Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9638 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 26/05/2020), n.9638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28941-2018 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FEDERICI

2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO SPIRITO;

– ricorrente –

contro

FINO 1 SECURITISATON SRL, nella qualità di cessionaria di ARENA NPL

ONE SRL, e per essa la sua mandataria DOBANK SPA (già UNICREDIT

CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, nonchè U.G.C. BANCA SPA), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARLETTA 29 presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NOLE’,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA DE SIMONE;

– controricorrente –

nonchè

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 716/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 9703/2015, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dalla Unicredit Credit Management Bank S.p.a. riassumendo, con un atto notificato a P.L. e D.L. nell’aprile del 2013, un processo iniziato da Capitalia Service J.V. S.r.l., in rappresentanza della Banca di Roma S.p.a. con una citazione notificata al P. ed al D. nel febbraio 2006, e nel quale la prima società era già intervenuta in rappresentanza di Aspra Finance S.p.a., succeduta a titolo particolare nella situazione giuridica sostanziale controversa alla Unicredit S.p.a., che aveva in precedenza incorporato la Banca di Roma S.p.a., e poi, a sua volta, incorporata dalla stessa Unicredit Credit Management Bank S.p.a., decise nei termini qui di seguito indicati: dichiarò inefficace nei confronti della Unicredit Credit Management Bank S.p.a., ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto con cui, il (OMISSIS), il D. aveva venduto al P., al prezzo di Euro 120.000,00, l’appartamento sito in (OMISSIS); compensò tra le parti per la metà le spese di lite condannando in solido i convenuti al pagamento della restante metà alla controparte e pose definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese della c.t.u. espletata.

Avverso tale pronuncia P.L. propose appello, del quale chiese l’inammissibilità o il rigetto Unicredit Credit Management Bank S.p.a., che si costituì anche quale procuratrice di Arena NPL One S.r.l., cui aveva nel frattempo ceduto il credito nei confronti del D., in base al quale era stata proposta l’azione revocatoria in questione.

Si costituì in secondo grado pure il D., chiedendo anch’egli, con appello incidentale, la riforma della sentenza del Tribunale e il rigetto dell’avversa domanda.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 716/2018, pubblicata il 12 febbraio 2018, rigettò l’appello del P., dichiarò inammissibile l’appello incidentale del D. e confermò, per l’effetto, la sentenza impugnata; condannò il P. e il D., in solido, alle spese del secondo grado del giudizio, in favore di Unicredit Credit Management Bank S.p.a. e di Arena NPL One S.r.l., e diede atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte di entrambi gli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli dovuti per gli appelli dai predetti rispettivamente proposti.

Avverso la sentenza della Corte di merito P.L. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito Fino 1 Securitisaton S.r.l., nella qualità di cessionaria di Arena NPL One S.r.l., e per essa la sua mandataria doBank S.p.a. (già Unicredit Credit Management Bank S.p.a., nonchè U.G.C. Banca S.p.a.), con controricorso.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva preliminarmente questa Corte che il ricorrente non ha, come invece prescritto dall’art. 369 c.p.c., depositato la copia autentica con la relata di notifica della sentenza impugnata, pubblicata il 12 febbraio 2018, che lo stesso P.L. ha indicato in ricorso essere stata notificata in data 20 giugno 2018, nè a tanto ha provveduto la controricorrente.

Nella specie, in particolare, risulta depositata dal ricorrente solo copia della sentenza impugnata corredata dalla copia di una “relazione di notifica” a mezzo pec e di un messaggio pec, peraltro diretto al difensore in secondo grado del D. e non del ricorrente, in data 20 giugno 2018, copie, quelle di tutti tali atti, prive dell’attestazione di conformità agli originali, evidenziandosi nella specie che proprio il D. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Manca la notifica, così il relativo messaccio PEC al ricorrente.

1.1. Peraltro, il mancato deposito, a cura del ricorrente, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notifica (rilevante nella specie, atteso che il ricorso risulta essere stato notificato a mezzo pec in data 19 settembre 2018, quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, con esito negativo della cd. prova di resistenza), pur sostanzialmente evidenziato nella proposta del relatore notificata alle parti, non risulta essere stato smentito dal ricorrente in sede di memoria, nella specie dal medesimo neppure depositata.

1.2. In particolare, va evidenziato che, con la sentenza del 2 maggio 2017, n. 10648, le Sezioni Unite hanno ribadito che l’art. 369 c.p.c., non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità, che l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purchè entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, che l’improcedibilità non può, invece, essere evitata qualora il deposito avvenga oltre detto termine e che, al contrario, l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perchè in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. 10/07/2013, n. 17066) e, pertanto, non risulta necessario il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, dovendo, in ogni caso, essere però depositata la copia autentica della sentenza impugnata.

1.3. Con la già richiamata pronuncia delle SS.UU. del 2 maggio 2017, n. 10648, questa Corte ha pure affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente o perchè presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza di parte, con la precisazione che tale ultima affermazione deve essere rettamente confinata – come specificato da Cass., ord., 15 settembre 2017, n. 21386 – alle sole limitate ipotesi, diverse da quella all’esame, in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa Cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto, al di fuori di tali ipotesi eccezionali, trattasi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

3. Per mera completezza si evidenzia che, comunque, entrambi i motivi proposti sono inammissibili.

4. Infatti, con il primo motivo, che non risulta neppure articolato ritualmente, essendo privo dell’indicazione della rubrica e della precisazione del numero del paradigma dell’art. 360 c.p.c., che si ritenga eventualmente violato, il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la prova del consilium fraudis e della partecipatio fraudis in base ad elementi che non troverebbero riscontro negli atti di causa.

4.1. In tal modo il motivo non solo non si correla perfettamente con il decisum della sentenza impugnata, ma si risolve in una sollecitazione ad un riesame della questio facti, con evocazione di risultanze probatorie, tra l’altro in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, neppure essendo stati riprodotti almeno sufficientemente per la parte rilevante in questa sede – gli atti su cui le censure ivi sollevate sono fondate, nè sono state precisate la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte degli stessi e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161; Cass., ord., 20/11/2017, n. 27475).

5. Con il secondo motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, si sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di valutare le circostanze dedotte dal ricorrente che avrebbero, a suo avviso, dovuto comprovare la mancata conoscibilità, da parte del P., del pregiudizio che l’atto in questione stava arrecando alle ragioni del creditore.

5.1. Anche il secondo mezzo viola l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e neppure risulta articolato secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al vizio specifico denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ed invero, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415).

6. Infine, entrambi i motivi sono del tutto generici e risultano pure inammissibili alla stregua del consolidato principio di diritto espresso da Cass. 4/03/2005, n. 4741, ribadito da ultimo da Cass., sez. un., 20/03/2017, n. 7074.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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