligenza o di imprudenza obiettivamente manifestata dal relativo autore.

10. Sulla base delle argomentazioni che precedono – rilevata l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, e in accoglimento del terzo – dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, che procederà al riesame della presente controversia attenendosi al seguente principio di diritto: “con riguardo alla responsabilità civile per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto, da parte dell’agente, dell’obbligo, imposto dall’art. 141 C.d.S., di regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura (allo scopo di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione), dev’essere valutato tenendo conto anche delle eventuali superiori cognizioni dell’agente in ordine alle caratteristiche concrete delle menzionate circostanze contingenti, non potendo il giudice procedere alla ricognizione dell’an e/o del quantum della colpa di detto agente sulla base di un parametro cognitivo d’indole puramente oggettiva (o astratta)”.

PQM

Dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo motivo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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