Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9642 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marinella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34061-2018 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DORA 2,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO RUSSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato EMILIO CURCI;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1588/4018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2003 T.R. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, Sara Assicurazioni S.p.a. per sentir accertare e dichiarare “il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto” dell’imbarcazione Master 730 e del motore fuoribordo Suzuki matr. n. (OMISSIS), di sua proprietà, nella “misura contrattuale, ossia in quella pari al prezzo di acquisto” in virtù di contratto di assicurazione contro il furto sottoscritto in data 8 luglio 2000, “che copriva, per i primi sei mesi, l’intero valore assicurato”, e, per l’effetto, per sentire condannare la società convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di Euro 25.822,24, somma già decurtata dello scoperto del 10%, e al pagamento delle spese di lite.

A fondamento della domanda l’attore espose che: a) era proprietario della predetta imbarcazione con motore fuoribordo già indicato; b) tale imbarcazione, unitamente al detto motore, era stata acquistata, con C.R., dalla ditta Mancini corrente in Mola di Bari, per il prezzo complessivo di Euro 28.415,46; c) con scrittura privata dal 20 agosto 2000 il C. aveva ceduto la sua quota di proprietà al T.; d) nell’arco di tempo compreso tra il 23 novembre 2000 e il 7 dicembre 2000 ignoti avevano asportato la suddetta imbarcazione mentre si trovava ormeggiata all’interno del porticciolo di Torre a Mare, come da denuncia presentata il giorno della scoperta del furto presso la stazione dei Carabinieri di Bari; e) detta imbarcazione e il relativo motore fuoribordo erano assicurati anche per il rischio di furto con società convenuta con la polizza n. 303866H; f) in data 23 aprile 2001 era stato emesso decreto di archiviazione del procedimento aperto a carico di ignoti per il furto denunciato; g) Sara Assicurazioni S.p.a. non aveva pagato il chiesto indennizzo, pur avendo il T. inviato la necessaria documentazione e chiesto la costituzione di un collegio peritale ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennizzo.

La società convenuta si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2967/13, pubblicata il 2 ottobre 2013, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di quel grado del giudizio.

Avverso tale sentenza T.R. propose gravame del quale la società appellata chiese il rigetto.

La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1588/2018, pubblicata il 17 settembre 2018, rigettò l’impugnazione e, per l’effetto, confermò la sentenza appellata con integrazione della motivazione; condannò il T. al pagamento, in favore di Sara Assicurazioni S.p.a., delle spese del secondo grado di giudizio e diede atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell’appellante, dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).

Avverso la sentenza della Corte di merito T.R. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito Sara Assicurazione S.p.a. con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso è procedibile.

Nella specie la copia della sentenza impugnata e depositata in questa sede dalla parte ricorrente risulta autenticata dall’avv. Vincenzo Giordano, difensore del ricorrente in secondo grado, in data 26 novembre 2018, successivamente, quindi, al conferimento, in data 12 novembre 2018, da parte del T., al solo avv. Emilio Curci, della procura per proporre il ricorso all’esame.

E’ pur vero che, secondo il rigoroso principio già affermato da questa Corte (Cass., ord., 29/1/2018, n. 30846), a seguito della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell’assunzione del patrocinio, l’autenticazione della copia della sentenza d’appello, ai fini del ricorso, non può essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all’attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l’accesso al fascicolo telematico, con conseguente improcedibilità del ricorso per cassazione, nel caso in cui l’autenticazione della copia della sentenza impugnata sia stata effettuata da un difensore il cui ministero sia cessato.

Va, tuttavia, evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte, più volte chiamate, negli ultimi tempi, a pronunciarsi sulle innumerevoli questioni determinate dalla circostanza che il giudizio di cassazione vede ancora in fieri (salvo limitate eccezioni) l’operatività a regime del sistema del p.c.t., con la sentenza del 25/03/2019, n. 8312 hanno, tra l’altro, affermato il principio secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la contropartè (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

Proprio alla luce del principio da ultimo richiamato e tenuto conto che la controparte, costituendosi, non ha disconosciuto la conformità della copia della sentenza impugnata notificata in formato digitale a mezzo di pec in data 21 settembre 2018, va esclusa l’improcedibilità del ricorso all’esame.

2. Va parimenti esclusa l’improcedibilità del controricorso depositato dalla controricorrente, insieme alla relata di notifica e alle ricevute di accettazione e avvenuta consegna a mezzo PEC senza le relative attestazioni di conformità, non avendo il ricorrente contestato la conformità dell’atto analogico depositato con l’originale ricevuto presso la propria casella pec (Cass., sez. un., 24/09/2018, n. 22438; Cass., ord., 13/12/2018, n. 32231).

3. Con il primo motivo, rubricato “Violazione falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 4) ed in particolare dell’art. 345 c.p.c.”, il ricorrente sostiene che Sara Assicurazioni in primo grado avrebbe proposto unicamente eccezioni di fatto, mettendo in dubbio la veridicità dell’evento furto e soltanto in appello, “per la prima volta, in modo compiuto e in punto di diritto”, avrebbe affrontato “la questione dell’art. 2697 c.c. e delle mancanze in cui sarebbe incorso il T.”, in violazione del divieto, di cui all’art. 345 c.p.c., di proporre eccezioni per la prima volta in appello.

Assume, altresì, il ricorrente che la Corte territoriale, rigettando anche in appello la domanda proposta sul rilievo della mancanza del rispetto, da parte del T., del suo onere di dimostrare i fatti costituenti la pretesa, avrebbe violato o comunque falsamente applicato l’art. 345 c.p.c., in quanto non solo avrebbe consentito all’appellata di formiulare un’eccezione nuova in appello ma avrebbe anche utilizzato la stessa per rigettare il gravame proposto.

4. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 4) ed in particolare dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 324 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva rigettato tutte le richieste istruttorie ad eccezione di quelle relative a quella volta all’espletamento di una c.t.u. volta alla determinazione del valore dell’imbarcazione oggetto di furto, sicchè la prova dell’an poteva dirsi implicitamente raggiunta, altrimenti il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda sotto tale profilo, laddove, invece, la motivazione della sentenza di rigetto di primo grado si articolerebbe solo sulla mancata produzione delle condizioni di polizza del contratto e, pertanto, le motivazioni del gravame erano incentrate sull’interpretazione delle norme contrattuali; inoltre, non avendo mai la compagnia contestato l’evento furto nè la mancata esibizione delle condizioni di polizza ma solo il valore del mezzo assicurato, l’appello avrebbe dovuto essere accolto proprio sulla base di tali elementi. Ed invece, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito, invece di pronunciare solo in relazione a tali aspetti, sarebbe andata oltre il limite di cui all’art. 112 c.p.c., inserendo nella motivazione questioni ulteriori(quali quelle dell’onere della prova in relazione all’evento furto, che non era state oggetto della precedente pronuncia e che, anzi, avrebbero dovuto considerarsi quanto meno implicitamente superate.

Inoltre, secondo il ricorrente, non avendo la controparte proposto appello incidentale rispetto all’implicita statuizione sull’an dell’evento furto, quest’ultimo avrebbe dovuto “considerarsi oggetto di giudicato” e la Corte territoriale avrebbe dovuto unicamente pronunciarsi sulle questioni contrattuali e non su altri aspetti e sarebbe, pertanto, incorsa in violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c..

5. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 4) ed in particolare dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.”, il ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe comunque violato gli artt. 2697 e 2729 c.c. nonchè gli artt. 115 e 116 c.p.c.. Il T. assume che, secondo la Corte di merito, l’onere della prova del furto grava sull’assicurato e che la denuncia e il decreto di archiviazione non comprovano il fatto storico del furto, e, pur non contestando la sussistenza dell’onere della prova a suo carico, rappresenta, tuttavia, che gli ulteriori elementi di prova che, ad avviso di quella Corte, egli avrebbe dovuto fornire (l’aver lasciato effettivamente la barca ormeggiata nel porticciolo di Bari – Torre a mare in data 23 novembre 2000, l’aver lasciato custodita o meno la barca, l’essere la stessa funzionante o meno) avrebbero potuto essere desunti dagli atti e che, comunque, anche in presenza della sola denuncia e del decreto di archiviazione, il Giudice di secondo grado avrebbe potuto fondare la sua decisione in senso a lui favorevole “se solo avesse considerato il fatto nel suo contesto complessivo anche alla luce degli altri documenti esibiti”.

5. Tutti i motivi, che ben possono essere unitariamente esaminati, vanno disattesi.

6.1. Si evidenzia che le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorchè “nuove”, in appello poichè esse non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d’ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti (v. Cass., ord., 1/10/2018, n. 23796, nella specie esaminata dall’ordinanza appena richiamata questa Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccezione nuova la deduzione dell’appellante di infondatezza per mancanza di prova dell’avversa ragione di credito, in quanto basata su documentazione all’uopo inidonea; v. anche Cass. 28/05/2019, n. 14515, secondo cui l’eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall’altra parte a fondamento del suo diritto; v. inoltre Cass. 19/07/2005, n. 15211).

A tanto deve aggiungersi che lo stesso ricorrente ricorda (v. ricorso p. 2) che in primo grado la società convenuta ha contestato la veridicità del furto e la reale entità dei valori assicurati nè rileva che al riguardo non sia stato espressamente invocato dalla convenuta l’onere di cui all’art. 2697 c.c. posto a carico dell’attore.

6.2. Va poi osservato che la carenza degli elementi costitutivi del diritto azionato è deducibile o rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la preclusione eventualmente derivante dal giudicato (Cass. 20/10/2015, n. 21272; Cass. 24/12/1999, n. 14535), giudicato che nella specie non sussiste.

6.3. Con riferimento alla non necessità della proposizione, da parte della società assicuratrice, dell’appello incidentale in relazione alla mancata prova dell’evento storico del furto, si richiamano i principi espressi da Cass., sez. un., 25/05/2018, n. 13195 e Cass., sez. un., 12/05/2017, n. 11799.

6.4. Non sussistono, pertanto le dedotte violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 112 e 324 c.p.c..

6.5. Quanto al lamentato mancato ricorso alla prova presuntiva, si osserva che il ricorso alla prova per presunzioni rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito, il cui mancato esercizio – specie in difetto di una sollecitazione della parte interessata – non è censurabile in sede di legittimità (v. Cass. 9/04/1983, n. 2539).

6.6. Va inoltre evidenziato che la denuncia della violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 e c.c. non risulta articolata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass., ord., 28/02/2018, n. 4699; Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; v. anche Cass., sez. un., 5/08/2016, n. 16598, in particolare p. 14 della motivazione).

6.7. Anche le dedotte violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. non risultano prospettate secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 24/01/2018, n. 1785, in particolare p. 4 della motivazione);

6.8. A quanto precede va aggiunto che i motivi articolati sono pure inammissibili per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, neppure essendo stati riprodotti almeno sufficientemente per la parte rilevante in questa sede – gli atti su cui le censure sollevate sono fondate, nè sono state precisate la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte degli stessi e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161; Cass. 15/07/2015, n. 14784; Cass., ord., 20/11/2017, n. 27475) e rinviando, in particolare, il secondo motivo genericamente “ad una lettura della sentenza di primo grado” e “allo svolgimento stesso del processo”.

6.9 Infine, il terzo motivo si risolve in una sollecitazione al riesame di questiones facti, il che non è ammissibile in questa sede.

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente – che risulta tuttavia essere stato ammesso in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento suscettibile di revoca – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 maggio 2020

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