Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9641 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.13/04/2017),  n. 9641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17904/2015 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO

MONTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 197/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che F.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad una complessa censura, avverso la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento notificato al contribuente per la ripresa a tassazione di IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2008;

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate non ha depositato difese scritte;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il ricorso è manifestamente inammissibile non recando, nella prima parte, l’indicazione specifica dei vizi prospettati;

Considerato che nella seconda parte della censura, ove si prospetta il difetto di contraddittorio endoprocedimentale, il ricorrente tralascia di specificare la tipologia del vizio che si intende proporre, demandando (inammissibilmente) a questa Corte l’onere di qualificarlo – violazione di legge, omessa pronunzia – ed in ogni caso tralasciando di considerare la giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte, nella parte in cui ha escluso l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nell’ipotesi – ricorrente nella fattispecie (v. pag. 3 ricorso per cassazione)- di verifica fiscale c.d. a tavolino – Cass. S.U. 24823/2015 – nemmeno deducendo la c.d. prova di resistenza quanto al tributo IVA;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato e che non occorre provvedere sulle spese, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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