Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9636 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 13/04/2021), n.9636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1663/2014 R.G. proposto da:

il sig. V.P., con l’avv. Antonio Battista e con

domicilio eletto presso lo studio legale Adragna-Zampone, con sede

in Roma, via Lucullo n. 4;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Campania – Napoli n. 310/01/2013, pronunciata in 13 maggio 2013 e

depositata il 3 giugno 2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. Il contribuente, esercente l’attività d’installazione di impianti elettrici, ometteva la presentazione del Modello unico per l’anno 2008, di talchè l’Ufficio accertava un reddito d’impresa per Euro 36.964,00, ripreso a tassazione ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali. Instaurato il contraddittorio procedimentale, le allegazioni probatorie del contribuente e il successivo tentativo di accertamento con adesione incontravano il parziale favore dell’Amministrazione finanziaria che, previa riduzione del coefficiente di reddittività dal 30% al 25%, rideterminava in Euro 30.954,00 il reddito d’impresa.

2. Ritendendo congruo solo il reddito di Euro 10.099,00 esposto della dichiarazione compilata, ma non inviata per fatto e colpa del professionista contabile incaricato e per tale motivo anche denunciato, il contribuente adiva il giudice di prossimità. Le ragioni del contribuente venivano apprezzate dal giudice di primo grado solo parzialmente, riducendo ulteriormente il reddito d’impresa.

3. Proponeva appello il contribuente, cui reagiva l’Ufficio interponendo ricorso incidentale. Il Collegio, respinto il ricorso incidentale, accoglieva parzialmente l’appello principale del contribuente limitatamente alle sanzioni, da calcolare al minimo edittale, confermando la sentenza per il resto.

4. Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente, affidandosi a tre motivi di gravame, cui non replica l’Avvocatura generale dello Stato, costituitasi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Ancora con memoria depositata in data 11 giugno 2019, la parte contribuente ha rappresentato l’adesione dalla procedura agevolata di definizione delle controversie, di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, cui questa Corte ha chiesto la produzione delle ricevute di pagamento.

Occorre dare atto che la parte contribuente ha ottemperato all’ordinanza interlocutoria di questa Corte del 27 giugno 2019, versando in atti la quietanza delle prime due rate, con riserva di depositare le rimanenti alla rispettiva scadenza.

Pertanto, può darsi corso all’estinzione del giudizio a domanda della parte ricorrente per intervenuta adesione alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, che implica la rinuncia (Cass. (Ndr: Testo originale non comprensibile)).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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