Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9645 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.13/04/2017),  n. 9645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22065/2015 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TOR

FIORENZA 56, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIORGIO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2322/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 22/5/2015, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia con il quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da M.T. nei confronti di C.N., per la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attrice per l’inadempimento del convenuto agli obblighi relativi all’espletamento dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio nel corso di un processo civile promosso dalla M.;

che, con la medesima sentenza, i giudici di merito hanno accolto la domanda spiegata in via riconvenzionale dal C. per il risarcimento dei danni arrecati dalla M. all’onore e alla reputazione anche professionale del C.;

che avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione M.T., sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che C.N. non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente non ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 347 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 123-bis disp. att. c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso in relazione all’art. 281 c.p.c. (con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale deciso la causa senza la preventiva acquisizione del fascicolo di primo grado e per aver omesso di rispondere alle censure relative alla contestata valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda, limitandosi ad esprimere mere valutazioni prive di autonomia rispetto alla decisione di primo grado;

che le censure sono inammissibili, avendo la ricorrente trascurato di specificare (anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6), tanto le occorrenze riferite alla prova dell’effettiva omessa acquisizione del fascicolo di primo grado, quanto le ragioni della concreta lesione al diritto di difesa conseguente all’omessa acquisizione del ridetto fascicolo;

che, con riguardo alla censura sollevata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente ha totalmente trascurato di identificare il fatto decisivo controverso il cui esame sarebbe stato omesso dalla valutazione della corte territoriale, limitandosi ad invocare una rilettura nel merito degli elementi istruttori acquisiti, come tale inammissibile in questa sede di legittimità;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo controverso (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per l’assoluta insufficienza dell’istruttoria svolta e della motivazione dettata nella sentenza impugnata;

che il motivo in esame è radicalmente inammissibile, essendosi la ricorrente limitata a una generica contestazione del difetto di motivazione della sentenza impugnata, senza specificare, nè i parametri normativi asseritamente violati, nè i pretesi fatti decisivi il cui esame sarebbe stato in ipotesi asseritamente omesso dall’esame della corte territoriale;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per omesso esame dei motivi d’appello (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale trascurato la valutazione dei motivi d’appello;

che la censura è inammissibile, avendo la ricorrente totalmente trascurato di confrontarsi con le specifiche articolazioni argomentative della sentenza impugnata, senza indicare i passaggi asseritamente carenti sul piano motivazionale o i motivi d’impugnazione asseritamente omessi dall’esame della corte territoriale;

che all’inammissibilità del ricorso non segue l’adozione di alcuna pronuncia in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo il C. svolto difese in questa sede.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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