Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9638 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 22/04/2010), n.9638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consiglie – –

Dott. NAPPI Aniello – Consiglie – –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consiglie – –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13123-2005 proposto da:

METAL P S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona, del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIROLI 33, presso l’avvocato SILVESTRI SIMONA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SAVIANO MARIA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BETTARINI E FIGLI S.R.L., CURATELA FALLIMENTO METAL P S.R.L., F.LLI

BEGA S.N.C., P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2972/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilita’ o

comunque per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 28 novembre 2001 il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della METAL P s.r.l. su ricorso della A. Bettarini e figli s.r.l..

La successiva opposizione, con cui si denunziava la violazione dell’art. 15 della legge fallimentare per nullita’ della notificazione, eseguita presso la vecchia sede legale, ormai trasferita in Cava dei Tirreni, nonche’ l’incompetenza per territorio e l’insussistenza dello stato di insolvenza, era respinta dal Tribunale di Napoli con sentenza 6 novembre 2002.

Il successivo gravame era rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 22 ottobre 2004.

La corte territoriale motivava:

– che il ricorso per la dichiarazione di fallimento era stato depositato presso la cancelleria in data 5 giugno 2001, e quindi anteriormente alla data del 9 luglio 2001 in cui era stata trascritta presso l’Ufficio del registro delle imprese di Napoli la delibera straordinaria di trasferimento della sede;

– che la notifica presso la sede sociale effettivamente risultante dal Registro delle imprese era risultata negativa e rinnovata ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 3, presso il domicilio del legale rappresentante, nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., dopo che lo stesso non era stato ivi rinvenuto dall’ufficiale giudiziario;

– che operava la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell’ente, dal momento che il trasferimento era avvenuto dopo il verificarsi dello stato di insolvenza, dimostrato dal mancato pagamento di varie cambiali scadute e dalle dichiarazioni rese dallo stesso amministratore della societa’ all’ufficiale giudiziario procedente in sede esecutiva.

Avverso la sentenza notificata il 10 marzo 2005 proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, la Metal s.r.l. con atto notificato il 10 maggio 2005, deducendo:

1) la violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15, nonche’ degli artt. 145 e 140 cod. proc. civ. e la carenza di motivazione nel considerare valida la notifica eseguita presso la sede non piu’ attuale della societa’, trasferita in altro comune in epoca anteriore al deposito del ricorso e al tentativo di notificazione; ed in ogni caso la nullita’ della notifica, eseguita ai sensi del combinato disposto dell’art. 145 c.p.c., comma 3 e art. 140 cod. proc. civ. senza aver prima tentato la notifica presso la sede legale;

2) la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all’accertamento dell’esistenza della sede principale nel circondario del Tribunale di Napoli.

Le parti intimate, Bettarini & Figli s.r.l., fallimento Metal P s.r.l. e f.lli Bega s.n.c. non svolgevano attivita’ difensiva.

All’udienza del 24 febbraio 2010 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello e’ inammissibile, per tardivita’ (art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c.).

Nella specie, la notificazione della sentenza d’appello e’ avvenuta in data 10 marzo 2005; mentre la notifica del ricorso e’ stata eseguita a mezzo posta il 10 maggio 2005 (data di spedizione del plico), e dunque il sessantunesimo giorno: senza che operasse la dilazione dell’ultimo giorno utile, che non era festivo (art. 155 c.p.c., comma 4).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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