Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9644 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26376-2018 proposto da:

L.F.M., L.F.G., M.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, rappresentati e difesi dagli

avvocati FRANCESCO EMANUELE DISTEFANO, GIUSY VIRGA;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA ASSICURAZIONI SAI SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO MENGARINI 88, presso lo studio

dell’avvocato CARLA SILVESTRI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1325/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

L.F.G., M.M. e L.F.M., eredi di L.F.P. (i primi due quali genitori ed il terzo quale fratello), convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltagirone I.R., la Ras SpA e la Fondiaria-Sai Spa, quale impresa designata alla gestione del FGVS, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale, in esito al quale il loro congiunto aveva perso la vita.

A sostegno della domanda esposero che il 16-11-2004 L.F.P. era alla guida dell’autovettura Renault Clio, allorquando, nel tentativo di evitare l’impatto con un furgone (poi dileguatosi) che stava eseguendo sorpassi a catena nell’opposta corsia di marcia, non era riuscito a mantenere l’autovettura in carreggiata, aveva quindi sbandato ed invaso l’opposta corsia, andando ad impattare con altri veicoli, tra cui la Ford Galaxy, di proprietà e condotta da I.R., assicurata con la RAS.

Con sentenza n. 148/2013 del 16/22-3-2013 l’adito Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, sulla scorta degli accertamenti istruttori svolti nel processo penale contro lo I. e della stessa sentenza penale del Tribunale di Catania, sez. di Belpasso (che aveva assolto lo I.), ritenne responsabili dell’incidente, ciascuno per il 50%, il conducente del furgone e lo stesso L.F.P., condannando la Fondiaria-Sai Spa, nella sua qualità, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno parentale, della somma di Euro 154.350,00 in favore di ciascuno dei genitori e della somma di Euro 22.350,00 in favore del fratello, oltre interessi e rivalutazione; condannò, inoltre, la Fondiaria-Sai Spa, nella sua qualità, al pagamento, in favore degli eredi, dei 2/3 delle spese processuali, dichiarando compensato il residuo 1/3; in particolare il Tribunale ritenne che, poichè gli attori avevano agito iure proprio per il danno da perdita del rapporto parentale, gli stessi, quali terzi danneggiati, avevano diritto a ricevere l’intera prestazione risarcitoria, senza la decurtazione del 50% per la accertata responsabilità concorsuale della stessa vittima.

Con sentenza n. 1325/2017 del 5-7-2017 la Corte d’Appello di Catania, decidendo sul gravame principale proposto da Fondiaria-Sai SpA, nella sua qualità, e su quello incidentale degli eredi, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Fondiaria-Sai SpA, nella sua qualità, al pagamento, in favore di ciascuno dei genitori, della somma di Euro 77.175,00, oltre interessi, ed in favore del fratello della somma di Euro 11.170,00, oltre interessi, ed ha ritenuto di compensare al 50% le spese di lite relative al primo grado; in particolare la Corte territoriale ha, in primo luogo, valutato corretta l’attribuzione della responsabilità dell’incidente al 50% in capo allo stesso L.F.P., evidenziando che, come rilevato anche dal Giudice penale, risultava dai testi escussi in tale sede e dal verbale della Polstrada di Caltagirone che la vettura del L.F., in violazione dell’art. 141 C.d.S., si era immessa nel rettilineo con forza cinetica tale da sbandare, finendo su due ruote e poi sull’opposta carreggiata ed andando ad impattare con altri veicoli; nessuna prova contraria era stata, invece, fornita per superare la presunzione di responsabilità al 50%; la Corte, inoltre, nel respingere la doglianza al riguardo sollevata, ha evidenziato che la convivenza degli attori con la vittima, eventualmente da valutare per la personalizzazione del danno, era stata solo allegata in comparsa conclusione (e non provata); la Corte, poi, ha ritenuto erronea la statuizione del Tribunale nel punto in cui non aveva decurtato il risarcimento spettante agli attori in ragione della percentuale di responsabilità (50%) riconosciuta al danneggiante; la Corte, infine, ha ritenuto equo, in ragione della detta percentuale di responsabilità, compensare al 50% le spese di lite del primo grado ed ha condannato gli eredi, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese del grado di appello.

Avverso detta sentenza L.F.G., M.M. e L.F.M. propongono ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

Unipolsai Assicurazioni Spa (già Fondiaria sai SpA) resiste con controricorso.

L.F.G., M.M. e L.F.M. hanno fatto pervenire via posta in data 19-11-2019 ulteriori memorie.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente dichiara l’inammissibilità delle ulteriori memorie presentate dai ricorrenti.

Al riguardo va ribadito che “in tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, tanto che nulla in esse proposto possa essere preso in considerazione, non essendo applicabile l’art. 134 disp. att. c.p.c. in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed in controricorso” (Cass. 8835/2018; v. anche Cass. 10/10/2016, n. 20314; Cass. 19/04/2016, n. 7704; Cass. 31/03/2016, n. 6230; Cass., ord. 20/10/2014, n. 22201; Cass. ord. 04/01/2011, n. 182; Cass. 04/08/2006, n. 17726; anche dopo la novella del 2016, per la memoria ex art. 380-bis c.p.c.: Cass. ord. 10/08/2017, n. 19988).

Con il primo articolato motivo i ricorrenti denunziano -ex art. 360 c.p.c., n. 5- omesso esame ed erronea ricostruzione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p., artt. 40 e 41 c.p., artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c. ed infine -ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Sostengono i ricorrenti che la Corte, con motivazione apparente, illogica ed incomprensibile, abbia attribuito alla vittima un inesistente concorso di colpa per eccesso di velocità, erroneamente utilizzando un “giudicato penale” e fondando il suo convincimento su prove inesistenti.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non fornisce alcuna indicazione specifica -nè in punto di riproduzione diretta o indiretta del contenuto nè sotto il profilo della localizzazione- in ordine alle dedotte emergenze fattuali probatorie.

In secondo luogo, in quanto diretto, sia pur denunziando anche violazione di legge, ad una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione; v. Cass. sez. unite 8053, 8054 e 19881 del 2014, nonchè Cass. 11892/2016, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nè nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio (fatto storico omesso comunque non specificamente indicato in ricorso), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; anomalia non sussistente nel caso di specie.

Costituisce, invero, consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014); nella specie la Corte, come desumibile dalla su esposta sintesi della decisione impugnata, ha espresso le ragioni della adottata decisione sulla base di un’approfondita disamina delle risultanze istruttorie, valutando le prove raccolte con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili; in particolare, infatti, la Corte, senza attribuire in alcun modo valore di giudicato ex art. 651 c.p.p. alla sentenza penale a carico dello 1acona, ha tuttavia legittimamente tratto elementi di convincimento dalle dichiarazioni dei testi riportate nel procedimento penale a carico dello Iacono e dal verbale della Polstrada nonchè dal contenuto stesso della detta sentenza; sullo specifico punto la doglianza è, come detto,inammissibile anche perchè, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non riporta in ricorso (e comunque non localizza la sede processuale ove erano stati prodotti) nè il contenuto essenziale della detta sentenza nè la relazione della Polstrada, non consentendo, pertanto, a questa Corte nessuna valutazione al riguardo.

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato dalla cit. Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Nè è rispettato il canone fissato da Cass. sez. unite 1785/2018 per la deduzione della violazione in iure dei paradigmi normativi sulle presunzioni semplici, essendosi i ricorrenti, anche in tal caso, limitati a prospettare una diversa ricostruzione in fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5- violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. come riferibili agli artt. 2055,2056, 2057 e 2059 c.c., si dolgono che il danno dagli stessi subito sia stato liquidato utilizzando l’importo minimo previsto dalle tabelle di Milano per il danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito.

Il motivo è inammissibile.

La censura, invero, è assolutamente generica, e quindi inammissibile (Cass. 4741/2005, ribadito da Cass. S.U. 7074/2017), mancando in ricorso l’indicazione dei fatti che avrebbero dovuto giustificare una diversa liquidazione tabellare.

Con il terzo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5-violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostengono che, in conseguenze dei su denunciati errori e violazioni di legge, sia erronea anche la riduzione delle spese di primo grado e la condanna di quelle secondo.

L’inammissibilità dei due precedenti motivi comporta l’inammissibilità anche di siffatta censura, peraltro infondata anche nel merito, avendo la Corte correttamente regolato le spese del giudizio secondo il principio della soccombenza

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019

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