Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9643 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marinella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35819-2018 proposto da:

T.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO BALZANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCAFATI, in persona della Commissione Straordinaria pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE MARCIANO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

T.C. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, nei confronti del Comune di Scafati e avverso la sentenza n. 790/2018 della Corte di appello di Salerno, pubblicata il 4 giugno 2018, che, accogliendo l’appello dalla medesima proposto, in tema di spese del primo grado, avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 569/2016 – con la quale, in accoglimento della domanda avanzata dalla T., il Comune convenuto era stato condannato al pagamento, in favore della predetta, a titolo di risarcimento danni riportati dalla sua autovettura sprofondata in una pozza d’acqua esistente sulla sede stradale, di Euro 4.691,99, oltre interessi nonchè alle spese di lite ha riformato parzialmente il punto relativo alla liquidazione delle spese, quantificando le stesse “in Euro 1.378,00,oltre IVA e Cassa come per legge, nonchè rimborso spese forfetarie”, “con distrazione in favore dell’avv. Vincenzo Balzani, dichiaratosi antistatario” (dispositivo corretto con l’aggiunta della frase da ultimo indicata con ordinanza di quella Corte depositata in data 8 ottobre 2018) e ha compensato le spese del secondo grado del giudizio di merito tra le parti;

il Comune di Scafati ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo, rubricato “Violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Compensazione delle spese e degli onorari del 2 grado di giudizio”, il ricorrente sostiene che la decisione della Corte territoriale che, pur accogliendo integralmente l’appello, ha compensato le spese di secondo grado per ragioni di equità, per non aver il Comune dato luogo al giudizio di appello, si porrebbe in contrasto con l’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c., comma 2, sia perchè non vi sarebbe stata alcuna soccombenza, sia perchè il caso sottoposto allo scrutinio della Corte territoriale non presentava alcuna complessità tale da ritenere assolutamente nuova o oggetto di contrasto in giurisprudenza la questione esaminata nè ricorrevano i casi indicati dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale;

considerato che:

il motivo è infondato;

ed invero il Collegio: a) evidenzia, quanto alla dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c., che si configura la violazione del precetto di cui a tale norma – che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 c.p.c. – qualora il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 4/06/2007, n. 12963), il che non si è verificato nel caso all’esame; b) rileva che, nel caso di specie, si applica l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione precedente a quella attualmente vigente e applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (nella specie lo stesso ricorrente ha dedotto che il giudizio è iniziato con atto di citazione notificato il 24.11.2009); c) evidenzia che la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni”, di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, è elastica (Cass., ord. 7/08/2019, n. 21157; Cass., ord., 5/05/2018, n. 11815) e in essa ben può rientrare la circostanza, esplicitamente indicata dalla Corte di merito nella sentenza impugnata a fondamento dell’operata compensazione, che l’appellato non ha dato causa all’appello, essendo stato nella specie proposto gravame avvero la liquidazione delle spese di lite operata chiaramente dal Tribunale; d) osserva, infine, che deve tenersi altresì in conto, e in tal modo va pure integrata la motivazione, che l’appello è stato accolto nel quantum nei limiti di quanto ritenuto spettante dalla Corte di merito, sicchè la compensazione delle spese del secondo grado risulta giustificata anche da quest’ultimo rilievo, oltre che dalla ragione espressamente indicata nella sentenza impugnata;

la memoria della ricorrente non ha fornito argomenti tali da scalfire i rilievi che precedono;

alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va rigettato;

le spese del presente giudizio di legittimità ben possono essere compensate per intero tra le parti, stante la parziale integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, nei sensi sopra precisati;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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