Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9640 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – President – –

Dott. PICCININNI Carlo – Consiglie – –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consiglie – –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consiglie – –

Dott. DIDONE Antonio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

U.P.A.L. Soc. Coop. a r.l., con domicilio eletto in Roma, piazza

Giovanni Randaccio n. 1, presso l’Avv. Musa Leonardo che la

rappresenta e difende come da procura a margine dei ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. S.R.L., fallita, in persona del curatore pro-

tempore, con domicilio eletto in Roma, via Latina n. 57/l, presso

l’Avv. Carmelo Raimondo, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberti

Giancarlo, come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n.

611/04 depositata il 19 ottobre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de

giorno 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avv. Raimondo per la controricorrente.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento P.G. s.r.l. ha convenuto in giudizio la U.P.A.L. Soc. Coop. a r.l. al fine di sentire pronunciare la revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, dei pagamenti effettuati in favore della fallita pari a L. 10.337.958. L’adito Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente la domanda condannando la convenuta alla restituzione dell’importo di Euro 6.555,78.

Sul gravame della cooperativa la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza.

Ricorre per cassazione la societa’ soccombente deducendo con un unico complesso motivo violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice del merito ritenuto provata la scientia decotionis in capo alla U.P.A.L. sulla base del protesto, avvenuto all’epoca dei pagamenti revocati, di assegni emessi da tale P.G., neppure amministratore della fallita.

Resiste la curatela fallimentare con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che l’unico punto sostanzialmente in discussione nel giudizio de quo attiene alla consapevolezza, in capo alla societa’ destinataria della domanda di revoca, della situazione di insolvenza in cui versava la debitrice poi fallita al momento del pagamento, il complesso motivo di ricorso con cui si deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e’ infondato per quanto attiene alla censura di violazione di legge, dal momento che in nessun punto della motivazione si enuncia un principio diverso da quello, pacifico in giurisprudenza, correttamente invocato dalla ricorrente secondo cui detta consapevolezza deve essere effettiva e non potenziale ma puo’ risultare anche da elementi indiziari quali i protesti e le procedure esecutive, quando questi siano caratterizzati dai requisiti di gravita, precisione e concordanza (ex multis, di recente, Cassazione civile, sez. 1^, 4 maggio 2009, n. 10209).

Fondata e’ invece la censura per quanto attiene alla motivazione relativa agli elementi in base ai quali la conoscenza nella fattispecie potrebbe presumersi al cui esame puo’ procedersi in quanto viene motivatamente dedotta la carenza dell’iter logico argomentativo.

Premesso che nessuna rilevanza puo’ essere attribuita ad eventi posteriori ai pagamenti oggetto di revoca (avvenuti nell’ottobre e ne novembre 1988) quali i protesti elevati a carico della fallita un anno dopo (luglio-ottobre 1989) o l’intimazione di sfratto per morosita’ (dicembre 1988), posto che nessun accenno si rinviene alla ragione per cui detti eventi posteriori comporterebbero un’anticipata conoscenza delle cause, l’unico elemento utile che viene valorizzato e’ costituito dall’avvenuto protesto di due assegni emessi da tale P.G., sostenendosi da parte del giudice del merito che la circostanza che i protesti siano stati elevati a carico della persona fisica non incide sulla idoneita’ del fatto a denotare la conoscenza in capo alla U.P.L.A. in ordine alla insolvenza dell’omonima societa’ “posto che lo stato di crisi economica e finanziaria, personale del P., nel caso di specie, non solo non esclude quello dell’omonima societa’, ma lo rende ancora piu’ evidente, posto che denota che l’imprenditore non era neppure in grado di fronteggiare con risorse proprie quello della omonima societa’” (cosi’ in motivazione).

E’ di tutta evidenza il salto logico dell’iter argomentativo in quanto, a tacere della circostanza che nulla si dice, a parte l’omonimia, in ordine al rapporto tra la societa’ e P.G. di cui neppure la procedura controricorrente indica il ruolo e che deve pertanto ritenersi, per quanto cio’ possa rilevare, non fosse quello di amministratore di diritto o anche solo di fatto in difetto di diverse emergenze probatorie o anche solo di non contrastata enunciazione, la circostanza che un individuo, in ipotesi interessato alla sorte di una societa’, sia personalmente in stato di difficolta’ economica nulla dice di per se’ in ordine alle condizioni della societa’ stessa, in particolare quando questa sia, come nella fattispecie, una societa’ di capitali e quindi un soggetto giuridicamente ed economicamente distinto, ed e’ certamente arbitrario desumere la seconda dal primo, salva la dimostrazione, nella specie totalmente insussistente, di un indissolubile e, per quanto qui interessa, conosciuto legame di interdipendenza tra le due situazioni.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, posto che tutti gli elementi di giudizio appaiono acquisiti, la causa puo’ essere decisa nel merito e pertanto rigettata la domanda introduttiva.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva; condanna la curatela fallimentare al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.000 per onorari, Euro 619 per diritti e Euro 150 per spese, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 1.000 per onorari, Euro 720 per diritti e Euro 15 per spese, quanto al giudizio di appello, in Euro 1.000 per onorari e Euro 200 per spese, quanto al giudizio di legittimita’, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA