Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9641 del 13/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9641
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28393-2019 proposto da:
L.D., L.B., elettivamente domiciliati in
Roma, Viale Mazzini 114/B, presso lo studio dell’avvocato Salvatore
Coletta, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Ricciardelli;
– ricorrenti –
contro
C.C., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo
Sciaudone e Antonio Sciaudone, con studio in S. Maria Capua Vetere,
Trav. M Fiore 12;
– controricorrente –
E contro
Z.A., I.N.V., LE.BR.,
F.M., F.R., CO.AN.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3407/2019 della Corte d’appello di Napoli,
depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO che:
– L.B. conveniva in giudizio nel maggio 2007 I.V.N. al fine di sentir accertare il suo diritto di proprietà indivisa sul cortile comune e sull’androne di accesso al suo fabbricato sito in via (OMISSIS) ma avente accesso dal civico (OMISSIS);
– a sostegno della domanda allegava di essere proprietario esclusivo di un locale sito al piano terra ed identificato dalla lettera A e comproprietario della quota indivisa del 50% dell’androne e del cortile comune, in forza di successione paterna e da ultimo della cessione del (OMISSIS) con la quale i suoi fratelli gli avevano trasferito i loro diritti sui beni rivendicati;
– il convenuto si costituiva deducendo di aver trasferito, nel marzo 2007, i beni di sua proprietà a C.C. e Z.A. che venivano chiamati in causa;
– iussu iudicis il contraddittorio veniva esteso agli altri soggetti risultanti comproprietari del fabbricato di via Pa.;
– fra questi si costituivano F.M. e F.R., aventi causa di Co.An. e Co. Vi. che chiedevano respingersi la domanda attorea, sostenendo che quest’ultimo non avrebbe mai pagato nulla in ordine alle parti comuni e condominiali e producendo documenti, fra i quali l’atto di cessione del 24/2/1999 in favore dell’attore;
– l’adito Tribunale di S. Maria Capua Vetere-sezione dist. di Caserta accoglieva la domanda attorea;
– proponevano gravame C. e Z. i quali sostenevano l’erroneità del presupposto fondante la decisione di primo grado, ovvero la considerazione che i convenuti non avevano contestato la qualità di comproprietario e condomino del L.;
– la corte territoriale riteneva che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l’attore non avesse assolto all’onere probatorio su di lui incombente a seguito della contestazione della sua qualità di condomino, e consistente nella dimostrazione che il locale di cui è proprietario esclusivo sito in via (OMISSIS) appartiene al condominio di via (OMISSIS) di cui fanno parte l’androne ed il cortile comune; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da L.B. e L.D. con ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso solo C.C., che ha pure depositato memoria, mentre non hanno svolto attività difensiva gli intimati I.N.V., Le.Br., F.M. e F.R., Co.An.;
-la relatrice ha formulato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli art. 2699 e 2697 c.c., la violazione del regime della prova avendo la corte d’appello erroneamente ritenuto contestata la qualità di comproprietario e condomino dell’attore L.;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c. in relazione agli artt. 2727 e 2729 nonchè la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la corte d’appello ritenuto la contestazione svolta dai convenuti idonea a superare la presunzione di condominialità;
– il Collegio ritiene che il ricorso sia privo di evidenza decisoria e, pertanto, dispone rinvio dello stesso alla pubblica udienza.
PQM
La Corte rimette alla pubblica udienza avanti alla Seconda sezione.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021