Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9636 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/04/2017),  n. 9636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3438/2016 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’

CARDUCCI 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CATARCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del direttore generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2785/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

G.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l’appello di Serit Sicilia s.p.a. (ora Riscossione Sicilia s.p.a.) contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati, relativo ad una serie di cartelle di pagamento.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la tardiva costituzione in primo grado non sarebbe stata ragione d’inammissibilità. D’altronde, le parti avrebbero avuto la possibilità di produrre nuove prove anche in appello, sicchè, alla stregua della documentazione allegata, le cartelle di pagamento avrebbero dovuto ritenersi regolarmente notificate.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Dall’esame delle distinte di spedizione non sarebbe stato possibile verificare l’effettiva spedizione della comunicazione relativa alla singola notifica.

Col secondo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 32 e 58, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. I documenti prodotti in appello non sarebbero stati nuovi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.

Riscossione Sicilia s.p.a. si è costituita con controricorso.

Il primo motivo è inammissibile.

La CTR ha dato atto di aver proceduto all’esame della documentazione in atti (copie delle relate di notifica e ricevute di ritorno) e di aver verificato che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate. Non può dunque prospettarsi alcuna violazione di legge ed il motivo si traduce piuttosto nella richiesta di una nuova valutazione delle prove documentali in atti, inammissibile, sia perchè concerne un giudizio di fatto, sia perchè il ricorrente non indica nello specifico su quali notifiche particolari dovrebbe appuntarsi il controllo della Corte.

Il secondo motivo è infondato.

Se è vero che i documenti riguardanti la notifica erano stati già prodotti in primo grado, essi – non essendo stati valutati dalla CTP in conseguenza della ritenuta tardiva costituzione della Serit Sicilia – devono considerarsi sostanzialmente “nuovi” perchè mai scrutinati in precedenza.

D’altronde, in tema di contenzioso tributario, nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Sez. 5, n. 20103 del 16/11/2012; Sez. 5, n. 23616 del 11/11/2011).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di Riscossione Sicilia s.p.a., liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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