Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9640 del 13/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.13/04/2017), n. 9640
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10728/2015 proposto da:
GRAND’E’ SRL elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETNIA RECINA, 19,
presso lo studio dell’avvocato ANGELA FERRARI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 3^ di ROMA – UFFICIO
TERRITORIALE ROMA (OMISSIS) – COLLATINO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6278/37/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 22/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO
GIOVANNI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la società Grand’è s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR del Lazio indicata in epigrafe, che ha confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione notificatole per la ripresa di imposta di registro, in relazione alla compravendita di un fondo edificabile;
Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che il ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 24 Cost. e L. n. 212 del 2000, art. 7 è manifestamente inammissibile;
Considerato che, infatti, la parte ricorrente non attinge la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata espressamente correlata alla legittimità della motivazione dell’atto fiscale in relazione all’enunciazione del criterio astratto in forza del quale è stato determinato il maggior valore – invece contestando il ragionamento decisorio posto a base della decisione di primo grado in ordine alla ritenuta allegazione della perizia di stima all’atto di rettifica, senza peraltro nemmeno considerare il puntuale richiamo, operato dal giudice di appello, alla circostanza che la stima UTE era stata comunque succintamente riportata nell’atto di accertamento;
Considerato che proprio tale ultima circostanza, correlata all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte – a cui tenore l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato – Cass. n. 9032/2013- avrebbe espressamente richiesto uno specifico motivo di censurai invece mancato;
Considerato che il ricorso va pertanto rigettato e che non occorre provvedere sulle spese, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delta sesta sezione civile, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017