Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9634 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consiglie – –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consiglie – –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consiglie – –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24032-2008 proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. DEL FORTE TIBURTINO 160, presso l’avvocato

PERRI MARIA CARMELA rappresentato difeso dall’avvocato NAPOLANO

GENNARO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, Presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

19/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GENNARO NAPOLANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilita’ ai

sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 16 aprile 2007, la Corte d’appello di Roma respinse il ricorso proposto dal signor C.G., diretto ad ottenere l’equa riparazione per l’eccessiva durata di una causa civile per danni conseguenti alla mancata consegna di un’automobile, incominciata nel 2000 (prima, udienza: 23 ottobre 2000) e definita con sentenza pubblicata nell’aprile 2006. La corte ritenne che la durata ragionevole della causa presupposta, per la contestuale presenza di piu’ domande, anche riconvenzionali, e per l’attivita’ istruttoria svolta con l’escussione di sei testi, fosse di quattro anni, e che dalla durata effettiva imputabile all’amministrazione dovessero essere detratti otto mesi di rinvii per astensione degli avvocati, e un anno e quattro mesi per rinvii determinati da mancate notificazioni di escussione di testimoni. Detratti tali periodi, doveva escludersi l’irragionevole durata del processo presupposto.

Per la cassazione di questo decreto, non notificato, ricorre il signor C. per cinque motivi. L’amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione nella determinazione della durata ragionevole del processo, che, detratti i periodi non imputabili all’amministrazione della giustizia, deve essere stabilita, in conformita’ della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in tre anni per il primo grado di giudizio, derogabile in base alla L. n. 89 del 2001, art. 2 solo nell’ipotesi – nella specie non ricorrente – di cause di speciale complessita’.

Il motivo e’ fondato. Nel discostarsi dai parametri di durata ragionevole del processo indicati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, il giudice di merito non ha indicato le ragioni della speciale complessita’ della causa, se non con il generico riferimento all’esistenza di una domanda riconvenzionale e all’assunzione di sei testimoni. Si tratta di motivazione del tutto insufficiente a giustificare la violazione di un parametro al quale questa corte a riconosciuto valore normativo, per il richiamo contenuto nella stessa L. n. 89 del 2001 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da intendersi comprensiva dell’interpretazione datane dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Il secondo motivo verte sull’inadeguatezza della L. n. 89 del 2001 ad applicare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo alle ipotesi di ingiustificata durata dei processi civili, come nel caso di specie.

Il motivo, nella sua genericita’, e’ inammissibile.

Il quinto motivo denuncia la violazione di norme di diritto per l’imputazione alla parte dell’eccessiva lunghezza dei rinvii disposti nella fase istruttoria. Il motivo e’ fondato. Nell’impugnato decreto non si comprende per quali ragioni sarebbe stata imputata all’odierna parte ricorrente una serie di rinvii istruttori richiesti dall’altra.

In conclusione il ricorso deve essere accolto in relazione ai motivi primo, terzo, quarto e quinto, e il decreto deve essere cassato. La causa puo’ essere decisa nel merito, non richiedendosi ulteriori indagini di fatto, con la determinazione della durata ragionevole della causa in tre anni, e sottraendo dalla restante durata – ai fini del calcolo dell’equa riparazione – il periodo non imputabile all’amministrazione della giustizia, di otto mesi. L’amministrazione deve essere condannata al pagamento della somma, ritenuta adeguata in simili casi, di Euro 1.600,00, oltre agli interessi legali dalla domanda, e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i motivi secondo e quinto. Accoglie i motivi primo, terzo e quarto. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento dell’equa riparazione di Euro 1.600,00, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, e delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida:

per il giudizio davanti alla corte d’appello, in Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore del procuratore antistatario, avvocato Gennaro Napolano;

per il giudizio di legittimita’, in Euro 525,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Gennaro Napolano.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA