Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9639 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 22/04/2010), n.9639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – President – –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consiglie – –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consiglie – –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consiglie – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 2866 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2005, proposto da:

COMUNE DI RIETI, in persona del sindaco, autorizzato al ricorso con

Delib. G.M. 28 ottobre 2004, n. 330 ed elettivamente domiciliato in

Roma, al Viale di Villa Massimo n. 21, presso l’avv. Spagnoli Paola

insieme all’avv. Alberto Trinchi di Rieti, che rappresenta e difende

l’ente locale, per procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

F.A., F.G., F.S.,

FA.AL. e FI.MA., tutti elettivamente

domiciliati in Roma alla Via Flaminia n. 1007, presso l’abitazione

del Dr. Matteo Francesco de Sanctis, con l’avv. Innocenzo de Sanctis

di Rieti, che li rappresenta e difende, per procura a margine del

controricorso.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, 1^ sez. civile,

n. 5274/03 del 20 giugno – 15 dicembre 2003.

Udita, all’udienza del 25 febbraio 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte.

Uditi l’avv. Trinchi, per il ricorrente e il P.M. Dr. Golia Aurelio,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto parzialmente l’opposizione alla stima della indennita’ di espropriazione di F.A., G., S. e V. e di Fi.Ma., proposta con atto di citazione notificato il 6 marzo 1999 al Comune di Rieti, a cui favore era stato espropriato, per edilizia residenziale pubblica e ai sensi della L. n. 167 del 1962, con decreto del Presidente della giunta regionale del Lazio del 9 aprile 1998, un terreno in comproprieta’ dei primi quattro e in usufrutto della quinta, in C.T. di Rieti a F. (OMISSIS), di mq. 4260.

La Corte ha liquidato l’indennita’ d’espropriazione, per la quale erano state offerte L. 88.800.000 dalla Commissione provinciale espropri, in Euro 73.190,08, corrispondente alla semisomma del valore venale di Euro 243.966,94 e del coacervo decennale del reddito domenicale, ridotta del 40%, per la mancata accettazione dell’offerta indicata.

Al comune si e’ ordinato anche il deposito di tale somma presso la competente Cassa Depositi e prestiti, previa detrazione di quanto gia’ versato, con gli interessi sulle somme da versare dalla data del decreto di esproprio al deposito e a carico dell’ente locale sono state poste anche le spese del grado.

Il Comune di Rieti aveva chiesto il rigetto della opposizione per essere congrua la cifra offerta e depositata presso la Cassa depositi e prestiti, per L. 76.742.372 a titolo d’indennita’ provvisoria sin dal 2 settembre 1997 e, nel resto, in data 30 luglio 1999; l’area espropriata era in zona urbanisticamente edificabile, per effetto d’una variante al piano di zona, approvata nel 1989, con indice di fabbricabilita’ fondiario di 1,50 mc. a mq. e territoriale di 1,04 me. a mq..

Il c.t.u. aveva valutato l’area espropriata, nella prima relazione, con metodo analitico-induttivo, sulla base del costo di costruzione di fabbricati sull’area (L. 1.100.000 a mq.) e del relativo prezzo di vendita degli stessi (L. 1.900.000 a mq.), desumendo da quest’ultimo con la detrazione dei costi di urbanizzazione, il guadagno e l’incidenza del valore venale del suolo su detto prezzo, pervenendo a un prezzo di mercato di L. 110.888 mq..

Rapportato tale prezzo a quelli emergenti da due atti prodotti dall’ente locale e relativi ad aree vicine (uno di compravendita, rettificato dall’amministrazione finanziaria in L. 80.000 a mq. e l’altro, di cessione dall’ente locale ad una cooperativa, di un suolo, per L. 153.975 a mq.), la Corte e’ pervenuta a confermare l’indicato valore venale, liquidando con i criteri di legge di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, la indennita’ d’espropriazione, da depositare con gli interessi compensativi sul dovuto dalla data del decreto ablativo al deposito. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso di tre motivi il Comune di Rieti con atto notificato il 26 gennaio 2005, cui hanno replicato con controricorso, notificato il 7 marzo 2005, le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza di merito per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per essere insufficiente e contraddittoria la motivazione di essa in ordine al modo in cui i giudici sono giunti a determinare il valore venale delle aree oggetto della procedura ablativa.

La Corte in particolare non giustifica la scelta del metodo di stima analitico-deduttivo in luogo di quello sintetico-comparativo, facendo propria la stima analitica del c.t.u., senza precisare le ragioni di tale scelta, e non tenendo conto dei numerosi titoli offerti dall’ente locale per l’eventuale comparazione individuati alle pagg.

da 10 a 12 del ricorso, con prezzi che, adeguati alla data del decreto ablativo in base agli indici Istat di rivalutazione, avrebbero determinato un valore di mercato di circa L. 60.000 a mq., misura inferiore a quella fissata in sentenza, per la quale il valore di mercato era stato, secondo il ricorrente, di L. 80.333 e, per quanto sopra chiarito, di L. 110.888 a mq..

Inoltre, secondo il ricorrente, non sarebbe risultato decurtato dei costi di urbanizzazione quello di costruzione del fabbricato, da cui s’era ricavato il guadagno per la vendita di quanto costruito e, con esso, la incidenza su di esso del prezzo del suolo e il valore venale delle aree.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 1282 c.c. pure per insufficiente motivazione, avendo la Corte liquidato gli interessi sull’intera somma determinata a titolo d’indennita’ di espropriazione e non su quella residuata dopo la detrazione di quanto gia’ depositato, in parte prima del decreto di espropriazione e, per altra parte, dopo poco l’atto ablativo.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso il comune censura la condanna alle spese del grado di merito per non essere stato soccombente nel merito l’ente locale, condannato a rimborsarle integralmente alle controparti con il compenso al c.t.u., che la sentenza aveva posto a loro carico.

2.1. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile, fondandosi peraltro su un presupposto errato.

Certamente e’ errata l’affermazione del ricorrente che ritiene necessaria una espressa motivazione del giudice per giustificare la propria adesione alla scelta del c.t.u. di determinare il valore di mercato delle aree ablate con il metodo analitico deduttivo con il quale si ricostruisce il prezzo unitario delle aree ricavato dagli indici di edificabilita’ delle stesse invece che con quello sintetico- comparativo, fondato sull’analisi del valore commerciale del fondo desunto da atti o titoli traslativi di aree con caratteristiche analoghe.

Si e’ infatti rilevato che, se quando la edificabilita’ di fatto di un’area era rilevante per liquidare l’indennita’, era piu’ corretto per la stima l’uso del metodo comparativo, oggi, data l’indispensabilita’ della edificabilita’ legale delle aree, il metodo analitico fornisce margini di sicurezza sufficienti e rendere non necessario il ricorso all’indagine comparativa, per cui il giudice puo’ scegliere, senza motivare, il metodo analitico-deduttivo per valutare le aree (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1161 e, per un raffronto tra i metodi, Cass. 31 maggio 2007 n. 12771).

Il motivo di ricorso e’ comunque inammissibile, perche’ privo di autosufficienza in ordine alla individuazione del concreto interesse a ricorrere, tuttora sussistente in rapporto all’eventuale accoglimento dell’impugnazione, dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 27 ottobre 2007 n. 348, che ha dichiarato illegittimo il criterio di determinazione dell’indennita’ di cui alle L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, imponendo, per le procedure ablative in corso alla data della sentenza del giudice della legge come la presente, l’applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e la determinazione dell’indennita’ di espropriazione nel valore di mercato delle aree ablate. In caso di accoglimento del ricorso, infatti, andrebbero applicati i criteri di liquidazione di cui alla L. n. 2359 del 1865 con determinazione della indennita’ di espropriazione nel valore venale delle aree e il Comune ricorrente che deve corrispondere l’indennita’ non avrebbe interesse a una nuova determinazione di essa, perche’ il prezzo da pagare, sia nella misura indicata in sentenza di L. 110.000,08 a mq. che in quella diversa e minore di cui al ricorso di circa L. 60.000 a mq., sarebbe in ogni caso molto maggiore di quello fissato con l’indennita’ che allo stato e’ commisurata ad una prezzo di circa L. 32.270 a mq. (L. 141.715.760: mq. 4260) per il dimezzamento imposto del valore venale, nel caso aggravato dalla riduzione ulteriore del 40% praticata nella concreta fattispecie. In tale situazione, appare ovvio che, in assenza di ulteriori specificazioni, manca la individuazione del concreto interesse dell’ente locale a far cassare la sentenza per rideterminare il dovuto in una somma maggiore di quello che esso deve ora corrispondere, pervenendosi con il criterio del valore venale come da esso stesso fissato in ricorso, ad una somma quasi doppia di quella che esso contesta nell’impugnazione, ritenendola troppo elevata. La mancata prova dell’interesse concreto al ricorso a causa dello ius superveniens che imporrebbe il pagamento del valore venale delle aree comunque superiore a quello liquidato, anche con il pieno accoglimento del prezzo di L. 60.000 a mq. indicata in ricorso, comporta che il primo motivo di ricorso, e’ inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, nessun rilievo avendo la deduzione della necessita’ della motivazione connessa a un preteso maggior favore per il metodo comparativo di stima di cui alla prima parte del motivo di ricorso.

2.2. Il secondo motivo di ricorso che denuncia il vizio della sentenza di merito per avere riconosciuto l’obbligo di corrispondere gli interessi legali compensativi del ritardo nell’adempimento, sulla somma che resta da pagare della indennita’ di espropriazione, dalla data del decreto di espropriazione a quella del deposito, per quanto puo’ comprendersi dal modo in cui e’ formulato, non sembra cogliere il senso della decisione impugnata. Questa impone il pagamento di tali interessi, previa “detrazione” dal capitale dovuto di tutto “quanto gia’, a suo tempo depositato per il titolo di cui si tratta, presso la Cassa depositi e prestiti”, somma in gran parte versata prima del decreto ablativo e quindi sul solo residuo ancora dovuto prevede la produzione di interessi compensativi, dalla data del decreto ablativo al saldo.

2.3. In ordine alla disciplina delle spese che, peraltro, la sentenza di merito pone “a carico del c.t.u.” per “le spese di consulenza tecnica” con chiaro lapsus calami di cui non risulta chiesta la rettifica allo stesso giudice di merito ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., la Corte d’appello ha correttamente applicato gli artt. 91 e 92 c.p.c., condannando l’ente locale soccombente a rimborsare le spese anticipate dalle controparti.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il Comune di Rieti ricorrente deve rimborsare le spese del presente giudizio di cassazione ai contoricorrenti, nella misura che si liquida in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Rieti, in persona del sindaco p.t., a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00), di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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