Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9644 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/04/2017),  n. 9644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16507/2015 proposto da:

DIFFUSIONE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. AVEZZANA 6, presso lo

studio dell’avvocato ARNALDO COSCINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10480/47/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la società Diffusione srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe, che ha confermato la legittimità dell’accertamento emesso a carico del detto sodalizio già ritenuta dal giudice di primo grado;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto controricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza per motivazione apparente, è manifestamente infondato, avendo la CTR compiutamente esposto le ragioni poste a base della decisione di rigettare l’impugnazione, in relazione al richiamo ai contenuti esposti dal giudice di primo grado in ordine al merito della pretesa ed all’assenza del deficit motivazionale dell’atto impugnato, analiticamente spiegato in relazione alla pregressa comunicazione del pvc al soggetto qualificatosi come legale rappresentante del sodalizio;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, è anch’esso manifestamente inammissibile;

Considerato che la CTR ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale ai fini della regolare motivazione di un atto di natura fiscale, non è necessario che lo stesso rechi in allegato un atto già a conoscenza della parte contribuente richiamato nell’accertamento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 15327/2014), ritenendo che la previa notifica del pvc al soggetto che risultava dal registro delle imprese come legale rappresentante del sodalizio, tale pure qualificatosi all’atto dell’accesso dei verbalizzanti, esonerasse l’ufficio fiscale dall’allegazione del pvc;

Considerato che, così operando, la CTR non è incorsa nei prospettati vizi, anche considerando che la questione relativa al deposito del verbale assembleare di nomina del nuovo legale rappresentante presso il Registro delle imprese in data 2.9.2010 non risulta proposta in sede di merito e non può essere in questa sede in alcun modo esaminata sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (Cass. S.U. n. 8053/2014);

Considerato che, peraltro, l’art. 2436 c.c., nel testo introdotto, a decorrere dall’1 gennaio 2004, dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 1, prevede che le deliberazioni statutarie di una società non producono effetti se non dopo la loro iscrizione, conseguendone la piena legittimità della consegna del pvc al legale rappresentante che risultava dal registro delle imprese ancorchè fosse stata, all’epoca della consegna, già adottata una delibera modificativa epperò inefficace;

Considerato che nessun pregiudizio può quindi ipotizzarsi a carico della società anche sotto il profilo del deficit di conoscenza delle ragioni poste a fondamento dell’accertamento, individuate dall’ufficio attraverso il rinvio per relationem al pvc ritualmente comunicato;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato e che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della controricorrente, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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