Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9645 del 19/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9645 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BERTUZZI MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gelfo Alessandra, residente in Roma, rappresentata e difesa per procura a
margine del ricorso dall’Avvocato Mauro Vaglio, elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Roma, via Dardanelli n.21.

Ricorrente
contro
Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
per procura a margine del controricorso dagli Avvocati Guglielmo Frigenti e
Domenico Rossi, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura del Comune
in Roma, piazza del Tempio di Giove n. 21.

Controricorrente
avverso la sentenza n. 408872 del Tribunale di Roma, depositata il 28 aprile
2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2013
dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Costantino Fucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

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Data pubblicazione: 19/04/2013

R.G. N. 24969/08.

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 408872 del 28 aprile 2008 il Tribunale di Roma respingeva
l’appello proposto da Gelfo Alessandra per la riforma della decisione del
Giudice di pace di Roma del 2006 che, pur ritenendo fondata la sua opposizione
ad un a cartella di pagamento emessa dal Comune di Roma per il pagamento di
una sanzione amministrativa, in ragione della rilevata nullità della notifica

ritenuto il Tribunale che tale pronuncia fosse stata ragionevolmente adottata in
ragione della obiettiva controvertibilità della questione di diritto affrontata in
ordine alla validità della notifica.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 17 ottobre 2008,
ricorre Gelfo Alessandra, affidandosi a tre motivi.
Il Comune di Roma resiste con controricorso.

Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt.
91, 92, e 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. stesso codice e dell’art. 111
Cost., assumendo che la pronuncia impugnata, laddove ha affermato che per i
giudizi, come il presente, instaurati prima della riforma dell’art. 92 cod. proc.
civ. introdotta dalla legge n. 263 del 2005 a partire dal 1° marzo 2006, la
compensazione delle spese di lite per giusti motivi non impone al giudice uno
specifico obbligo di motivazione sul punto, appare in contrasto con
l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la facoltà di
compensazione delle spese di giudizio sfugge alla discrezionalità del magistrato
e deve essere dallo stesso motivata, pur potendo risultare la sua giustificazione
dalla motivazione complessiva del provvedimento adottato.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che l’affermazione
contestata, seppure non conforme ai più recenti orientamenti di questa Corte,
non ha costituito, nel percorso motivazionale della decisione, una
argomentazione autonoma a sostegno della soluzione accolta dal Tribunale, la
quale ha trovato causa non già nella ritenuta natura discrezionale e quindi
insindacabile della valutazione del primo giudice, ma nella considerazione che
la statuizione di primo grado era giustificata in ragione della obiettiva
controvertibilità della questione di diritto affrontata.
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dell’atto opposto, aveva compensato interamente le spese di lite, avendo

R.G. N. 24969/08.
Il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che l’affermazione del giudice a quo di
non condividere le ragioni per cui il Giudice di pace aveva annullato la cartella
integra un evidente vizio di ultrapetizione, atteso che l’appello aveva ad oggetto
il solo capo sulle spese e non la decisione sul merito del ricorso.
Sotto altro profilo, si deduce che il Tribunale sarebbe incorso nel medesimo
vizio laddove ha affermato che la statuizione di compensazione era stata ”
ragionevolmente disposta … sulla scorta della obiettiva controvertibilità della
questione di diritto emersa in ordine alla notifica dell’atto al portiere “, tenuto
conto che tale aspetto non era stato sollevato da nessuna delle parti in giudizio.
Il motivo è infondato.
La prima doglianza è inammissibile, in quanto l’osservazione critica rivolta dal
giudice di appello alla soluzione data dal primo giudice al merito della
controversa non assume obiettivamente, nella illustrazione delle ragioni della
decisione, un rilievo autonomo, così da costituire una distinta e separata

ratio

decidendi, ma si è risolta in una mera digressione, a cui lo stesso giudicante non
ha attribuito, ai fini della conclusione adottata, alcun rilievo o significato
particolare.
La seconda censura è invece infondata, in quanto, per il principio devolutivo
presente nel doppio grado di giurisdizione, il giudice di appello, nell’ambito del
capo investito dall’impugnazione, è libero di poter enucleare dagli elementi di
diritto e di fatto che emergono dagli atti di causa le ragioni giustifícatríci della
propria decisione ( Cass. n. 443 del 2011; Cass. 20652 del 2009 ). Ne consegue
che, nel caso di specie, ben poteva il Tribunale, senza con ciò incorrere nel vizio
di extrapetizione, estrarre dai fatti di causa ragioni di compensazione delle
spese di lite anche diverse da quelle accolte in primo grado.
Il terzo motivo di ricorso, nel denunziare violazione o falsa applicazione degli
artt. 91, 92, e 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. stesso codice e dell’art.
111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deduce la
contraddittorietà e illogicità della motivazione adottata dal Tribunale in ordine
alle ragioni della compensazione, tenuto conto che la questione in ordine alla
nullità della notifica eseguita dall’ufficiale notificatore direttamente al portiere
senza indicazioni in ordine all’assenza del destinatario e delle altre persone
abilitate a riceve l’atto non è affatto qualificabile come questione obiettivamente
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controvertibile, non avendo dato esito a risposte differenti, ma essendo stata
risolta in senso uniforme e consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il mezzo è fondato.
L’esame dell’indirizzo giurisprudenziale sul tema affrontato dimostra invero
che, già al momento della decisione del primo giudice, sussisteva un consolidato
ed univoco orientamento delle Sezioni unite di questa Corte nel senso della

del 2005 e n. 1097 del 2000 ), sicché la questione affrontata non poteva certo
qualificarsi obiettivamente controversa. Ne deriva che la motivazione fornita
dal giudice a quo appare chiaramente inadeguata a supportare la decisione di
compensazione delle spese, il cui obbligo di motivazione può ritenersi
validamente assolto soltanto laddove il giudice esponga argomentazioni, di
diritto o di fatto, plausibili, tali cioè da avere un sicuro riscontro nello
svolgimento del processo e nell’attività di interpretazione della legge.
Il terzo motivo di ricorso va pertanto accolto e la sentenza è cassata, con rinvio
della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che
provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma,
in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle
spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.

nullità della notifica nell’ipotesi considerata ( si vedano le sentenze n. 11332

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