Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9637 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 22/04/2010), n.9637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – President – –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consiglie – –

Dott. PICCININNI Carlo – Consiglie – –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consiglie – –

Dott. NAPPI Aniello – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Cesare

109, presso l’avv. Grandoni Laura, rappresentato e difeso dall’avv.

Salvemini Giovanni giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1681

dell’11.6.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.2.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Salvemini per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Russo Rosario G., che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto dell’11.6.2007 la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibile il ricorso proposto da L.S. ai sensi della L. n. 89 del 2001 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento all’eccessiva durata di un giudizio davanti alla Corte dei Conti, protrattosi dal 28.9.73 al 7.2.2005. In particolare la Corte territoriale rilevava che, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, nel caso in cui l’eccesso di durata non sia attinente a procedimenti del giudice ordinario o del giudice militare, il soggetto legittimato a contraddire e’ il Ministero dell’Economia e delle Finanze e non la Presidenza del Consiglio dei Ministri (secondo quanto prescritto nell’originaria formulazione della L. n. 89 del 2001, art. 3), nella specie non evocata in giudizio.

Avverso la decisione L. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non resisteva il Ministero dell’Economia intimato, con i quali rispettivamente denunciava: 1) violazione degli artt. 112, 100 e 277 c.p.c., L. n. 89 del 2001, art. 2, poiche’ la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che in realta’ erano stati evocati in giudizio sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 2) violazione degli artt. 101 e 132 c.p.c., per l’inesatta intestazione del decreto impugnato in cui sarebbe mancata l’indicazione del Ministero dell’Economia e Finanze; 3) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3 e L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, sotto il profilo che l’inammissibilita’ della domanda contro la Presidenza del Consiglio non avrebbe potuto precludere la delibazione di quella formulata avverso il Ministro dell’Economia. La censura dedotta con il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la denuncia di un vizio processuale ravvisato nella pretesa errata individuazione del soggetto indicato come legittimato passivo (Presidenza del Consiglio dei Ministri, anziche’ il Ministro dell’Economia), e’ fondata.

Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte per la natura processuale del vizio denunciato, si evince infatti che con il ricorso del 3.4.2007 proposto ex L. n. 89 del 2001, L.S. aveva sollecitato la condanna sia della Presidenza del Consiglio che del Ministero dell’Economia, provvedendo poi alla conseguente notifica ai soggetti intimati, eseguita in data 20.4.2007. Da cio’ deriva dunque che e’ insussistente il preteso errore commesso dal ricorrente nella evocazione in giudizio del soggetto titolare della “legittimatio ad causam” (circostanza questa che assorbe gli ulteriori profili di doglianza) e che pertanto il decreto in questione deve essere cassato, con rinvio alla Corte di Appello di Bari per la delibazione del merito del ricorso.

Il giudice del rinvio provvedera’ infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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