Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9645 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 22/04/2010), n.9645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – President – –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consiglie – –

Dott. DI IASI Camilla – Consiglie – –

Dott. DI BLASI Antonino – Consiglie – –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/23/06 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa e depositata il 9 maggio 2006, R.G.

884/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di 2009 consiglio

del 16 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sorrentino Federico che si e’ riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’I.R.A.P. corrisposta dal contribuente V.A. nell’anno 2000 relativamente all’attivita’ di promotore finanziario che il contribuente assume essere stata svolta senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori esterni e senza l’impiego di capitali rilevanti e quindi senza l’utilizzazione di una organizzazione autonoma.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto del contribuente al rimborso affermando che l’attivita’ del promotore finanziario in virtu’ del suo carattere imprenditoriale rientra in ogni caso nell’area di applicabilita’ dell’I.R.A.P..

La tesi dell’Amministrazione finanziaria non e’ stata recepita dalla C.T.R. e contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

Non svolge difese il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 e 2195 cod. civ., nonche’ del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 49 e 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Agenzia ricorrente pone il seguente quesito di diritto se, ai fini IRAP, per gli imprenditori, tra i quali, ai sensi dell’art. 2195 c.c. vanno ricompresi gli agenti di commercio, il requisito dell’autonoma organizzazione e’ intrinseco alla natura stessa dell’attivita’ svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile.

Il motivo e’ infondato alla luce di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12111 del 26 maggio 2009 secondo cui, in tenta di IRAP, l’esercizio dell’attivita’ di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2, e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’”id quod pierumgue accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’Agenzia ricorrente contesta la motivazione laddove, pur partendo dal dato di fatto per cui il contribuente esercita l’attivita’ di promotore finanziario, gli attribuisce la qualita’ di lavoratore autonomo.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce motivazione omessa su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia ricorrente rileva che la predetta attribuzione della qualita’ di lavoratore autonomo al contribuente che esercita l’attivita’ di promotore finanziario e’ del tutto sfornita di motivazione.

I due motivi sono infondati. La motivazione della CTR e’ incentrata sul discrimine tracciato dalla sentenza della Corte Costituzionale fra attivita’ autonomamente organizzate o basate prevalentemente sull’apporto lavorativo del titolare. Nella specie la CTR ha rilevato che, dall’esame della documentazione agli atti, e’ risultato che nell’anno in questione il contribuente, la cui attivita’ e’ imperniata esclusivamente sulla sua persona e sulla fiducia che i clienti ripongono sulla sua capacita’ professionale, si e’ avvalso di beni strumentali di modesta entita’ e, nel medesimo anno non si e’ avvalso dell’ausilio di dipendenti.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, se, assimilata ai fini IRAP l’attivita’ del promotore finanziario a quella di coloro che esercitano arti o professioni, l’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, alla luce dell’ontologica prevalenza dell’intuitus personae sull’apparato strumentale e/o personale di supporto, sussista qualora il professionista sia il responsabile dell’organizzazione e impieghi in via non occasionale lavoro altrui o si avvalga di beni strumentali eccedenti secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’.

Il motivo e’ inammissibile o comunque infondato in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come si e’ visto, non si pone affatto in conflitto con il principio di diritto cui fa appello la ricorrente.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la motivazione insufficiente relativamente al punto dell’inesistenza di un’autonoma organizzazione in quanto nella motivazione si omette di fatto qualsiasi valutazione circa la documentazione agli atti attestante una spesa per lavoro dipendente e autonomo per L. 67.500.000.

Anche questo motivo deve considerarsi inammissibile e comunque infondato. In primo luogo si rileva come la CTR nella sua motivazione menzioni espressamente la documentazione richiamata nel motivo di ricorso ma con un giudizio di fatto che non appare censurabile in questa sede la ritiene irrilevante in quanto non attestativa dell’esistenza di autonoma organizzazione. Nella specie la CTR ha ritenuto non rilevanti le spese citate dalla ricorrente da imputarsi esclusivamente a provvigioni corrisposte a terzi non rilevando in tali compensi per attivita’ professionale esterna la destinazione al mantenimento di una struttura organizzativa autonoma. Si tratta di una affermazione che se pure esposta in termini scarni ha almeno in astratto una logica che poteva e doveva essere contestata dalla ricorrente con un riferimento specifico al contenuto e alla funzionalita’ delle prestazioni remunerate con il pagamento delle provvigioni. In assenza di queste deduzioni il motivo deve ritenersi sfornito di autosufficienza.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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