Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9643 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31741-2019 proposto da:

R.B., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEPRETIS 60, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA

CERE’, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO IACONO;

– ricorrenti –

contro

E – DISTRIBUZIONE SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANTONIO DI CAPRIO, CARMINE PERROTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1518/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che R.B. e M.A. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 19 marzo 2019, che ha parzialmente accolto l’appello proposto da Società E – Distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli -sezione distaccata di Ischia n. 3969 del 2017, e nei confronti dei consorti R.- M.;

che la Corte d’appello ha preliminarmente rigettato l’eccezione, formulata dagli appellati R.- M., di inammissibilità del gravame notificato il 30 aprile 2018 per decorrenza del termine breve, stante l’avvenuta notificazione a mezzo PEC della sentenza di primo grado in data 22 giugno 2017 all’avv. Emilio De Santis, procuratore costituito in primo grado unitamente all’avv. Antonio Murano;

che, secondo la Corte d’appello, la notifica non risultava correttamente eseguita;

che, in particolare, l’avv. De Santis era cessato dal servizio presso l’ufficio legale di Enel Distribuzione spa in data 31 dicembre 2009, con conseguente cancellazione dall’Elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato alle cause inerenti il proprio datore di lavoro, e iscrizione all’albo ordinario in data 12 gennaio 2010, sicchè non era più legittimato a ricevere atti processuali relativi alla cause di Enel al momento della notifica della sentenza di primo grado, a nulla rilevando l’eventuale mantenimento della medesima casella PEC;

che la notifica della sentenza di primo grado presso l’altro difensore di Enel, avv. Murano, non aveva avuto esito positivo, poichè il plico risultava non consegnato per irreperibilità del destinatario e non vi era stata ulteriore attivazione ell’iter notificatorio;

che, nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto fondato il gravame avuto riguardo alla quantificazione dei danni riconosciuti dal Tribunale ai consorti R.- M. sotto il profilo del lucro cessante, collegato alla dedotta impossibilità di adibire a parcheggio le aree occupate dai manufatti collocati da Enel;

che, secondo la Corte territoriale, non era dimostrato che l’intera area di proprietà R.- M. – anche nella parte occupata dai manufatto Enel – fosse destinata ed utilizzata per il parcheggio privato, tanto più che detti manufatti occupavano uno spazio modesto, tale da non compromettere lo sfruttamento economico dell’area;

che i ricorrenti censurano la decisione sulla base di due motivi, ai quali resiste E-Distribuzione spa con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, con rigetto del primo;

che la società resistente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo e violazione o falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., per contestare l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui la notifica all’avv. Murano, risultato irreperibile nel domicilio indicato nell’elenco speciale degli addetti legali di Enel Distribuzione, avrebbe dovuto essere (riattivata e) perfezionata secondo il procedimento previsto dall’art. 143 c.p.c.;

che, infatti, per un verso il procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c. non era applicabile nella fattispecie poichè riguarda il procuratore costituito, e, per altro verso, la Corte d’appello aveva trascurato di considerare che, una volta accertato il difetto di jus postu/andi in capo all’avv. De Santis e l’irreperibilità dell’avv. Murano, la parte aveva provveduto a notificare la sentenza di primo grado alla società, presso la sede legale, in data 24 aprile 2017, e tale notifica doveva ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione;

che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,2056 c.c., nonchè omessa valutazione di un fatto decisivo, e, richiamata la giurisprudenza di questa Corte sul danno in re ipsa, si contesta il mancato riconoscimento del risarcimento da lucro cessante, a fronte della illegittima occupazione dell’area di proprietà dei ricorrenti e della perdita di utilità derivante dalla impossibilità di utilizzare l’intera area a parcheggio;

che il Collegio non condivide la proposta del relatore e ritiene necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza, tenuto conto della complessità delle questioni prospettate con entrambi i motivi.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA