Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9641 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32576-2018 proposto da:

P.S., F.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO DOMENICO PUGLIESE;

– ricorrenti –

contro

IPEG SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO FORTUNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 619/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.C. e P.S. proposero impugnazione avverso l’ordinanza n. 5/2014 del Tribunale di Perugia, depositata il 9 gennaio 2014, emessa all’esito di un procedimento sommario ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., con la quale era dichiarata l’inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale, stipulato il (OMISSIS) tra gli appellanti, con atto del Notaio D., nei confronti dei creditori IPEG S.r.l. e ICCREA Bancalmpresa S.p.a., con condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali nei confronti delle controparti, che avevano esperito azione revocatoria ordinaria nei loro confronti (l’IPEG, in qualità di attrice, e l’ICCREA Bancalmpresa S.p.a., in qualità d’intervenuta).

Va precisato che l’IPEG S.r.l. vantava un credito per complessivi Euro 34.340,03 nei confronti della ditta (OMISSIS) S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia con sentenza del (OMISSIS), per effetti cambiari protestati e sottoscritti per avallo anche da F.C. e che, nel corso del giudizio di appello, è stato definito il rapporto processuale nei confronti di ICCREA Bancalmpresa S.p.a., “per estinzione parziale del relativo giudizio, conseguente alla rinuncia agli atti da parte degli appellanti” nei confronti della società da ultimo indicata.

IPEG S.r.l., costituendosi in secondo grado, chiese il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.

La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 619/2018, pubblicata il 24 agosto 2018, rigettò l’appello e confermò la sentenza impugnata; condannò l’appellante al pagamento delle spese di quel grado del giudizio di merito, in esse comprese anche le spese di c.t.u., e dichiarò sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio del c.u., come per legge.

Avverso la sentenza della Corte di merito F.C. e P.S. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito IPEG S.r.l. con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo articolato motivo è così complessivamente rubricato: “I.) Nullità della sentenza impugnata per violazione sotto diversi profili di norme di diritto ed in particolare dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, deducibile come vizio che riverbera ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4).

1.1. In relazione al rigetto del primo motivo di appello e del terzo motivo di appello: nullità della sentenza per motivazione apparente oltre che perplessa ed inconciliabile per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., comma 6, deducibile come vizio che riverbera ai sensi dell’art. 360 c.p.., n. 4).

1.2. In relazione al rigetto del terzo motivo di appello: nullità della sentenza per difetto totale di motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., comma 6, in ordine alla mancata applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., dei fatti allegati dai con venuti.

1.3. In relazione al rigetto del terzo motivo di appello: nullità della sentenza per totale difetto di motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., comma 6, in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali articolate dai convenuti.

1.4. In relazione al rigetto del quarto e del terzo motivo di appello: nullità della sentenza per motivazione perplessa ed incomprensibile nonchè contraddittoria per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost., comma 6”.

1.1. Il motivo va complessivamente disatteso.

Ed invero l’illustrazione del mezzo all’esame, in tutte le sue articolazioni, si risolve in una sollecitazione a verificare, con pretesa inammissibile in questa sede – di esame della questio facti, la motivazione della sentenza impugnata che esiste, non è meramente apparente ed è perfettamente comprensibile.

A tale ultimo riguardo si osserva che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza della sussistenza della motivazione, che il raggiunto convincimento risulta da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni nelle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l’iter seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., ord., 12/04/2011, n. 8294; Cass., ord., 2/12/2014, n. 25509); l’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, ne processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere Ella funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., ord., 25/09/2018, n. 22598; Cass., ord., 17/05/2018, n. 12096), il che non sussiste nel caso all’esame.

Inoltre, il principio del libero convincimento, posto a fondamento dell’art. 115 c.p.c., (ed anche dell’art. 116 c.p.c.), opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, (Cass. 12/10/2017, n. 23940).

Va, inoltre, evidenziato che la Corte di merito ha espressamente ritenuto (v. p. 3 sentenza impugnata, sia pure con riferimento al primo motivo di appello) “l’ininfluenza ai fini della decisione, dei mezzi istruttori richiesti dall’appellante e la sufficienza delle acquisizioni documentali disposte in corso di causa”.

2. Con il secondo motivo, rubricato “In relazione al rigetto del primo motivo di appello: violazione di norme di diritto, e segnatamente dell’art. 2901 c.c., dell’art. 167 c.c., in combinato disposto con l’art. 143 c.c., deducibile come vizio che riverbera ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3)”, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia attribuito “alla costituzione del fondo patrimoniale una qualificazione astratta, come atto avente sempre di per sè natura solo e sempre gratuita, che la stessa invece non ha in base al significato normativo” delle disposizioni di legge richiamate anche nella rubrica del mezzo all’esame, sicchè, avendo, a loro avviso, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, nel caso concreto, natura onerosa, e non gratuita, l’indagine del requisito soggettivo dell’azione ex art. 2901 c.c., avrebbero dovuto estendersi anche all’elemento soggettivo del terzo e non limitarsi al solo elemento oggettivo del solvens.

2.1. Il motivo è inammisibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c..

Ed invero la Corte di merito ha espressamente richiamato il principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti; esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma della L. Fall., art. 64, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione (Cass., ord., 6/12/2017, n. 29298; Cass. 8/08/2013, n. 19029; Cass. 2/03/2005, n. 6267; Cass. 8/09/2004, n. 18065).

E nella specie, la Corte d merito ha ritenuto, sulla base di un accertamento in fatto, non censurabile in questa sede, che “le considerazioni formulate da patte appellante per individuare le finalità del negozio” di cui si discute in causa non sono “asseverate da elementi di prova” e che “esse non smentiscono la tesi della gratuità dell’attribuzione patrimoniale”, sicchè il motivo neppure si correla del tutto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo, rubricato “In relazione al rigetto del terzo motivo di appello; violazione di norme di diritto, e segnatamente dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui impone al giudice il dovere di tenere conto nella decisione dei fatti non contestati in giudizio, deducibile come vizio che riverbera ai sensi dell’art. 360, n. 4)”, sostengono i ricorrenti di aver, sin dall’atto di costituzione in primo grado, dedotto in modo specifico, dettagliato e preciso i fatti che sarebbero alla base della loro decisione di costituire il fondo patrimoniale in parola e che attesterebbero che il predetto atto sarebbe stato posto in essere solo per soddisfacimento dei bisogni della famiglia, oltre che in adempimento da parte del F. di un dovere morale di contribuzione familiare nei confronti della moglie P. e che, pertanto, esso avrebbe natura onerosa e non gratuita; rappresentano, altresì, i ricorrenti che tali fatti non sarebbero stati specificamente contestati ex adverso nella prima difesa utile, sicchè i predetti fatti dovrebbero ritenersi provati in giudizio, con la conseguenza che la Corte di merito avrebbe errato nel non porre a base della decisione tali fatti non contestati.

3.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza deve indicare specificamente il contenuto degli atti difensivi di controparte, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass., ord., 22/05/2017, n. 12840). Nella specie, l’aver riportato nella nota n. 43, a p. 44 del ricorso (oltre che nelle note nn. 17 e 34 dello stesso atto), un breve brano della memoria IPEG del 22 aprile 2013, non solo non consente di ritenere rispettato del tutto il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ma neppure evidenzia, di per sè, una effettiva non contestazione specifica ex adverso; va peraltro osservato che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., ord., 28/10/2019, n. 27490; Cass., ord., 7/02/2019, n. 3680).

4. Con il quarto motivo, rubricato “In relazione al rigetto del terzo motivo di appello: violazione di norme di diritto, e segnatamente dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui sancisce il diritto alla prova della parte costituita, nonchè dell’art. 24 Cost., della Cedu, art. 6, e della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, art. 47, deducibile come vizio che riverbera ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4)”, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia “non solo omesso di motivare in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dai convenuti” ma non abbia “(neppure) ammesso queste prove, per come riproposte in sede di appello”.

4.1. Il motivo è infondato.

Ed invero, al riguardo, va ribadito quanto già espresso in relazione all’omessa motivazione anche in ordine alla lamentata ammissione delle istanze istruttorie con riferimento al primo motivo, rimarcando, altresì, che la Corte di merito ha espressamente ritenuto l’ininfluenza, ai fini della decisione, dei mezzi istruttori richiesti dagli appellanti e la sufficienza delle acquisizioni documentali disposte in corso di causa (v. sentenza p. 3) e cha rilevato, comunque, che “tutte le considerazioni formulate da parte appellante per individuare le finalità del negozio nei bisogni della famiglia… non smentiscono la tesi della gratuità dell’attribuzione patrimoniale”.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

7. Non sussistono i presupposti per la chiesta condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c., u.c., formulata dalla controricorrente.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA