Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9643 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/04/2017),  n. 9643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15064/2015 proposto da:

B.C., A.W., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato

ORESTE CANTILLO, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11259/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che B.C. e A.W. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado impugnata, ha ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento notificato alle contribuenti, rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuaria di un immobile sito in (OMISSIS) con il quale era stata attribuita la cat. A/7 in luogo di quella A/2 indicata nella procedura DOCFA attivata dalle parti contribuenti;

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9 e L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335, 336 e 337, è manifestamente infondato;

Considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso- v. Cass. n. 23237/2014.

Considerato che, nel caso di specie, l’Ufficio si è limitato a confermare l’originaria classificazione dell’immobile rispetto a quella indicata dalla parte contribuente proposta;

Considerato che la divergenza rispetto a quanto indicato dal contribuente non atteneva, dunque, ad una modifica delle emergenze fattuali prospettate dalle parti contribuenti, ma solo alla valutazione tecnica dei beni classati;

Considerato che sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi immune da vizi la decisione impugnata che ha ritenuto legittimo l’atto impugnato;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, prospettando l’illegittimità dell’atto impugnato per avere posto a fondamento dello stesso un quadro giuridico errato, è inammissibile, non risultando tale doglianza formulata nel corso del giudizio di merito;

Considerato che il ricorso va pertanto rigettato;

Considerato che ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Sezione Sesta Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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