Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9638 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 25/01/2017, dep.13/04/2017),  n. 9638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6090/2016 proposto da:

Z.M.M. e D.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63 (FAX (OMISSIS)), presso

lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORGIO MAGGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3585/2015 della COMM. TRIB. REGIONALE della

LOMBARDIA SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 10/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Z.M.M. e D.B. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che – in sede di rinvio dalla sentenza di questa Corte n. 6184/2013 aveva respinto il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni in materia di IVA prima casa.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che le agevolazioni “prima casa” avrebbero potuto essere mantenute solo ove l’immobile fosse stato terminato entro il termine triennale di decadenza. La prova offerta avrebbe riguardato solo il corso della trasformazione da uso domestico non residente a definitivo della fornitura di energia elettrica e dunque sarebbe stata insufficiente.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 nota 2^ bis Tariffa, parte 1^ allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, giacchè la CTR si sarebbe sottratta a giustificare il proprio convincimento, secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento.

Dai documenti sarebbe emerso il perfezionamento del contratto definitivo di fornitura dell’energia elettrica fin dal maggio 2008.

L’intimata si è costituita con controricorso.

Il motivo non è fondato.

La sentenza di questa Corte aveva infatti affermato “La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento alla luce della comunicazione ENEL del 30/5/2008 relativa alla instaurazione di un rapporto definitivo di fornitura, nonchè della comunicazione dell’ASMEA relativa alla richiesta di cessazione del contratto di somministrazione di acqua domestica nel precedente alloggio”.

Il deficit di impostazione logica, rilevato in sede di annullamento, è stato colmato dal giudice del rinvio, attraverso un obiettivo apprezzamento delle prove offerte dai contribuenti ed un’altrettanto chiara valutazione di diniego della sufficienza delle prove offerte rispetto all’effettiva utilizzazione dell’immobile.

A fronte di tale valutazione, congrua e non contraddittoria, il mezzo d’impugnazione si traduce in una richiesta di diversa considerazione degli elementi offerti, il che non è possibile in questa sede.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia, nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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