Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9635 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/04/2017),  n. 9635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2140/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso Io studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato OMAR CHIARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3107/65/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello di B.C.M. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bergamo. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEG e IRES, per l’anno 2006.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il contribuente aveva fornito l’indicazione dei nominativi dei beneficiari dei prelevamenti, così ovviando alla mancanza di compilazione del beneficiario negli assegni bancari contestati: in tal modo, l’Amministrazione sarebbe stata in grado di svolgere ulteriori accertamenti circa la percezione delle somme.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la mera indicazione di beneficiari, oltre tutto specificamente contestata dall’Ufficio per mancanza di prova.

Col secondo, si assume omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalle specifiche contestazioni sollevate dall’Ufficio.

L’intimato si è costituito con controricorso.

Il primo motivo è fondato.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (in virtù della quale i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (Sez. 5, n. 16697 del 09/08/2016; Sez. 5, n. 26111 del 30/12/2015).

In altri termini, posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) non può essere contrapposta una mera affermazione di carattere generale (Sez. 5, n. 17250 del 12/07/2013).

I giudici di merito non si sono dunque attenuti ai principi di cui sopra.

Il secondo motivo resta assorbito.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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