Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9642 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – President – –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consiglie – –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consiglie – –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consiglie – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 1338 del R.G. anno 2005 proposto da:

M.G., P.B.M., D.C.,

domiciliati in ROMA, via Vigliena 2 presso l’avv. IELO Antonio con

l’avv. Palermo Raffaele che li rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia Regionale di Caltanissetta in persona del Presidente in

carica, dom.ta in Roma via Domenico Chelini 10 presso l’avv. Angela

Maria Lorena Cordaro con l’avv. Balistreri Giuseppe che la

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonche’ sul ricorso iscritto al n. 3525 del R.G. anno 2005 proposto

da:

Provincia Regionale di Caltanissetta dom.ta rapp.ta e difesa c.s.;

– ricorrente incidentale –

contro

M.G. – P.B.M. – D.C.;

– intimati –

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta dep. il

28.9.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.03.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per i ricorrenti principali, l’Avvocato Ielo che ha chiesto

accogliersi il ricorso principale ed udito, per la Provincia, l’avv.

Balistreri che ne ha chiesto il rigetto e l’accoglimento

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Abbritti Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli ingegneri M.G., P.B.M. e D. C. ottennero dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta, a carico della Provincia Regionale di Caltanissetta, decreto ingiuntivo per L. 210.508.412 quale compenso dovuto per l’opera di progettazione, esecuzione, collaudo condotta, in esecuzione di disciplinare stipulato il 10.4.1989, in relazione ad un’opera pubblica. Il Tribunale, adito, con opposizione 18.2.1998, dalla Provincia Regionale, la accolse annullando l’ingiunzione opposta, sul rilievo per il quale l’art. 12 del disciplinare condizionava il pagamento del compenso ai tre professionisti alla approvazione ed al finanziamento dell’opera pubblica e che tale condizione mai si era avverata.

La Corte di Caltanissetta, adita con distinte impugnazioni, poi riunite, dei tre professionisti e costituitasi la Provincia Regionale, rigetto’ i gravami affermando: che la clausola sub art. 12 del disciplinare era stata dai professionisti specificamente accettata, che tale clausola era valida non essendo la condizione apposta meramente potestativa ma essa rispondendo all’interesse del contraente, che la ipotizzata gratuita’ della prestazione era in conseguenza possibile e legittima, che neanche violato si poteva ritenere l’art. 36 Cost., che la sopravvenuta nuova disciplina posta della L.R. n. 10 del 1993, art. 22, che aveva introdotto un nuovo art. 5, nella L. n. 21 del 1985 prevedendo il divieto di inserire nei contratti la condizione di finanziamento dell’opera al diritto al compenso per le prestazioni professionali non era certo applicabile retroattivamente.

Per la cassazione di tale sentenza i professionisti hanno proposto ricorso il 30.12.2004 affidato a tre motivi, resistito da controricorso 4.2.2005 contenente ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, non resistito dai ricorrenti principali. La Provincia ha depositato memoria finale. Alla fissata udienza i due ricorsi sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso principale, i cui sei motivi appresso si espongono, debba essere rigettato e che resti pertanto assorbita la cognizione del ricorso incidentale condizionato dell’Amministrazione Provinciale.

Con il primo motivo si denunzia la disapplicazione della L.R.S. n. 21 del 1985, disposto art. 5, comma 7 quale introdotto dalla L.R.S. n. 10 del 1993, art. 22, tale nuova previsione invalidante delle difformi pattuizioni (condizionanti al finanziamento il diritto al compenso) trovando immediata applicazione al rapporto che, come nella specie, non fosse definito.

Con il secondo motivo si lamenta la sommarieta’ di indagine e la assenza di reale motivazione in ordine alla pretesa accettazione ex art. 1341 c.c. della clausola di condizionamento.

Con il terzo motivo si denunzia la elusione del reale disposto del predetto art. 1341 c.c. perpetrata con la censurata decisione della specie.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 2222, 2230 e 2233 c.c. perpetrata con l’avere escluso, su basi di totale labilita’, l’elemento naturale della corrispettivita’ della prestazione professionale.

Con il quinto motivo si lamenta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. commessa dalla Corte nell’aver omesso ogni valutazione sul significativo comportamento della Provincia, affatto incompatibile con la gratuita’ dell’opera.

Con il sesto motivo, infine, si censura la sommarieta’ e contraddittorieta’ della interpretazione svolta sull’art. 12 del disciplinare. Osserva il Collegio che nei motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto teste’ sintetizzati si mira a revocare in dubbio la correttezza della decisione assunta dalla Corte di merito affermando la esistenza di una chiara, specificamente voluta ed approvata, valida clausola di condizionamento del diritto al compenso al finanziamento dell’opera pubblica per la quale venne disposto e convenuto l’incarico professionale.

Orbene, e’ indiscutibile che sotto lo stesso versante della prospettazione delle censure la decisione impugnata resista a tutte le critiche proposte: a quella afferente la pretesa assenza di accertamento di una specifica approvazione scritta, stante la assoluta genericita’ della censura a fronte della precisa affermazione in sentenza (pag. 6) della esistenza di una specifica accettazione da parte dei professionisti; a quella relativa alla omessa attenzione al comportamento della Provincia, stante la assoluta irrilevanza del preteso comportamento ammissivo dell’obbligato in un quadro di assorbente chiarezza letterale della clausola; a quella afferente la pretesa invalidita’ per abnorme, “potestativo”, condizionamento del diritto al compenso, stante il consolidato indirizzo di questa Corte che reputa la clausola in discorso affatto valida per la sua funzionalita’ ad un preciso, apprezzabile, interesse della parte pubblica (tra le tante si rammentano Cass. n. 20444/2009, n. 17983/2004 e n. 9587/2000).

Giova, pero’, chiarire come ne’ la Corte di merito ne’ le parti del giudizio di legittimita’ abbiano posto attenzione all’assorbente rilievo per il quale la clausola sub art. 12 del disciplinare 10.4.1989 oltre ad essere consentita dalla previsione “neutra” di cui alla vigente L.R. Sicilia 29 aprile 1985, n. 21, art. 5 ed oltre ad essere valida alla stregua delle norme del codice civile (rettamente applicate dal giudice del merito) era imposta dalla appena approvata norma della legge statale di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, comma 2 convertito nella L. n. 144 del 1989. La norma, infatti, comminava la nullita’ a carico di qualsivoglia deliberazione e di qualsivoglia conseguente convenzione diretta ad acquisire servizi in favore di comuni, province e comunita’ montane in difetto di previo impegno di spesa (disponendo che il rapporto obbligatorio in tal caso intercorresse tra il professionista o fornitore ed il funzionario stipulante l’accordo). Dette norme, e’ altrettanto noto, attraverso varie modificazioni legislative sono pervenute all’attuale definitivo inserimento nel D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 191 e 194 ed hanno ricevuto la piu’ chiara e ferma interpretazione di sistema nella giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime bastando richiamare Cass. n. 7966/2008, n. 27406/2008 e n. 22922/2009).

Emerge quindi con chiarezza il rilievo per il quale la pattuizione di cui al menzionato art. 12 del disciplinare, per l’appunto consentita dalla legge regionale all’epoca vigente, era obbligatoria alla stregua della appena richiamata disposizione statale (art. 23).

Quanto alla pretesa, palesata nel primo motivo del ricorso principale, per la quale verrebbe in applicazione con effetti invalidanti dell’art. 12 in disamina la singolare rimodulazione della L.R.S. del 1985, art. 5 operata dalla L.R.S. 12 gennaio 1993, n. 10, art. 22, comma 1 (con la quale venne disposto essere vietato l’inserimento, nel contratto d’opera professionale, di clausole che condizionino il pagamento del corrispettivo spettante al professionista all’avvenuto finanziamento dell’opera o ad altri eventi futuri ed incerti), essa e’ priva di ogni consistenza.

La disposizione posta dal predetto art. 22 e’ stata abrogata prima dalla L.R.S. 2 agosto 2002, n. 7, art. 42 e, quindi, dalla L.R.S. 19 maggio 2003, n. 7, art. 30 (che hanno conservato solo il capo I e l’art. 60 della legge abrogata).

La previsione stessa, peraltro, attingeva non gia’ le obbligazioni costituenti il sinallagma del rapporto in atto alla sua entrata in vigore ma, come chiaramente emergente dal tenore letterale della previsione, la autonomia negoziale dei patiscenti ai quali, segnando una netta cesura rispetto alla sopra rammentata norma statale, venne vietato di stipulare clausole di “condizionamento” del diritto al finanziamento dell’opera. La norma in questione era pertanto innovativa e di applicazione alle sole convenzioni stipulate dopo la sua entrata in vigore, restando pertanto dalla sua applicazione affatto immune il disciplinare 10.4.1989 oggetto di esame. E tali conclusioni di duplice inapplicabilita’ ratione temporis rendono anche priva di rilevanza la questione di costituzionalita’ che, contrariamente, il Collegio potrebbe sollevare con riguardo alla previsione legislativa del 1993.

Devesi quindi per tutte le esposte considerazioni ritenere prive di ogni fondamento le censure mosse dal ricorso principale alla impugnata decisione. Tale esito impone quindi di dichiarare assorbito il ricorso incidentale condizionato della Provincia (con il quale, si espone per mera completezza, al primo motivo si lamentava che la Corte non avesse ritenuto irrevocabile il pronunziato del Tribunale nei confronti di D.F., che, pur destinatario di notificazione della sentenza, non la aveva impugnata ed al secondo motivo si censurava la pronunzia per non aver rilevato che la domanda di nullita’ dell’art. 12 del disciplinare era stata tardivamente proposta, solo in via di eccezione, nella conclusionale in primo grado).

Le spese del controricorrente graveranno, secondo soccombenza, sui ricorrenti principali.

PQM

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti in solido a versare alla Provincia Regionale le spese del giudizio, che determina in Euro 6.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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