Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9639 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.13/04/2017),  n. 9639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3262/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4018/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che B.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe che, respingendo l’appello proposto dal contribuente, ha confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione al medesimo notificato per imposta di registro dovuta in dipendenza della rideterminazione del valore di vendita di un immobile precedentemente acquistato in sede di procedura esecutiva sulla base dei valori OMI;

Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle Entrate;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si prospetta, sotto diversi profili, il vizio di motivazione, sono inammissibili, non avendo la parte ricorrente individuato alcun fatto controverso e decisivo per il giudizio che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare;

Considerato che sono stati prospettati, inammissibilmente, vizi di carenza o insufficienza della motivazione – non più previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione ratione temporis applicabile in relazione alla data di pubblicazione della sentenza di appello – 17.6.2014 – (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014) ovvero sotto il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – errori in diritto, nemmeno potendosi ritenere che la CTR abbia omesso di considerare il valore di vendita dell’immobile, oggetto di esame proprio in relazione alla ritenuta congruità dei valori utilizzati dall’ufficio fiscale;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato e che non occorre provvedere sulle spese, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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