Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9637 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 13/04/2021), n.9637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16535/2017 R.G. proposto da:

la sig.ra I.M.A., con l’avv. Pietro Scarafile e con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Postumia n. 1;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio – Roma n. 9478/04/2016, pronunciata in 06 dicembre 2016 e

depositata il 28 dicembre 2016, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. La ricorrente, libera professionista, era attinta da un avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno di imposta 2007, con il quale veniva rideterminato sinteticamente il reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4. Segnatamente, l’anagrafe tributaria riteneva incongruenti i redditi dichiarati ai fini Irpef per l’anno 2007, pari ad Euro 2.2640,00, tenuto conto che nello stesso periodo la contribuente aveva acquistato sia un’autovettura, sia un appartamento in Roma.

2. Esperito il ricorso, i due gradi di merito erano favorevoli all’Ufficio. Segnatamente la Commissione tributaria regionale riteneva indimostrata la prova contraria circa l’esistenza di altri redditi esenti ovvero già tassati alla fonte, oltre che sufficienti a far fronte alle spese necessarie per il mantenimento dei beni posseduti. Rigettava poi il motivo di appello avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell’avviso impugnato per effetto dell’annullamento dell’atto impositivo relativo ad altro anno d’imposta, essendo dette annualità indipendenti.

3. Avverso questa sentenza propone ricorso la contribuente, affidandosi a due motivi di gravame. Non replica l’Avvocatura generale dello Stato, costituitasi solo ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

La parte privata ha avanzato istanza di sollecita trattazione e segnalato analogo giudizio per l’anno di imposta 2006 che, nelle more, è stato definito con ordinanza 29511/20 del 13.2 24.12.2020, ove si dichiara tardivo il ricorso erariale.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, circa la prova della disponibilità di provviste finanziarie fornite dalla famiglia e preesisti all’annualità accertata, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare la ricorrente censura la decisione impugnata poichè i giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle prove fornite in relazione alle pregresse disponibilità economiche derivate da rimesse di denaro da parte dei famigliari.

Il motivo è inammissibile.

1.1. E’ insegnamento ormai costante di questa Corte, e da cui non v’è motivo di discostarsi, quello secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). A tal fine costituisce un “fatto” non una “questione” o un “punto” ma un vero e proprio “accadimento storico”. Non costituiscono, viceversa, “fatti” suscettibili di fondare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802, Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152).

1.2. Il motivo proposto non si basa su un fatto storico, quanto sulla contestata illegittimità dell’avviso di accertamento giacchè la Corte non avrebbe tenuto conto delle prove dedotte nel corso dei giudizi merito le quali dimostrerebbero la disponibilità, in capo alla contribuente, di mezzi finanziari sufficienti per sostenere le spese. Nel contestare tale soluzione, nonostante la chiosa finale del motivo, parte ricorrente denuncia un’errata valutazione del materiale probatorio acquisito nel tentativo di sollecitare una nuova valutazione delle risultanze processuali, certamente inammissibile innanzi a questa Corte.

1.3. E’ noto, infatti, che non compete a questa Corte il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, unico depositario del potere-dovere di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. tra le tante, Cass. n. 27197 del 2011 e n. 24679 del 2013).

1.4. In ogni caso il motivo è anche infondato, giacchè i giudici di merito hanno dato puntualmente conto delle ragioni poste a base del decisum sottolineando come la contribuente non abbia fornito la prova di risorse finanziarie sufficienti non tanto per far fronte all’acquisito dei beni posseduti, quanto per sopportarne tutte le spese conseguenti. E’ invero onere del contribuente fornire la prova non solo della prova delle risorse finanziarie per l’acquisto dei beni ma anche per il loro mantenimento (cfr. Cass., V, n. 16122/2018).

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, in relazione allo stesso D.P.R., art. 42, comma 2, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare la contribuente censura la decisione impugnata nella parte in cui è stata affermata l’indipendenza tra i vari periodi d’imposta sebbene l’Ufficio avesse assunto a fondamento dell’avviso elementi riferibili ad annualità diverse.

2.1 Il motivo è infondato.

Occorre premettere che la statuizione su cui è radicata la presente censura attiene alla denegata declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento per effetto dell’annullamento di altro atto impositivo concernente una diversa annualità e per omessa dimostrazione del passaggio in giudicato della pronuncia che avrebbe disposto quell’annullamento. Nè l’intervenuta decisione del giudizio nelle more del presente potrebbe avere effetto di giudicato riflesso, per quanto di seguito esposto.

2.2 Questa Corte ha affermato, a partire da Cass., Sez. Un., 16/06/2006, n. 12916 (seguita da numerose pronunce conformi, tra cui Cass. 22/04/2009, n. 9512, Cass. 01/07/2015, n. 13498, Cass. 03/01/2019, n. 37, Cass. 16/05/2019, n. 13152), che detto principio, vale a dire l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, limita l’estensione del giudicato solo nell’ambito delle imposte sui redditi e “in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” (cfr. Cass., V, n. 16685/2020).

In altri termini, se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, non è men vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo (ad es. la capacità contributiva, le spese deducibili). Ne consegue che va quindi escluso che il giudicato relativo ad un singolo periodo d’imposta sia idoneo a “fare stato” per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, potendo esso valere solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo.

2.3 Nella fattispecie in esame non solo non è stato acquisito agli atti del processo il giudicato della pronuncia invocata dalla contribuente, ma non sono stati nemmeno indicati gli elementi che dovrebbero assumere il valore “condizionante” e inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata nei termini suesposti, tenuto anche conto che i fatti dedotti dalla ricorrente non hanno caratteristica di durata e sono comunque variabili da periodo a periodo (le provviste finanziarie fornite dalla famiglia).

A margine poi la circostanza che la decisione resa dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio esprime una mera valutazione di merito circa l’incidenza dello scostamento riferibile all’anno 2007 rispetto all’anno 2006, valutazione insuscettibile di assumere ex sè rilievo anche ad annualità invertite (2006 rispetto al 2007).

Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese per assenza di attività difensiva sostanziale del patrono erariale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

 

 

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