Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9643 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 22/04/2010), n.9643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – President – –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consiglie – –

Dott. DI IASI Camilla – Consiglie – –

Dott. DI BLASI Antonino – Consiglie – –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/23/06 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, sezione staccata di Parma, emessa il 21 marzo

2006, depositata il 4 aprile 2006, R.G. 685/06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sorrentino Federico che si e’ riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’I.R.A.P. corrisposta dal contribuente F.S. nell’anno 1999 relativamente all’attivita’ di agente di commercio che il contribuente assume essere stata svolta senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori esterni e senza l’impiego di capitali rilevanti e quindi senza l’utilizzazione di una organizzazione autonoma.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto del contribuente al rimborso affermando che l’attivita’ dell’agente di commercio in virtu’ del suo carattere imprenditoriale rientra in ogni caso nell’area di applicabilita’ dell’I.R.A.P..

La tesi dell’Amministrazione finanziaria non e’ stata recepita dalla C.T.R. e contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione.

Non svolge difese il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 2195 cod. civ.; della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144; del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Agenzia ricorrente pone il seguente quesito di diritto se per gli imprenditori tra i quali vanno ricompresi gli agenti di commercio, ai sensi dell’art. 2195 c.c., il requisito dell’autonoma organizzazione e’ intrinseco alla natura stessa dell’attivita’ svolta e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini IRAP. Il motivo e’ infondato alla luce di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12108 del 26 maggio 2009 secondo cui, in tema di IRAF, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Quanto al secondo motivo di ricorso si rileva che il contribuente ha dedotto in primo grado di svolgere l’attivita’ senza ausilio di dipendenti, collaboratori non occasionali e senza impiego di beni strumentali e capitali rilevanti.

Tale affermazione e’ stata ritenuta provata dalla C.T.P. e non risulta che l’Agenzia abbia dedotto elementi contrastanti a sostegno del proprio appello. La decisione della C.T.R. deve quindi ritenersi corretta anche da un punto di vista strettamente giuridico perche’ va riferita a un elemento negativo da provare qual’e’ l’assenza di autonoma organizzazione dell’attivita’ svolta.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’Agenzia ricorrente contesta la motivazione laddove esclude l’applicabilita’ dell’IRAP, invocando l’assenza di autonoma organizzazione, assimilando l’attivita’ degli agenti di commercio a quella dei lavoratori autonomi. Il motivo e’ infondato la motivazione della CTR e’ incentrata sul discrimine tracciato dalla sentenza della Corte Costituzionale fra attivita’ autonomamente organizzate o basate prevalentemente sull’apporto lavorativo del titolare. Nella specie la CTR ha ritenuto che, “il contribuente svolga la sua attivita’ di agente di commercio in prodotti di profumeria utilizzando il proprio lavoro assieme ad una autovettura” e ha escluso la sussistenza di una struttura organizzativa autonoma capace di produrre reddito aggiuntivo a quello riferibile alla mera attivita’ personale del contribuente. Si tratta di una motivazione logicamente congrua e coerente ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimita’.

Nessun rilievo ha quindi nella motivazione la qualificazione dell’attivita’ di agente di commercio quale attivita’ imprenditoriale o di lavoratore autonomo e in ogni caso la censura sarebbe infondata con riferimento al dedotto vizio motivazionale perche’ avrebbe dovuto costituire l’oggetto di una deduzione di violazione di legge.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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